UN’ENCICLICA AL GIORNO, TOGLIE GLI USURPANTI APOSTATI DI TORNO: S. S. PIO VII “EX QUO ECCLESIAM”

Breve Enciclica, questa “Ex quo Ecclesiam”, nella quale il Pontefice Pio VII, in sostituzione del regolare Giubileo, concede per due settimane da Venezia, ove si trovava per i noti fatti dell’epoca, l’indulgenza plenaria a tutti coloro che avrebbero praticato determinate pratiche di pietà. e questo per invocare l’intervento divino nei turbolenti avvenimenti dell’epoca, determinati – come sempre – da coloro che odiano Dio, il suo Cristo e il suo VICARIO in terra, la sua Chiesa e tutti gli uomini, compresi se stessi. Oggi ci troviamo in un tempo molto più nefasto, momento in cui il Lucifero-Corona (come è definito nelle sette che praticano la cabbala spuria) ha preso il sopravvento, sfruttando con furia il tempo esiguo che gli resta prima del secondo Avvento di Cristo. Il nostro Ponhtefice regnante è impedito dalla piovra massonica e cabalo-talmudica, per cui non può proclamare nè anni giubilari nè pratiche attuali di indulgenze, ma il pusillus grex può acquistarle con la relativa grazia, mediante le preghiere, le pratiche sacramentali in vigore nella Chiesa per questi tempi di “eclisse” e le opere di pietà e le elemosine, una volta ben radicato nel Corpo mistico di Cristo della Chiesa militante, cioè nella vera unica Chiesa Cattolica. Il Corpo mistico esclude ipso facto gli eretici (i conciliabori apostati del Vat. II, gli pseudotradizionalisti fallibilisti del cavaliere kadosh, tutte le conventicole sedevacantiste – eretiche autoreferenziate ed ultra-scismatiche – disseminate a caccia di pecore erranti, senza pastori e senza dottrina cristiana, cioè senza fede nè carità. Al pusillus grex cattolico non tocca altro che restare saldo nelle sue posizioni spirituali dogmatiche e morali, sicuro che ad un breve momento (modicum) di sofferenze, seguirà il giorno unico eterno di gaudio senza fine. Chi si troverà fuori dal Corpo mistico, sperimenterà lo stagno di fuoco nella eterna dannazione.

Pio VII
Ex quo Ecclesiam

Venezia, 24 maggio 1800

Enciclica

Il Papa Pio VII. A tutti i fedeli di Cristo che leggeranno questa lettera, salute e Apostolica Benedizione.

Da quando Dio ha affidato alla Nostra debolezza e fragilità il compito di sostenere e governare la sua Chiesa “acquistata con il suo sangue“e Ci ha costituiti pastore di tutte le sue pecore, non abbiamo mai smesso di pensare alla salvezza di tutti. A Noi, totalmente assorti giorno e notte in questo pensiero, viene sempre a mente ciò che Dio stesso dice al profeta Geremia: “Se all’improvviso io dirò nei confronti di un popolo e di un regno che lo sradicherò, lo distruggerò e lo disperderò; se quel popolo si pentirà di quella malvagità della quale ho parlato, anch’io mi pentirò del male che avevo pensato di procurargli, e tosto parlerò di quel popolo e di quel regno di come giovargli e farlo crescere” (Ger XVIII,7). Qui vediamo che è disponibile il rimedio per poter respirare in mezzo alle continue calamità, e conseguire finalmente la pace tanto desiderata. Dobbiamo prendercela con noi stessi e incolpare la nostra cattiveria e ostinazione se siamo ancora sbattuti e quasi sommersi dai flutti. Che cos’è, infatti, diletti figli, che ci trattiene dall’obbedire “alla bontà di Dio che ci spinge alla conversione? A quella conversione, dico, che non sia simulata, ma vera, per mezzo della quale “dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente“; e che sia duratura, per non sentirvi rinfacciare da uno dei profeti che essa “è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce. Non lo tollera, non lo permette il mio amore di padre per voi, né l’eccelso ministero che ho assunto. Tutto ciò sarà da me sempre ripetuto a vostro profitto e utilità per esortarvi, ammonirvi, pregarvi, scongiurarvi a ritornare in voi e a non fare più a lungo i sordi alla voce di Dio.

Vi indichiamo, con un altro profeta, “ciò che è buono e ciò che il Signore richiede da ciascuno di voi: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il vostro Dio” (Mi VI, 8). Tutti dobbiamo sempre implorare e invocare la clemenza di Dio, placarlo con le lacrime, con i digiuni e con la generosità verso i bisognosi e i poveri secondo le proprie possibilità, e con le buone opere. Allora veramente “egli sorgerà per aver pietà di noi” (Is XXX, 18), come già da tempo ha dimostrato. Prendiamo come avvocata e mediatrice presso di Lui sua Madre, la sempre Vergine Maria, “per mezzo della quale – come disse Cirillo ai Padri nel Concilio di Efeso – ogni creatura viene a conoscere la verità, le Chiese vengono fondate in tutto il mondo e i popoli sono indotti alla conversione” (Or. 6 contro Nest.)Per decidervi a mettere in pratica con diligenza e prontezza tutte queste esortazioni, anche perché spinti dalla speranza prospettata di un più largo perdono, Ci sembra che attendiate che Noi “promulghiamo un anno di grazia del Signoresecondo l’esempio e l’insegnamento dei Nostri Predecessori. Che cosa potrebbe esserci di più gradito, di più desiderabile, di più bello per Noi che chiamare tutti voi, diletti figli, da tutte le parti alla Sede di Pietro, a quella dimora e rocca della vera fede, a quella fonte ricchissima di benefici celesti, godere della vostra presenza, compiacerci della vostra pietà, parlare davanti a voi, gioire con voi nel Signore? Purtroppo in un così forte strepito di armi, tra così grandi sconvolgimenti politici, siamo costretti a privarci di tale conforto: confidiamo di averlo fra breve. Perché tuttavia non rimaniate del tutto delusi, nel frattempo vogliamo che a tutti voi siano aperti, almeno per alcuni giorni, i tesori della Chiesa, l’elargizione dei quali è stata a Noi affidata da Dio. Perciò, confidando nella misericordia di Dio e nell’autorità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, con il potere di legare e sciogliere che il Signore ha conferito a Noi, benché indegni, a tenore della presente lettera concediamo, come si suole concedere nell’anno del Giubileo, ed elargiamo l’indulgenza plenaria e la remissione di tutti i peccati a tutti e ai singoli fedeli dell’uno e dell’altro sesso, ovunque dimorino, purché: visitino almeno una volta con la dovuta devozione interiore e compostezza esteriore le Chiese o qualcuna delle Chiese, che gli Ordinari dei luoghi o i loro Vicari, o su loro mandato e in loro assenza coloro che hanno la cura delle anime, designeranno dopo che questa Nostra lettera sarà giunta a loro conoscenza; le visitino entro lo spazio di due settimane dalla pubblicazione delle Chiese da visitare fatta da parte degli Ordinari o dei loro Vicari o Ufficiali, o di altri, come è detto sopra; ivi preghino per qualche tempo per il trionfo della Santa Madre Chiesa Cattolica, per l’estirpazione delle eresie e per la pace e la concordia tra i Principi cristiani; digiunino il mercoledì, il venerdì e il sabato dell’una o dell’altra settimana sopra citate; dopo aver debitamente confessato i loro peccati, ricevano devotamente il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia nella domenica immediatamente seguente, o in altro giorno della stessa settimana; diano ai poveri qualche elemosina, come suggerirà loro la devozione.

Parimenti concediamo e permettiamo che coloro i quali sono in viaggio per mare o per terra, appena tornati alle proprie case, una volta adempiute le condizioni prescritte e visitata la Chiesa Cattedrale o la Maggiore o la Parrocchiale del luogo della loro residenza, possano acquistare la stessa indulgenza.

Concediamo e permettiamo ai Regolari dell’uno e dell’altro sesso, anche di clausura perpetua, e a tutti gli altri laici o ecclesiastici, secolari o religiosi, anche se sono in carcere o in prigionia, o trattenuti da qualche infermità corporale o altro impedimento, e non potranno quindi ottemperare alle prescrizioni sopra indicate o ad alcune di esse: che il confessore, tra quelli già approvati dagli Ordinari dei luoghi prima della pubblicazione della presente lettera, o da approvarsi, possa commutare (o rimandare ad altro tempo vicino) tali opere di devozione in altre che i penitenti potranno compiere.

Inoltre a tutti e ai singoli fedeli dell’uno e dell’altro sesso, laici o ecclesiastici, secolari e religiosi di qualunque Ordine, Congregazione e Istituto in cui si trovano, concediamo la licenza e la facoltà di scegliersi il sacerdote confessore tra gli approvati, come è detto sopra, dagli Ordinari dei luoghi. Tale confessore potrà assolverli e liberarli dalla scomunica, dalla sospensione e dalle altre sanzioni ecclesiastiche; dalle censure irrogate dal diritto o inflitte per qualsiasi causa dal giudice; e da tutti i peccati, trasgressioni, crimini anche se gravi ed enormi e in qualunque modo riservati agli Ordinari dei luoghi, o a Noi e alla Sede Apostolica, anche se contenuti nella Bolla Cenae Domini o nelle altre Costituzioni Nostre o dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, il tenore delle quali vogliamo che sia ritenuto come espresso dalla presente lettera. Il predetto confessore potrà assolvere anche dall’eresia, espressa con atti esterni, purché non ci sia l’intenzione di insegnarla e insinuarla ad altri, e il penitente faccia prima l’abiura almeno in segreto con la promessa di riparare agli scandali come e quando sarà possibile. Il confessore potrà assolvere e dispensare in foro interno, e solo in questa sede, da qualsiasi voto (eccetto quello dei Religiosi) e commutarlo in altre opere pie e salutari, imponendo a ciascuno, in tutti i sopraccitati casi, una salutare penitenza o altre mortificazioni a proprio arbitrio.

Perciò a tenore della presente lettera, in virtù della santa obbedienza, prescriviamo e ordiniamo rigorosamente a tutti e ai singoli Venerabili Fratelli, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e agli altri Prelati delle Chiese, a tutti gli Ordinari dei luoghi ovunque esistenti, ai loro Vicari e Ufficiali, o, in loro assenza, a coloro che hanno la cura delle anime, che, appena riceveranno gli estratti o gli esemplari anche stampati della presente lettera, subito, senza frapporre indugio, dilazione od ostacolo, li pubblichino e li facciano pubblicare nelle loro Chiese, Diocesi, Province, Città, Villaggi, Regioni e luoghi, e designino la Chiesa o le Chiese da visitare.

Non intendiamo, però, con la presente lettera dispensare da irregolarità pubblica od occulta, da defezione, da inidoneità o inabilità in qualunque modo contratta, o dare la facoltà di dispensare o abilitare e reintegrare nemmeno in foro interno. Né intendiamo che la presente lettera possa o debba favorire in alcun modo coloro che da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche Prelato o Giudice ecclesiastico sono stati scomunicati, sospesi, interdetti o altrimenti incorsi in sanzioni e censure o sono stati pubblicamente denunciati, a meno che nel tempo delle due settimane citate non riescano ad aggiustare la posizione o ad accordarsi con le parti.

E ciò nonostante le Costituzioni e le Regole Apostoliche, specialmente quelle dalle quali la facoltà di assolvere in certi ben determinati casi è così riservata al Romano Pontefice regnante, che concessioni simili, o dissimili, delle indulgenze non possono essere accordate a nessuno, a meno che in tali Costituzioni e Regole non si faccia un’espressa menzione o una speciale deroga; nonostante ancora la Nostra norma sulle indulgenze da concedere “ad instar“; nonostante anche le Costituzioni e le consuetudini di qualsiasi Ordine, Congregazione o Istituto, anche se confermate da un giuramento, da un’approvazione Apostolica o da una qualsiasi altra ratifica; nonostante anche i privilegi, gli indulti e le lettere Apostoliche in qualunque modo concessi, approvati e rinnovati agli stessi Ordini, Congregazioni e Istituti e singolarmente a membri di essi.

A tutte queste e singole concessioni, anche se ad esse o al loro contenuto fossero annesse una menzione speciale, specifica, espressa ed esclusiva, e clausole generali importanti, o fosse usata qualsiasi altra espressione o una particolare forma per tutelarle: Noi, ritenendo il loro tenore come sufficientemente espresso dalla presente lettera e salva sempre la forma loro data, per questa volta vi deroghiamo in modo speciale, nominativamente ed esplicitamente ad effetto di quanto premesso, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Affinché questa Nostra lettera, non potendo essere recapitata in ogni luogo, giunga più facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo che agli estratti o alle copie di essa, anche stampati, firmati di mano di un pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, in qualunque luogo e presso tutti i popoli si presti la medesima fede che si presterebbe alla presente se fosse esibita o mostrata.

Infine tutti coloro che apertamente o nel loro intimo avversano la Sede Apostolica, le sentenze e le Costituzioni della Santa Romana Chiesa, sappiano che sono indegni di partecipare alla grazia e al beneficio del Giubileo.

Dato a Venezia, dal Monastero di San Giorgio Maggiore, il 24 maggio 1800, nel primo anno del Nostro Pontificato.

(*) Il Pontefice neo eletto vorrebbe promulgare il Giubileo da celebrarsi in Roma, ma la tormentata situazione militare e politica non lo consente. Napoleone, rientrato in Francia dall’Egitto, nella primavera del 1800 attraversa le Alpi occidentali e ritorna in Italia. Il 18 maggio le sue truppe conquistano Aosta e si incamminano verso Milano, dove entreranno il 2 giugno.

Pio VII, tuttavia, per confortare i fedeli – ricalcando in parte le disposizioni che vengono solitamente impartite negli anni del Giubileo – il 24 maggio 1800 concede da Venezia, per due settimane, l’indulgenza plenaria e la remissione dei peccati a coloro che compiranno determinate pratiche di pietà.