UN’ENCICLICA AL GIORNO TOGLIE GLI USURPANTI APOSTATI DI TORNO: S. S. BENEDETTO XIV – “MAGNÆ NOBIS”

« … in tutti i casi nei quali si chiedono facoltà o dispense alla Sede Apostolica per matrimoni di un uomo cattolico, o donna cattolica, con una donna eretica, o uomo eretico: la stessa Sede Apostolica, come sopra dicemmo, sempre disapprovò e condannò questi matrimoni, come anche ora li disprezza e detesta, se non sono preceduti dall’abiura dell’eresia ». È questo un passaggio chiave della Enciclica del S. Padre Benedetto XIV scritta ai Vescovi di Polonia e riguardo dei matrimoni tra Cattolici con eretici e acattolici. La questione è affrontata con riferimenti canonici precisi, quali il Sommo Pontefice Lambertini ben conosceva per il suo immenso bagaglio culturale teologico-canonico. Queste sono disposizioni ancora oggi in voga perché insopprimibili nel Magistero Pontificio, irreformabile ed eterno. Pensiamo allora agli infiniti matrimoni oggi celebrati da soggetti eretici (ad esempio i modernisti del Vaticano II con acattolici atei, eretici settari di ogni risma, sedevacantisti e fallibilisti lefebvriani compresi) o da settari scomunicati comunisti o sessuo-liberisti o aderenti a conventicole massoniche … tutti matrimoni da Dio aborriti come obbrobrio e desolazione, matrimoni maledetti e generanti una prole lontana dalla grazia divina e dalla via di salvezza. Ovviamente il problema non si pone per chi non ha alcuna idea delle leggi e delle disposizioni della Chiesa Cattolica, o ancor peggio, le tiene in gran disprezzo, credendo che un buonismo “fai da te” e un sentimentalismo becero, possano salvarlo dal fuoco eterno. Senza fede, né dottrina, non c’è nemmeno carità verso Dio, e – come dicono i teologi, a cominciare da s. Paolo – senza carità nulla può salvarci. Attenti a non trasformare una festa, che dovrebbe costituire l’inizio di una famiglia cristiana, in un trampolino o in una piattaforma di lancio per lo stagno di fuoco eterno.

Benedetto XIV

Magnæ nobis

È stato causa di grande meraviglia e di non minore dolore il fatto che dalla relazione di uomini degni di fede e da sicura comunicazione di uomini seri abbiamo imparato che in codesto Regno di Polonia ha preso forza una certa falsa, diffusa opinione: cioè che da questa Sede Apostolica (che Noi dirigiamo per divina volontà, pur senza Nostro merito) furono concesse e spedite, e tuttora si concedono e si sogliono spedire, certe dispense matrimoniali in cui sono tolti gli impedimenti canonici che si oppongono a contrarre matrimonio validamente, anche se uno dei contraenti, o ambedue, professano apertamente una setta eretica. E poiché questo è stato pensato e diffuso per offesa e intollerabile calunnia, penseremmo di venire meno all’officio del Nostro ministero apostolico se a Voi, Venerabili Fratelli, e a tutti coloro cui giungerà questa Lettera, non rendessimo manifesto quale sia in questo genere di cose la costante regola di agire di questa Sede Apostolica e la costante consuetudine; se non ammonissimo con forza e nel nome della divina misericordia, Voi tutti, anche singolarmente, di codesto Regno di Polonia (sempre eminente per fede e religione) nonché i Presuli ordinari, a leggere con attenzione le lettere delle dispense matrimoniali che vengono spedite da questa Sede e da questa Curia per gli abitanti di codesto Regno, e ad invitarvi a che vi adoperiate affinché esse vengano considerate con la massima cura dai Vostri Vicari e dai vostri funzionari. Noi abbiamo la certezza, e questo lo chiariremo subito, che se su questo argomento si è sbagliato, non accadde per colpa della Sede Apostolica e dei suoi ufficiali, ma degli Ordinari locali e dei loro ministri, che non si curarono di leggere quelle lettere o di riflettere su di esse. – Né è necessario affrontare la questione quando si può abbondantemente dimostrare l’antichità di quella regola per cui la Sede Apostolica sempre disapprovò i matrimoni dei cattolici con gli eretici. Ma quanto a questo saranno sufficienti alcune considerazioni, con le quali possiamo dimostrare che la stessa disciplina e regola furono costantemente osservate fino ai nostri tempi, e vigoreggiano non meno integre presso di Noi e la Sede Apostolica, e sono religiosamente custodite. È quello che di se stesso e dei suoi tempi ha attestato il nostro Predecessore di felice memoria Urbano VIII nella sua Lettera apostolica del 30 dicembre 1624 che si legge presso il cardinale Albizio nel libro intitolato De inconstantia in Fide, c. 37, n. 127, dove così scrive: “Giustamente crediamo che i matrimoni di cattolici con eretici si debbano sempre evitare e, per quanto sta in Noi, intendiamo tenerli lontani dalla Chiesa Cattolica“. Né meno chiaramente espose il suo parere il Nostro Predecessore di pia memoria Papa Clemente XI nella Lettera scritta il 25 giugno 1706 e stampata nella Raccolta dei suoi Brevi e Lettere, divulgata a Roma nel 1724 dove, a p. 321, così si legge: “Stimiamo essere di somma importanza per la Chiesa di Dio, per la Sede Apostolica, per i Nostri Predecessori e per i Sacramenti che non si trasgrediscano le regole secondo le quali i cattolici devono evitare il matrimonio con gli eretici, a meno che non richieda questo il bene di tutta la Comunità Cristiana“. In altra Lettera del 23 luglio 1707, pubblicata nella stessa Raccolta a p. 391, scrive: “La Chiesa aborrisce da questi matrimoni che portano con sé molte imperfezioni e non poco di spirituale pericolo“. – Crediamo anche che sia abbastanza chiaro il Nostro giudizio su questo argomento nel rescritto decretale emesso per Nostra autorità il 4 novembre 1741 e stampato nel tomo I del Nostro Bollario (n. 34, par. 3), le cui parole sono le seguenti: “Sua Santità si addolora moltissimo che vi siano tra i cattolici coloro che impazziscono per un insano amore, non detestano questi riprovevoli matrimoni che Santa Madre Chiesa sempre condannò e proibì e non pensano di astenersi. Loda assai lo zelo di quei Vescovi che, proponendo più severe pene spirituali, cercano di costringere i cattolici a non congiungersi con gli eretici con questo sacrilego vincolo; esorta ed ammonisce seriamente tutti i Vescovi e i Vicari apostolici, i Parroci, i Missionari e tutti gli altri fedeli Ministri di Dio e della Chiesa che stanno in quelle parti, soprattutto dell’Olanda e del Belgio, affinché i cattolici di ambo i sessi, per quanto possono, si astengano da siffatte nozze che tornano a danno delle loro anime, e si diano da fare per mutare le nozze stesse nel migliore dei modi e impedirle efficacemente“. In subordine, qualora sia già stato contratto il matrimonio di un cattolico con un eretico, si stabilisce: “Ciò deve indurre nell’animo dello sposo cattolico, sia maschio sia femmina, di fare Penitenza per il gravissimo peccato che ha compiuto e chieda perdono a Dio e cerchi secondo le sue forze di trarre al grembo della Chiesa cattolica l’altro coniuge lontano dalla vera Fede e così guadagnare la sua anima; ciò sarebbe quanto mai opportuno per impetrare il perdono per il crimine commesso, sapendo del resto, come si è detto sopra, che si è legati in perpetuo dal vincolo di questo matrimonio“. – A queste regole per così dire fondamentali della Sede Apostolica, risponde prima di tutto la stessa norma di comportamento confermata dall’uso costante. Infatti, tutte le volte che capita di ricorrere ad essa, sia per ottenere la semplice facoltà di contrarre matrimonio tra persone, una delle quali professa l’eresia, sia inoltre per ottenere la dispensa di qualche grado o di altro impedimento canonico, esistente tra i contraenti, non si concede né licenza né dispensa se non con questa espressa legge e con questa condizione: cioè che prima sia stata abiurata l’eresia. Ché anzi il Nostro Predecessore di venerata memoria, Papa Innocenzo X, andando più avanti, comandò e mise in guardia di non concedere siffatte dispense se non fosse stato informato, con documenti autentici, che l’errore eretico era stato abiurato dal contraente eterodosso. Ciò lasciò testimoniato il lodato cardinale Albizio, allora assessore della Congregazione dell’Inquisizione Universale, nel succitato trattato De inconstantia in Fide (cap. 18, n. 44). Il citato Predecessore Clemente XI nella Congregazione del Sant’Officio da lui presenziata il 16 giugno 1710 comandò che fosse proibito per lettera all’Arcivescovo di Malines di concedere alcuna licenza o dispensa per i matrimoni tra un contraente cattolico e un altro eretico se non si fosse avuta in precedenza l’abiura dell’eresia; e decretò che fossero duramente ammoniti i teologi che avevano espresso opinioni contrarie a questa prassi, come tramandò Vincenzo, di buona memoria, Cardinale di Santa Romana Chiesa, soprannominato Pietra, nel suo commento alla Costituzione XII di Giovanni XXII (tomo 4, p. 76, n. 14). – Ché se si trovano alcuni esempi di Romani Pontefici che concessero licenze di contrarre matrimonio, o anche di dispensa da un impedimento, senza porre la condizione di abiurare prima l’eresia, diciamo che queste condizioni prima di tutto furono rarissime; e la maggior parte di esse furono fatte per matrimoni fra Augusti Principi e non senza un grave motivo che riguardava il pubblico bene. Inoltre, furono sempre adottate le opportune cautele in modo che il coniuge cattolico non potesse essere pervertito dall’eretico, anzi sapesse che egli era tenuto, secondo le sue forze, a recuperare costui dall’errore. Inoltre la prole di ambo i sessi che fosse nata dal matrimonio sarebbe stata educata nella santità della Religione Cattolica. Infine, è facile riconoscere che nel genere di queste concessioni non c’è alcuna possibilità di errore per coloro che le eseguono, a meno che essi vogliano mancare scientemente in qualcosa e manchino al loro dovere volontariamente. Da ultimo, da ciò che è stato detto risulta apertamente che in tutti i casi nei quali si chiedono facoltà o dispense alla Sede Apostolica per matrimoni di un uomo cattolico, o donna cattolica, con una donna eretica, o uomo eretico: la stessa Sede Apostolica, come sopra dicemmo, sempre disapprovò e condannò questi matrimoni, come anche ora li disprezza e detesta, se non sono preceduti dall’abiura dell’eresia. – Tutte le volte che per qualche probabile causa si chiedono dispense per matrimoni che sono da contrarre tra eretici, questo non viene mai detto espressamente nella richiesta. Non potendo i Ministri della Sede Apostolica e gli Ufficiali saperlo indovinando, a chiudere la bocca di chi parla a vanvera e di chi calunnia basterebbe dire questo: che non si concede alcuna dispensa che non sia diretta ad un esecutore determinato, al quale viene dato il mandato di conoscere la verità di tutto ciò che è esposto, e faccia sortire, come effetto, la dispensa, servatis servandis. Non essendo lecito a costui di ignorare che i matrimoni dei Cattolici con gli eretici sono disapprovati e condannati dalla Sede Apostolica, facilmente può conoscere quale dei due contraenti che ha il difetto dell’eresia (e di cui non si ha alcuna menzione nella lettera di dispensa) fu nascosto alla Sede Apostolica; appartiene al suo ufficio sospendere l’esecuzione di questa lettera, e notificare per lettera, con la dovuta deferenza, al Romano Pontefice o ai suoi ufficiali il motivo di questa sospensione, così come il Nostro Predecessore Papa Alessandro III prescrive una volta di fare all’Arcivescovo di Ravenna in una sua lettera che, a perenne effetto, fu riportata nel Codice delle Decretali, capitolo Si quando, de Rescriptis, dove si legge: “Considerando diligentemente la qualità dell’affare per il quale ti si scrive, o osservi attentamente il mandato nostro, o per iscritto esponi una causa ragionevole per cui non puoi obbedire: perché se tu non lo farai, sopporteremo con sofferenza ciò che Ci è stato riferito con malvagia insinuazione“. – Ma non si ferma qui l’attenzione della Sede Apostolica e dei suoi Ufficiali. Se si chiede la dispensa per rimuovere l’impedimento canonico di un matrimonio per una ragionevole causa, si faccia presente che si appartiene a quelle regioni nelle quali i Cattolici vivono frammisti agli eretici, e non si può constatare con certezza che ambedue i postulanti o uno di essi soltanto professano la Religione Cattolica; i suddetti ufficiali, interpretando onestamente il pensiero del Pontefice, presumono sempre che l’uno e l’altro postulante siano Cattolici, perché le loro domande presentate nella richiesta (la chiamano Supplica) da sottoporre alla firma del Pontefice, si esprimono con queste parole: “I predetti richiedenti, che sono fedeli praticanti della Fede Ortodossa, e vivono e intendono vivere e morire in obbedienza alla Santa Chiesa Romana, ecc.; con cui combaciano altre parole che si scrivono in parte al condizionale a maggiore cautela, e cioè: Finché i predetti richiedenti vivano fedeli praticanti della Fede Ortodossa, e intendano vivere e morire in obbedienza alla Santa Chiesa Romana“. – Premesso ciò, a buon diritto chiediamo: poiché le lettere di dispensa matrimoniale furono concepite con queste espressioni e furono spedite con questo senso, se poi venga in chiaro che i contraenti erano eretici, o uno Cattolico e l’altro eretico, e tuttavia la dispensa viene mandata ad esecuzione, di chi sarà la colpa e chi a buon diritto potrà essere accusato della dispensa accordata a chi era indegno? Forse colui che in buona fede e con le opportune cautele e con giuste condizioni la concesse, oppure colui che, non avendo tenuto in nessuna considerazione le condizioni o non avendo premesso nessun accertamento sui contraenti, permise che la dispensa, contro la volontà del concedente, ottenesse un ingiusto effetto? – Ma qualcuno dirà che non tutte le lettere di dispensa sono spedite munite di queste clausole dal momento che nello stesso Regno di Polonia, da alcuni anni in qua, qualche dispensa fu inviata da Roma senza alcuna condizione. L’aspetto di questi fatti che Noi abbiamo presenti nella mente, vogliamo qui chiarire. La dispensa era a favore dell’età di una ragazza cui mancavano sei mesi per raggiungere i dodici anni, che per le donne costituiscono l’età legittima per contrarre matrimonio. In quella concessione fu detto che “l’astuzia suppliva così l’età, che a buon diritto la ragazza poteva sposarsi“. Pertanto, più che una dispensa, questa era una lettera chiarificatrice, dal momento che la facoltà di sposarsi prima dell’età prescritta, ogni volta che l’astuzia supplisce l’età, deriva dalla stessa disposizione delle leggi e dei Canoni. Ché, anzi, i Vescovi e gli Ordinari con diritto personale possono pronunciarsi sulla questione, che è di fatto: se cioè la furberia, come si dice, supplisce l’età e di conseguenza si può concedere il permesso di contrarre matrimonio, non è necessario ricorrere alla Santa Sede se non per maggiori solennità dell’atto “e perché non succeda che per la minore età dei contraenti si discuta della validità del matrimonio“, come dice la formula che si suole usare nello scrivere le lettere declaratorie sulla minore età. Se infatti i Canonisti insegnano che è cumulativo il diritto tra la Sede Apostolica e i Giudici ordinari di conoscere e di pronunciarsi su questo argomento, cioè se l’astuzia supplisca l’età, è solo della Sede Apostolica il diritto di concedere la dispensa al matrimonio all’impubere che, a motivo dell’età, non è ancora maturo per la copula coniugale, ma tuttavia ha tale uso della ragione da capire l’importanza e la natura del matrimonio. Infatti, per la validità del matrimonio, come si richiede l’uso di ragione per diritto naturale e divino, così si richiede la potenza in atto all’atto coniugale dal diritto Canonico. Il Romano Pontefice è sopra il diritto Canonico: ma un Vescovo qualunque è inferiore al diritto e quindi non può derogare alle sue leggi. – Ma, tralasciata questa questione se la licenza di contrarre matrimonio prima dell’età legittima quando l’astuzia supplisca l’età, è da vedere se si tratta di una dispensa o piuttosto di una dichiarazione, e perciò se ci si debba accostare agli atti della grazia e della giustizia. Oltre a ciò, si deve vedere se nelle Lettere Apostoliche scritte su questo argomento (quantunque quelle parole e quelle condizioni che si è soliti apporre nelle altre dispense qui non si leggano) siano tuttavia presenti altre parole equipollenti. Secondo il valore di queste Lettere, l’Esecutore delegato (qualora un contraente o ambedue siano colpiti da eresia, e ciò non è espresso nella supplica al concedente, né per altra via si è potuto saperlo) è tenuto ad astenersi dal dare attuazione. Di questo non si può dubitare, se si sta attenti a ciò che in seguito è richiesto nelle Lettere all’Esecutore: “Di informarsi diligentemente dei permessi e di vedere se veramente e legittimamente consti che in questo impubere l’astuzia supplisca al difetto dell’età“. Allo stesso si comanda che permetta al richiedente, “purché non osti altro impedimento canonico, di contrarre matrimonio con un uomo non escluso per qualche norma oppure in forza di qualche dispensa apostolica, osservata la forma del Concilio di Trento“. Con queste parole s’impone all’Esecutore quella legge che poco consente all’impubere di godere l’effetto della dispensa o della declaratoria, se avrà indagato che lo stesso ha in animo di contrarre nozze vergognose con un eretico. – Il Nostro discorso si fa troppo lungo, più di quanto all’inizio di questa Lettera Ci eravamo proposti; ma non Ce ne pentiamo minimamente. Infatti, Ci sta molto a cuore, e interessa molto alla Religione Cattolica e alla Sede Apostolica, che non si ignori la realtà dei fatti e che le false dicerie diffuse contro la Sacra Cattedra di Pietro non siano credute; se si compiono cose contro i Sacri Canoni, non se ne attribuisca la responsabilità a chi non l’ha. – Perché la fine della Nostra Lettera torni là dove ebbe il principio, a Te, Venerabile Fratello e a tutti i Presuli Ordinari di codesto Regno, ancora raccomandiamo fortemente di disporre che dai vostri Ufficiali siano considerate attentamente le Lettere di dispensa che vi sono inviate per l’esecuzione, né vogliate ritenere superfluo – se in esse sembri esservi qualcosa di abnorme o di nuovo – dissertare sulla verità o falsità di esse. Infatti è molta la malizia dell’uomo sulla terra e a Noi non è dato sapere fin dove possa arrivare l’audacia dei falsari. Giunse inoltre al Nostro orecchio che vi fu un tale il quale, disattendendo l’impedimento di grado, unì in matrimonio un uomo eretico con una donna cattolica; ed avendo saputo che la sua azione era criticata, non si peritò di affermare che in tale occasione era dotato della Dispensa Apostolica che aveva ricevuta da Roma; ed essendo stato invitato a produrre la lettera di dispensa, non poté mai mostrarla perché non l’aveva mai ricevuta. Ma Noi, in verità, che abbiamo un giudizio più positivo dell’inclita Nazione Polacca (che abbracciamo con affetto di paterna carità) e dei Presuli consacrati di codesto Regno (che tutti e singolarmente teniamo in grande considerazione), non crediamo che un delitto così efferato sia mai stato tollerato. – A Te, Venerabile Fratello e al Gregge a Te affidato impartiamo con tutto il cuore la Benedizione Apostolica.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 29 giugno 1748, anno ottavo del Nostro Pontificato.

CATENA D’ORO DEI SALMI – Elenco numerico

CATENA D’ORO DEI SALMI – elenco e links

La catena d’oro dei SALMI o I SALMI TRADOTTI, ANALIZZATI, INTERPRETATI E MEDITATI CON L’AIUTO DI SPIEGAZIONI E RELATIVE CONSIDERAZIONI, RICAVATE TESTUALMENTE DAI SANTI PADRI, DAGLI ORATORI E SCRITTORI CATTOLICI PIU’ RINOMATI.

Da M. l’Abbate J.-M. PÉRONNE,

CANONICO TITOLARE DELLA CHIESA “DE SOISSONS” Professore emerito di sacra Scrittura e di Eloquenza sacra.

ELENCO NUMERICO E LINKS

SALMI BIBLICI: “BEATUS VIR QUI NON…” (I)

SALMI BIBLICI: “QUARE FREMUERUNT GENTES …” (II)

SALMI BIBLICI: “QUID MULTIPLICATI SUNT…” (III)

SALMI BIBLICI: “CUM INVOCARENT” (IV)

SALMI BIBLICI: “VERBA MEA AURIBUS”(V)

SALMI BIBLICI: “DOMINE NE IN FURORE TUO” (VI)

SALMI BIBLICI: “DOMINE DEUS MEUS” (VII)

SALMI BIBLICI: “DOMINE, DOMINUS NOSTER” (VIII)

SALMI BIBLICI “CONFITEBOR TIBI DOMINE” (IX)

SALMI BIBLICI: “IN DOMINO CONFIDO” (X)

SALMI BIBLICI: “SALVUM ME FAC, DOMINE” (XI)

SALMI BIBLICI: “USQUEQUO DOMINE” (XII)

SALMI BIBLICI: “DIXIT INSIPIENS IN CORDE SUO” (XIII)

SALMI BIBLICI: “DOMINE QUIS HABITAVIT” (XIV)

SALMI BIBLICI: “CONSERVA ME DOMINE” (XV)

SALMI BIBLICI “EXAUDI, DOMINE JUSTITIAM MEAM” (XVI)

SALMI BIBLICI “DILIGAM TE, DOMINE” (XVII)

SALMI BIBLICI: “CÆLI ENARRANT GLORIA DEI” (XVIII)

SALMI BIBLICI: “EXAUDIAT TE, DOMINUS, IN DIE TRIBULATIONIS” (XIX)

SALMI BIBLICI: “DOMINE IN VIRTUTE TUA LÆTABITUR REX” (XX)

SALMI BIBLICI: “DEUS DEUS MEUS, RESPICE IN ME” (XXI)

SALMI BIBLICI: “DOMINUS REGIT ME, ET NIHIL MIHI DEERIT” (XXII)

SALMI BIBLICI: “DOMINI EST TERRA, ET PLENITUDO EJUS” (XXIII)

SALMI BIBLICI: “AD TE, DOMINI, LEVAVI ANIMAM MEAM” (XXIV)

SALMI BIBLICI: “JUDICA ME, DOMINE, QUONIAM EGO” (XXV)

SALMI BIBLICI: “DOMINUS ILLUMINATIO MEA ET SALUS” (XXVI)

SALMI BIBLICI: “AD TE, DOMINE, CLAMABO; Deus meus…” (XXVII)

SALMI BIBLICI: “AFFERTE DOMINE, FILII DEI” (XXVIII)

SALMI BIBLICI: “EXALTABO TE, DOMINE, QUONIAM SUSCEPISTI ME” (XXIX)

SALMI BIBLICI: “IN TE DOMINE, SPERAVI… INCLINA” (XXX)

SALMI BIBLICI: “BEATI QUORUM REMISSÆ SUNT INIQUITATES”

(XXXI)

SALMI BIBLICI: “EXSULTATE, JUSTI, IN DOMINO” (XXXII)

SALMI BIBLICI: “BENEDICAM DOMINUM IN OMNI TEMPORA” (XXXIII)

SALMI BIBLICI: “JUDICA DOMINE, NOCENTES ME” (XXXIV)

SALMI BIBLICI: “DIXIT INIUSTUS UT DELINQUAT IN SEMETIPSO” (XXXV)

SALMI BIBLICI: “NOLI ÆMULARI IN MALIGNANTIBUS” (XXXVI)

SALMI BIBLICI: “DOMINE, NE IN FURORE TUO ARGUAS ME” (XXXVII)

SALMI BIBLICI “DIXI CUSTODIAM VIAS MEAS” (XXXVIII)

SALMI BIBLICI: EXSPECTANS EXSPECTAVI DOMINUM” (XXXIX)

SALMI BIBLICI: “BEATUS QUI INTELLEGIT SUPER EGENUM” (XL)

SALMI BIBLICI: “QUEMADMODUM DESIDERAT CERVUS” (XLI)

SALMI BIBLICI: “JUDICA ME, DEUS, ET DISCERNE CAUSAM” (XLII)

SALMI BIBLICI: “DEUS, AURIBUS NOSTRIS AUDIVIMUS” (XLIII)

SALMI BIBLICI: “ERUCTAVIT COR MEUM VERBUM BONUM” (XLIV)

SALMI BIBLICI: “DEUS NOSTER REFUGIUM ET VIRTUS” (XLV)

SALMI BIBLICI: “OMNES GENTES, PLAUDITE MANIBUS” (XLVI)

SALMI BIBLICI: “MAGNUS DOMINUS, ET LAUDABILIS NIMIS” (XLVII)

SALMI BIBLICI. “AUDITE HÆC, OMNES GENTES” (XLVIII)

SALMI BIBLICI: “DEUS DEORUM, DOMINUS LOCUTUS EST” (XLIX)

SALMI BIBLICI: “MISERERE MEI, DEUS, SECUNDUM MAGNUM” (L)

SALMI BIBLICI: “QUID GLORIARIS IN MALITIA” (LI)

SALMI BIBLICI: “DIXIT INSIPIENS IN CORDE SUO, DEUS …” (LII)

SALMI BIBLICI: “DEUS, IN NOMINE TUO SALVUM ME FAC” (LIII)

SALMI BIBLICI: “EXAUDI, DEUS, ORATIONEM MEAM, ET NE DESPEXERIS” (LIV)

SALMI BIBLICI: “MISERERE MEI, DEUS, QUONIAM CONCULCAVIT” (LV)

SALMI BIBLICI: “MISERERE MEI, DEUS, MISERERE MEI (LVI)

SALMI BIBLICI: “SI VERE UTIQUE JUSTITIAM LOQUIMINI (LVII)

SALMI BIBLICI: “ERIPE ME DE INIMICIS MEI, DEUS MEUS” (LVIII)

SALMI BIBLICI: “DEUS REPULISTI NOS ET destruxisti nos” (LIX)

SALMI BIBLICI: “EXAUDI DEUS, DEPRECATIONEM MEAM” (LX)

SALMI BIBLICI: “NONNE MEA SUBIECTA ANIMA MEA (LXI)

SALMI BIBLICI: “DEUS, DEUS MEUS, AD TE LUCE VIGILO” (LXII)

SALMI BIBLICI: “EXAUDI, DEUS, ORATIONEM MEAM CUM DEPRECOR” (LXIII)

SALMI BIBLICI: “TE DECET, DEUS, HYMNUS IN SION” (LXIV)

SALMI BIBLICI: “JUBILATE DEO, OMNIS TERRA” (LXV)

SALMI BIBLICI: “DEUS, MISEREATUR NOSTRI, ET BENEDICAT NOS” (LXVI)

SALMI BIBLICI: “EXSURGAT DEUS, ET DISSIPENTUR INIMICI EJUS” (LXVII)

SALMI BIBLICI: “SALVUM ME FAC, DEUS, QUONIAM INTRAVERUNT” (LXVIII)

SALMI BIBLICI: “DEUS IN ADJUTORIUM MEUM INTENDE” (LXIX)

SALMI BIBLICI: “IN TE, DOMINE, SPERAVI … ET ERIPE ME” (LXX)

SALMI BIBLICI: “DEUS, JUDICIUM TUUM REGIS DA” (LXXI)

SALMI BIBLICI: “QUAM BONUS ISRAEL DEUS” (LXXII)

SALMI BIBLICI: “UT QUID, DEUS, REPULISTI IN FINEM” (LXXIII)

SALMI BIBLICI: “CONFITEBIMUR TIBI, DEUS” (LXXIV)

SALMI BIBLICI: ” NOTUS IN JUDEA, DEUS” (LXXV)

SALMI BIBLICI: “VOCE … Voce MEA AD DEUM, ET INTENDI” (LXXVI)

SALMI BIBLICI: “ATTENDITE, POPULE MEUS, LEGEM MEAM”(LXXVII)

SALMI BIBLICI: “DEUS, VENERUNT GENTES” (LXXVIII)

SALMI BIBLICI: “QUI REGIS ISRAEL, INTENDE” (LXXIX)

SALMI BIBLICI: “EXSULTATE DEO, ADJUTORI NOSTRO, JUBILATE DEO JACOB” (LXXX)

SALMI BIBLICI: DEUS STETIT IN SYNAGOGA DEORUM (LXXXI)

SALMI BIBLICI: “DEUS, QUIS SIMILIS ERIT TIBI?” (LXXXII)

SALMI BIBLICI: “QUAM DILECTA TABERNACULA TUA” (LXXXIII)

SALMI BIBLICI: “BENEDIXISTI, DOMINE, TERRAM TUAM” (LXXXIV)

SALMI BIBLICI: “INCLINA, DOMINE, AUREM TUAM” (LXXXV)

SALMI BIBLICI: “FUMDAMENTA EJUS IN MONTIBUS SANCTIS” (LXXXVI)

SALMI BIBLICI: “DOMINE, DEUS SALUTIS MEÆ” (LXXXVII)

SALMI BIBLICI: “MISERICORDIAS DOMINI, IN ÆTERNUM CANTABO” (LXXXVIII)

SALMI BIBLICI: “DOMINE, REFUGIUM FACTUS ES NOBIS” (LXXXIX)

SALMI BIBLICI: “QUI HABITAT IN ADJUTORIO ALTISSIMI” (XC)

SALMI BIBLICI: “BONUM EST CONFITERI DOMINO” (XCI)

SALMI BIBLICI: “DOMINUS REGNAVIT, DECOREM INDUTUS EST”(XCII)

SALMI BIBLICI: “DEUS ULTIONUM DOMINUS” (XCIII)

SALMI BIBLICI: “VENITE, EXSULTEMUS DOMINO” (XCIV)

SALMI BIBLICI: “CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM” (XCV)

SALMI BIBLICI: “DOMINUS REGNAVIT; EXSULTET TERRA” (XCVI)

SALMI BIBLICI: “CANTATE DOMINO, CANTICUM NOVUM, QUIA” (XCVII)

SALMI BIBLICI: “DOMINUS REGNAVIT: IRASCANTUR POPULI” (XCVIII)

SALMI BIBLICI: “JUBILATE DEO, OMNIS TERRA; SERVITE DOMINO”(XCIX)

SALMI BIBLICI: “MISERICORDIAM ET JUDICIUM CANTABO TIBI” – (C)

SALMI BIBLICI: “DOMINE EXAUDI ORATIONEM MEAM, ET CLAMOR MEUS” – (CI)

SALMI BIBLICI: ” BENEDIC, ANIMA MEA, DOMINO, … ET OMNIA” (CII)

SALMI BIBLICI: “BENEDIC, ANIMA MEA, DOMINO: DOMINE” (CIII)

SALMI BIBLICI: “CONFITEMINI DOMINO, ET INVOCATE NOMEN EJUS” (CIV)

SALMI BIBLICI: “CONFITEMINI, DOMINO … QUIS LOQUETUR” (CV)

SALMI BIBLICI: “CONFITEMINI DOMINO, QUONIAM BONUS … DICANT QUI REDEMPTI” (CVI)

SALMI BIBLICI: “PARATUM COR MEUM, DEUS” (CVII)

SALMI BIBLICI: “DEUS, LAUDEM MEAM, NE TACUERIS” (CVIII)

SALMI BIBLICI: “DIXIT DOMINUS, DOMINO MEO” (CIX)

SALMI BIBLICI: “CONFITEBOR TIBI, DOMINE…IN CONSILIO” (CX)

SALMI BIBLICI: “BEATUS VIR QUI TIMET DOMINUM” (CXI)

SALMI BIBLICI: “LAUDATE, PUERI, DOMINUM” (CXII)

SALMI BIBLICI: “IN EXITU ISRAEL DE ÆGYPTO” (CXIII)

SALMI BIBLICI: “DILEXI, QUONIAM EXAUDIET DOMINUS” (CXIV)

SALMI BIBLICI: “CREDIDI, PROPTER QUOD LOCUTUS SUM” (CXV)

SALMI BIBLICI: “LAUDATE DOMINUM, OMNES GENTES” (CXVI)

SALMI BIBLICI: “CONFITEMINI DOMINO … DICAT NUNC ISRAEL” (CXVII)

SALMI BIBLICI: “BEATI IMMACULATI IN VIA” (CXVIII – 1)

SALMI BIBLICI: “AD DOMINUM CUM TRIBULARER” (CXIX)

SALMI BIBLICI: “LEVAVI OCULOS MEOS IN MONTES” (CXX)

SALMI BIBLICI: “LÆTATUS SUM IN HIS QUÆ DICTA SUNT MIHI” (CXXI)

SALMI BIBLICI: “AD TE LEVAVI OCULOS MEOS” (CXXII)

SALMI BIBLICI: “NISI QUIA DOMINUS ERAT IN NOBIS” (CXXIII)

SALMI BIBLICI: “QUI CONFIDUNT IN DOMINO, SICUT MONS SION” (CXXIV)

SALMI BIBLICI: “IN CONVERTENDO DOMINUS CAPTIVITATEM SION” (CXXV)

SALMI BIBLICI: “NISI DOMINUS ÆDIFICAVERIT DOMUM” (CXXVI)

SALMI BIBLICI: “BEATI OMNES QUI TIMENT DOMINUM” (CXXVII)

SALMI BIBLICI: “SÆPE EXPUGNAVERUNT ME” (CXXVIII)

SALMI BIBLICI: “DE PROFUNDIS” (CXXIX)

SALMI BIBLICI: “DOMINE, NON EST EXALTATUM COR MEUM” (CXXX)

SALMI BIBLICI: “MEMENTO, DOMINE, DAVID, et” (CXXXI)

SALMI BIBLICI: “ECCE QUAM BONUM ET QUAM JUCUNDUM” (CXXXII)

SALMI BIBLICI: “ECCE NUNC BENEDICITE DOMINUM” (CXXXIII)

SALMI BIBLICI: “LAUDATE NOMEN DOMINI” (CXXXIV)

SALMI BIBLICI: ” CONFITEMINI, DOMINO … CONFITEMINI ” (CXXXV)

SALMI BIBLICI: “SUPER FLUMINA BABYLONIS” (CXXXVI)

SALMI BIBLICI: “CONFITEBOR TIBI, DOMINE, … QUONIAM AUDISTI (CXXXVII)

SALMI BIBLICI: “DOMINE, PROBASTI ME ET COGNOVISTI ME” (CXXXVIII)

SALMI BIBLICI: “ERIPE ME, DOMINE, AB HOMINE MALO” (CXXXIX)

SALMI BIBLIBI: “DOMINE, CLAMAVI AD TE, EXAUDI ME” (CXL)

SALMI BIBLICI: “VOCE MEA, … VOCE MEA, AD DOMINUM” (CXLI)

SALMI BIBLICI. “DOMINE, EXAUDI ORATIONEM MEAM; AURIBUS” (CXLII)

SALMI BIBLICI: “BENEDICTUS DOMINUS, DEUS MEUS” (CXLIII)

SALMI BIBLICI: “EXALTABO TE, DEUS MEUS, REX” (CXLIV)

SALMI BIBLICI: “LAUDA, ANIMA MEA DOMINUM” (CXLV)

SALMI BIBLICI: “LAUDATE DOMINUM, QUAM BONUS” (CXLVI)

SALMI BIBLICI: “LAUDA JERUSALEM, DOMINUM” (CXLVII)

SALMI BIBLICI: “LAUDATE DOMINUM DE CÆLIS ” (CXLVIII)

SALMI BIBLICI: “CANTATE DOMINO, CANTICUM NOVUM; LAUS … ” (CXLIX)

SALMI BIBLICI: “LAUDATE DOMINUM IN SANCTIS EJUS” (CL)

* * * *

TAVOLA ANALITICA DEI SALMI SECONDO IL LORO OGGETTO

1″ CLASSE. — Salmi profetici.

SALMI

II. Quare fremuerunt.…………………………………… Trionfo del Messia.

VIII. Domine Dominus noster. ……………………… Dignità di G.- C. riparatore dell’umanità.

XV. Conserva me ………………………… Resurrezione di Gesù-Cristo.

XXI . Deus, Deus meus ………………………. Passione di Gesù-Cristo.

XXXIX . Expectans expectavi…………………………….Passione di G.-C. considerata come sacrificio

XLIV. Eructavit…………………………… Unione di Gesù-Cristo con la sua Chiesa.

LXVIII. Salvum me fac ……………………… Passione di Gesù-Cristo.

LXXI. Deus judicium tuum …………………………… Regno del Messia.

LXXXVIII. Misericordias Domine ………. Promesse a Davide a riguardo del Messia

XCV Cantate Domino ………………… Regno del vero Dio su tutte le nazioni

XCVI Dominus regnavit ……………………… Trionfo e regno glorioso del Signore

XCVII Cantate Domino ………………… Avvento del Messia, vocazione dei Gentili

CVIII Deus laudem meam ………………… Punizione di Giuda e dei Giudei deicidi

CIX Dixit Dominus Domino meo …………… Generazione eterna, potenza del Verbo

CXVI Laudate Dominum omnes….………..………………….Vocazione dei Gentili

CXVII Confitemini Domino ……………… Unione dei Giudei e dei Gentili in G.-C.

CXXXI Mémento Domine ………………………Promesse del Messia fatte a David

2^ CLASSE. — Salmi di adorazione e di lode

XVIII. Cœli enarrant ……………..…Gloria di Dio attestata dai cieli e dalla legge

XXVIII. Afferte …………………Invito a rendere omaggio a Dio per la sua potenza

XXXII. Exultate justi……………….Invito a rendere grazie a Dio per la sua potenza e per la sua provvidenza

XXXIII. Benedicam Dominum ..….… Invito a rendere grazie a Dio per la sua ammirevole Provvidenza su coloro che Lo temono

XLI. Quemadmodum ……………………………… Desiderio del santo Tabernacolo

XLII. Judica me Deus …….……………………………………….. identico soggetto

XLVI. Omnes gentes …………….. Invito a rendere omaggio a Dio per la sua potenza

XLIX. Deus Deorum …………………………………… Il vero culto di Dio

LXII. Deus, Deus meus ……………… Amore di Dio in terra d’esilio

LXXX. Exultate justi ……… Esortazione motivata al culto di Dio

LXXXIII. Quam dilecta ……………… Amore dei santi Tabernacoli

XCII. Dominus regnavit …………….…. Grandezza e Potenza di Dio nelle sue opere

XCIV. Venite exul …………………..…… Inno di lode e di adorazione

XCVIII. Dominus regnavit…………………………………………. Invito al culto del Signore

XCIX. Jubilate Deo …………………………… Esortazione al culto del vero Dio

CIII. Benedicum Dominus ……………. Inno a Dio alla vista delle meraviglie della creazione

CXII. Laudate, pueri ……………… Invito a lodare Dio per la sua grandezza e per la sua bontà

CXXXIII. Ecce nunc ……………………………. Esortazione a benedire il Signore

CXXXIV. Laudate ………… Invito a benedire Dio per la sua bontà e la sua potenza

CXLIV. Exaltabo te …………… Encomio ai divini attributi di Dio

CXLVIII. Laudate Dominum ……….. Invito a tutti gli esseri a lodare il loro autore

CXLIX. Cantate Domino ……………..…… Invito analogo fatto al popolo di Dio

CL. Laudate Dominum in. ……………………….. Lode universale.

3^ CLASSE. – Salmi di azioni di grazia

IX. Confitebor Domini.…………………………………… Cantico di azioni di grazia

XVII. Diligam ……………………………………. Id. Id. Dopo una grande sventura

XX. Domine in virtute.………………. Azioni di grazia del popolo dopo la vittoria del re

XXII. Dominus régit me………….. Azioni di grazia per ringraziare Dio per la tenera affezione ai suoi

XXIX. Exaltabo te…..……… Azioni di grazia davanti ad una sciagura imminente

XLVII. Magnus Dominus …………….. Azioni di grazia a causa dei favori segnalati che Sion ha ricevuto dal Signore

LXV. Jubilate ……………….…………… Azioni di grazia per le meraviglie operate per la liberazione del popolo di Dio

LXXV. Notus in Judœa………… Azioni di grazia per la pace resa al popolo di Dio

XCI. Bonum est . ..…………. Azioni di grazia per la potenza e la provvidenza di Dio

CII. Benedicat anima ………………. Azioni di grazia per la tenerezza paterna di Dio per gli uomini

CVI. Confitemini …………… Azioni di grazia per l’ammirabile protezione di Dio su tutti quelli che Lo invocano

CVII. Paratum ……………………..… Slancio di riconoscenza per grandi vittorie

CX. Confitebor tibi …………………….Azioni di grazia per quanto Dio ha fatto per     il suo popolo

CXIV. Dilexi ……………………………… Azioni di grazia dopo grandi tribolazioni

CXV. Credidi ……………………………………………Id. Id.

CXXIII. Nisi quia Dominus….. Az. di grazia dei prigionieri dopo la loro liberazione

CXXV. In convertendo …………………………………Id. Id.

CXXVIII. Sæpe expugnaverunt. ………………………Id. Id.

CXXXVIII. Confitebor ………………..Id. per la gloria ed i benefici del Signore

CXLIII. Benedictus Dominus………………………..… Id. di un eroe pio

CXLVI. Laudate Dominum ……………Id. per i benefici della Provvidenza

CXLVII. Lauda Jérusalem ……………………………..Id. Id.

4^ CLASSE. — Salmi penitenziali

VI. Domine ne in ……………………………………..Dolore, speranza del peccatore

XXIV. Ad te Domine, levavi. …………………….Il peccatore si riconosce colpevole e chiede grazia

XXXI. Beati quorum …………….Tormenti di una coscienza colpevole;  felici effetti del ritorno a Dio.

XXXVII. Domine ne in furore…….. Il peccatore geme e si umilia sotto la mano di Dio

L. Miserere mei …………………… Motivi di pentimento e di perdono

CI. Domine exaudi ……….. Gemiti del peccatore prigioniero nell’attesa del liberatore

CXXIX. De profundis …………………….……….. Appello alla misericordia divina

CXLII. Domine exaudi…………Il peccatore implorante il soccorso di Dio contro le conseguenze del peccato

5^ CLASSE — Salmi supplicatori (o di impetrazione, compresa la fiducia in Dio.)

III. Domine quid multi………... Fiducia in Dio, richiesta di soccorso che si implora.

V. Verba mea …………………………………… Preghiera del giusto al suo risveglio

VII. Domine Deus meus ……………….. L’innocente si appella alla giustizia sovrana

X (ebr.) Ut quid Domine …………………………... Esposizione dei mali dai quali si chiede a Dio di essere liberato

XI. Salvum me fac ……………. Preghiera contro la perfidia degli uomini del secolo

XII. Usquequo Domine ……………… Id. Quando Dio sembra abbandonarci

XVI. Exaudi Domine just. ……… Id. nelle persecuzioni, contro dei nemici potenti

XIX** Exaudiat te Dominas ……………..……. Invocazioni del popolo per il suo re

*XXV. Judica me Domine …………………… Grido dell’innocente verso il Signore

*XXVI Dominus illuminatio …………….……. Pio desiderio di un’anima che mette tutta la sua fiducia in Dio

XXVII Ad te Domine clam………………………. Preghiera per non essere coinvolti nella punizione dei reprobi

XXX. In te Domine speravi ………………………………… Fiducia motivata in Dio

XXXIV. Judica Domine ….………… Preghiera del giusto contro la violenza e la perfidia.

XXXVIII. Dixi: custodiam …………………L’uomo afflitto dalle cose di questa vita domanda a Dio perdono per i suoi peccati

XLIII. Deus auribus ………………….Preghiera a Dio fondata sul ricordo delle sue antiche misericordie

LIII. Deus in nomine ……………….……. Preghiera nell’afflizione con la promessa di azioni di grazia

LIV. Exaudi Deus orat ……………Preghiera motivata da un pericolo incombente

LV. Miserere mei ………………………………. Id. Id.

LVI. Miserere… quotiam ………………………. Id. Id.

LVIII. Eripe me …………………………………. Id. Id.

LIX. Deus repulisti nos…………………………. Id. pieno di fiducia

LX. Exaudi Deus depr…….…………. Preghiera per domandare a Dio dei nuovi favori

LXIV. Te decet …….…… Preghiera a Dio di affrettare la liberazione del suo popolo

LXVI. Deus misereatur…………….. Preghiera a Dio di spandere la luce di salvezza

LXIX. Deus in audjutorium …………………………. Il giusto invoca Dio a suo aiuto

LXX. In te Domine, speravi ………………………….. Preghiera a Dio di non essere abbandonato in vecchiaia

LXXIII. Ut quid Deus ………………..…… Preghiera del popolo durante una grande persecuzione

LXXVIII. Deus venerunt ………………… Preghiera del popolo durante una grande persecuzione

LXXIX. Qui regis Israel ……………………. Canto nel pianto delle tribù in cattività

LXXXII. Deus quis similis………………………. Contro la lega dei nemici d’Israele

LXXXIV. Benedixisti, Domine ……………Per chiedere una liberazione completa e la venuta del Messia promesso

LXXXV. Inclina Domine ……………………….. Preghiera del debole   nell’afflizione

LXXXVII. Domine Deus salutis ……………….………. Preghiera e pianto toccante

CXIX. Ad Dominum ………………………………………..… Preghiera dell’esiliato

CXX. Levavi oculos …………………………………..…… Preghiera piena di fiducia

CXXI. Lætatus sum ………………… Invocazioni per la prosperità di Gerusalemme

CXXII. Ad te levavi …………………………………………….Momento di preghiera

CXXXVI. Super flumina ………………….Per chiedere a Dio la fine della cattività

CXXXIX. Eripe me, Domine ………………………... Preghiera del debole oppresso

CXL. Domine clamavi ………………….Per domandare a Dio il riserbo nelle parole

CXLI. Voce mea …………………………Preghiera del giusto solo e senza soccorso

6^ CLASSE — Salmi morali

I. Beatus vir ………………………………….. felicità dei giusti, infelicità dei malvagi

IV. Cum invocarem …………………………………… Esortazione al servizio di Dio

X. In Domino confido ………………………………….……….. Sicurezza del giusto

XIII. Dixit insipiens …………………………… Perversità degli empi, loro punizione

XIV. Domine quis ……………………………………….. Carattere degli eletti di Dio

XXIII. Domini est terra……………………………………………. Id. Id.

XXXV. Dixit intustus ……………………..……… Malizia e corruzione dei malvagi opposta alla bontà di Dio

XXXVI. Noli æmulari ……. Quanto poco la prosperità dei malvagi è degna d’invidia

XL. Beatus qui intelligit. ………………… Felicità di quelli che compatiscono i mali degli afflitti

XLV. Deus noster refugium. …………………… Sicurezza inalterabile inspirata alla protezione di Dio

XLVIII. Audite hæc ………………… Impotenza delle ricchezze nell’ora della morte

LII. Dixit insipiens ……………………………………… Stesso soggetto del sal. XIII

LVII. Si vere utique ……………………………………. Giustizia vendicativa di Dio

LXI. Nonne Deo ……….…………. Fiducia in Dio solo in tutti i pericoli, motivi….

LXIII. Exaudi Deus ……………….. Delitto e punizione della calunnia e dell’intrigo

LXXII. Quam bonus ……………………………Ragioni della prosperità dei  Malvagi e delle avversità dei giusti

LXXIV. Confitebimur …………………I malvagi minacciati dalla vendetta divina

LXXVI. Voce mea …………………………..Consolazioni ricevute al servizio di Dio

LXXXI. Deum stetit in …………………… Dovere dei grandi e dei giudici riguardo alla condizione dei poveri

LXXXIX. Domine refugium …………………………..Miseria e brevità della vita umana

XC. Qui habitat in …………………………………… Esortazione alla fiducia in Dio

XCIII. Deus ultionem ………………….…….Vendetta divina annonciata ai malvagi

C. Misericordiam …………………… Il giusto nella vita privata e nella vita pubblica

CXI. Beatus vir qui ……………………………………………….. Felicità del giusto

CXVIII. Beati immacolati …………………… Felici effetti dell’amore della legge di Dio

CXXIV. Qui confidunt …………… Protezione di Dio su quelli che confidano in Lui

CXXVI. Nisi Dominus ædificat ………... Necessità e felici effetti del soccorso dal  cielo

CXXVII. Beati omnes ……………………..….. Benedizioni legate al servizio di Dio

CXXX. Domine non est exal. ………………………………..Umiltà e fiducia in Dio

CXXXII. Ecce quam bonum …………………………Dolcezza dell’unione fraterna

CXXXVIII. Domine probasti me ………..….Scienza infusa da Dio. Effetti di questa sapienza in rapporto agli uomini

CXLV. Lauda anima mea ………………………….Fiducia in Dio e non nell’uomo

7^ CLASSE. — Salmi storici.

LXVII. Exurgat Deus ….……… Canto di trionfo in occasione del trasporto dell’Arca

LXXVII. Attendite ………………………….. Bontà e giustizia di Dio sul suo popolo

LXXXVI. Fundamenta …………………………………….. Elogio di Gerusalemme

CIV. Confitemini… etc……………………. Benefici di cui Dio ha ricolmato il suo popolo

CV. Confitemini.. quotiamo ……….…………………….Id. Id.

CXIII. In exîtu Israël ………………………………………………Uscita dall’Egitto

CXXXV. Confitemini.. quoniam …………… Condotta ammirabile della Provvidenza verso gli Israeliti.