TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (20): “da URBANO IV a MARTINO V”

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (20)

HENRICUS DENZINGER

ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT

ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.

ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM

De rebus fidei et morum

HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI

Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar

(da  Urbano VI a Martino V)

URBANO VI: 8 aprile 1378-15 ottobre 1389.

BONIFACIO IX: 2 novembre 1389-1 ottobre 1404

Bolle papali riguardanti il privilegio del monastero St. Osyth, nell’Essex, di conferire gli Ordini maggiori, a. 1400 e 1403

Potere di ordinare concesso ai Sacerdoti.

Bolla “sacræ religionis” del 1° febbraio 1400.

1145. L’onestà della santa pietà con cui i diletti figli, l’Abate e la congregazione del monastero degli Apostoli Pietro e Paolo e la santa vergine e martire Osyth dell’ordine di Sant’Agostino nell’Essex, nella diocesi di Londra, rendono all’Altissimo il loro devoto e zelante culto, merita che… per quanto possiamo presso Dio, ascoltiamo con favore le loro istanze. Pertanto, accogliendo le suppliche dell’Abate e della congregazione in questa materia, concediamo, in virtù dell’Autorità Apostolica, allo stesso Abate, ai suoi successori in eterno, durante il tempo in cui saranno in carica, che possano liberamente e lecitamente conferire, nei tempi previsti dal diritto, a ciascuno dei Canonici di questo monastero che hanno costituito, e che i detti Canonici che sono stati promossi dai detti Abati, possano liberamente e lecitamente esercitare le loro funzioni negli Ordini così ricevuti, senza che nessuna costituzione apostolica o nessun editto contrario che la contraddica – confermato da qualsiasi autenticazione – possa in alcun modo impedirlo. Come dono grazioso ancora più ricco, concediamo all’Abate e alla congregazione, e in virtù della stessa Autorità deliberiamo che se in futuro dovessero verificarsi grazie, permessi, privilegi o altre concessioni o lettere apostoliche in merito alla collazione o alla ricezione di tali Ordini o a qualsiasi altro argomento o questione che siano stati concessi dalla Sede Apostolica o in virtù della suddetta autorità, in modo non permanente o a tempo determinato, al suddetto Abate e alla congregazione o ad altri nel Paese d’Inghilterra o altrove, sia revocata, limitata o diminuita dalla stessa Sede, sia in generale che in particolare, purché la presente concessione non sia in alcun modo revocata, limitata o diminuita. Al contrario, a meno che non sia pienamente, esplicitamente e letteralmente dichiarato, questa lettera manterrà tutta la forza della sua validità, senza essere impedita da qualsiasi costituzione concessa… e da qualsiasi editto contrario.

Apostolicae Sedis, 6 febbraio 1403.

1146. L’avveduta lungimiranza della Sede Apostolica talvolta revoca e annulla ciò che è stato da essa concesso o ordinato, nella misura in cui… riconosce che ciò sia di grande utilità, specialmente per le cattedrali e per i prelati che le presiedono. Infatti, abbiamo ritenuto necessario, poco tempo fa, dare seguito alla pressante richiesta dei diletti figli, l’Abate e la congregazione del monastero di Sant’Osyth dell’ordine di Sant’Agostino nella diocesi di Londra, e permettere allo stesso Abate e ai suoi successori, in virtù dell’Autorità Apostolica e come grazia speciale, con un’altra nostra lettera del 1145, come è esplicitamente dichiarato in quella lettera:

1 – in primo luogo, che l’Abate stesso e i suoi successori abati, durante la loro carica, usino liberamente la mitra, l’anello e tutte le altre insegne pontificie, e che nel suddetto monastero e nei priorati da esso dipendenti, come pure nelle chiese parrocchiali o in altre chiese sotto la loro autorità, anche se non vi sono soggette di diritto, impartiscano occasionalmente una benedizione solenne dopo la celebrazione della Messa, dei Vespri o del Mattutino, purché a tale benedizione non sia presente un Vescovo o un legato della Sede Apostolica;

2. e in secondo luogo, che l’Abate e i suddetti successori possano liberamente e lecitamente conferire, nei tempi prescritti dal diritto, a ciascuno dei Canonici che hanno emesso o emetteranno la professione, tutti gli Ordini minori, nonché gli Ordini del suddiaconato, del diaconato e del presbiterato, senza che le costituzioni del nostro predecessore di felice memoria, Papa Alessandro IV, che iniziano con “Abbates“, e qualsiasi altra costituzione apostolica, lo impediscano in alcun modo. Tuttavia, poiché, come risulta dal contenuto della petizione che ci è pervenuta poco tempo fa dal nostro venerabile fratello Roberto, Vescovo di Londra, il suddetto monastero, sul quale lo stesso Vescovo ha il diritto di patronato, è stato fondato da alcuni predecessori di quel Vescovo… … e che tali lettere o concessioni hanno l’effetto di danneggiare gravemente il Vescovo stesso, la sua giurisdizione ordinaria e la Chiesa di Londra, siamo stati umilmente pregati da questo Vescovo di degnarci, nella nostra bontà apostolica, di fare in modo che non ci sia alcun danno per lui e per questa Chiesa in quanto sopra. Volendo provvedere a questo… e cedendo a queste richieste, in virtù della nostra Autorità Apostolica e di una conoscenza più certa, con la presente revocavamo, interrompevamo e annullavamo questa lettera e queste concessioni, e volevamo che fossero senza validità e senza portata.

INNOCENZO VII: 17 ottobre

1404-6 novembre 1406

GREGORIO XII: 30 novembre 1406-4 luglio 1415

CONCILIO DI COSTANZA (16° ecumenico)

5 dicembre 1414-22 aprile 1418

Sessione VIII, maggio 1415: decreto confermato da papa Martino V,  22 febbraio 1418

Errori di John Wyclif

1151. 1 La sostanza del pane materiale e la sostanza del vino materiale sussistono nel sacramento dell’altare.

1152. 2 Gli accidenti del pane non sussistono senza un soggetto nello stesso sacramento.

1153. 3. Cristo non è identicamente e realmente nello stesso sacramento nella sua persona corporea.

1154. 4. Se un vescovo o un sacerdote è in stato di peccato mortale, non ordina, non compie il sacramento dell’altare, non consacra e non battezza.

1155. 5. Non si trova nel Vangelo che Cristo abbia ordinato la celebrazione della Messa.

1156. 6. Dio deve obbedire al diavolo.

1157. 7. Se uno ha una contrizione adeguata, ogni confessione esterna è superflua e non necessaria per lui.

1158. 8. Se il Papa è reprobo (prescitus) e malvagio, e quindi membro del diavolo, non ha alcun potere sui fedeli conferitogli d a nessun altro se non, forse, da Cesare.

1159. 9. Da Urbano VI, nessuno deve essere accettato come papa, ma deve vivere alla maniera dei Greci, secondo le proprie leggi.

1160. 10. È contrario alle Sacre Scritture che gli uomini di Chiesa possiedano proprietà.

1161. 11. Nessun prelato deve scomunicare qualcuno, a meno che non sappia in anticipo che è stato scomunicato da Dio; chi così scomunica diventa per questo motivo eretico o scomunicato.

1162. 12. Un prelato che scomunica un chierico che si è appellato al re o al consiglio del regno, è in questo modo un traditore del re e del regno.

1163. 13. Coloro che cessano di predicare o ascoltare la Parola di Dio a causa della scomunica da parte degli uomini, sono scomunicati e saranno considerati traditori di Cristo nel giorno del giudizio.

1164. 14. È lecito a un diacono o a un Sacerdote predicare la Parola di Dio senza il permesso della Sede Apostolica o di un Vescovo cattolico.

1165. 15. Nessuno è signore civile, nessuno è prelato, nessuno è Vescovo, quando sia in stato di peccato mortale (cf. 1230).

1166. 16. I signori temporali possono, a loro piacimento, togliere i loro beni temporali alla Chiesa ai possessori che delinquono per abito abitualmente e non solo se in atto.

1167. 17. Il popolo può correggere i signori in errore secondo il proprio giudizio.

1168. 18. Le decime sono semplici elemosine e i parrocchiani possono rifiutarle a piacimento a causa dei peccati dei loro prelati.

1169. 19. A parità di condizioni, le preghiere speciali rivolte ad una singola persona da prelati o religiosi non sono più utili di quelle generali di altri.

1170. 20. Chi fa l’elemosina ai fratelli è scomunicato.

1171. 21. Se qualcuno entra in un qualsiasi stato religioso, sia con i possessori che con i mendicanti, diventa tanto più incapace ed inadatto a osservare i comandamenti di Dio.

1172. 22. I santi che hanno fondato ordini religiosi hanno peccato nel fondarli.

1173. 23. I religiosi che vivono in ordini religiosi non fanno parte della religione cristiana.

1174. 24. I frati devono procurarsi il cibo con il loro lavoro, non con l’elemosina. [censura in altro testo] … La prima parte è scandalosa e presuntuosa, in quanto se ne parla in modo generico e senza distinzioni; la seconda è errata, in quanto si afferma che la mendicità non sia permesso ai frati.

1175. 25. Tutti questi sono simoniaci ché si obbligano a pregare per gli altri che li aiutano materialmente.

1176. 26. La preghiera di un prescito (reprobo) non ha valore per nessuno.

1177. 27. Tutto avviene per assoluta necessità.

1178. 28. È a causa della brama di guadagni temporali e di onori che la Cresima dei giovani, l’Ordinazione dei chierici e la Consacrazione dei luoghi siano riservati al Papa e ai Vescovi.

1179. 29. Le università, gli studi, i collegi e il conferimento di lauree e specialità in essi, sono frutto di un vano paganesimo e sono utili alla Chiesa quanto il diavolo.

1180. 30. La scomunica da parte del Papa o di qualsiasi prelato non è da temere, perché è sentenza dell’Anticristo.

1181. 31. Coloro che hanno fondato i chiostri peccano e coloro che vi entrano sono uomini malvagi.

1182. 32. Arricchire un chierico è contrario al comandamento di Cristo.

1183. 33. Papa Silvestro e l’imperatore Costantino sbagliarono nel dotare la Chiesa.

1184. 34. Tutti i membri degli Ordini mendicanti sono eretici e chi fa loro l’elemosina è scomunicato.

1185. 35. Chi entra in una Religione o in un Ordine non è in grado di osservare i precetti divini (cf. 1171) e, di conseguenza, di raggiungere il regno dei cieli, a meno che non apostatizzi da essi. Sono anche incapaci di osservare i precetti divini e, di conseguenza, di raggiungere il Regno dei Cieli, a meno che non apostatino da essi, perché possiedono proprietà, e così anche coloro che sono d’accordo con loro, cioè tutti i signori secolari e altri laici.

1187. 37. La Chiesa romana è la sinagoga di satana (Ap II, 9) e il Papa non è il Vicario immediato e prossimo di Cristo e degli Apostoli.

1188. 3. Le lettere decretali sono apocrife e allontanano dalla fede in Cristo, e i chierici che le studiano sono stupidi.

1189. 39. L’imperatore e i signori secolari sono stati sedotti dal diavolo per dotare la Chiesa di beni temporali.

1190. 40. L’elezione del Papa da parte dei Cardinali è stata introdotta dal diavolo.

1191. 41. Non è necessario per la salvezza credere che la Chiesa romana sia superiore a tutte le altre. (Censura🙂 È un errore se per Chiesa romana si intende la Chiesa universale o il Concilio generale, o in quanto negherebbe il primato del Sommo Pontefice sulle altre Chiese particolari.

1192. 42. È stolto credere alle indulgenze del Papa e dei Vescovi.

1193. 43. I giuramenti fatti per far rispettare contratti umani e rapporti civili sono illeciti.

1194. 44. Agostino, Benedetto e Bernardo sono dannati a meno che non si siano pentiti di possedere proprietà, di fondare Ordini religiosi e di entrarvi; e così, dal Papa fino al più piccolo religioso, tutti sono eretici.

1195. 45. Tutti gli ordini religiosi senza distinzione sono stati introdotti dal diavolo.

Sessione XIII, 15 giugno 1415: decreto “Cum in nonnullisconfermato da Papa Martino V, 1° settembre 1425.

Decreto sulla comunione sotto le sole specie del pane.

1198. Ci sono alcuni che presumono di affermare avventatamente, in alcune parti del mondo, che il popolo cristiano debba ricevere il santo Sacramento dell’Eucaristia sotto le due specie del pane e del vino, e che tutti i laici debbano ricevere la Comunione non solo sotto la specie del pane, ma anche sotto quella del vino, anche dopo aver mangiato o senza aver digiunato; e si ostinano a sostenere che la comunione vada fatta contro la lodevole e ragionevolmente giustificata consuetudine della Chiesa, e che si sforzano di respingere in modo condannabile come sacrilego, a cominciare dal capo. Per questo motivo il presente Concilio Generale di Costanza dichiara, decide e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito questo venerabile Sacramento dopo la Cena del Signore e lo abbia amministrato ai suoi Apostoli sotto le due specie del pane e del vino, tuttavia, nonostante ciò, la lodevole autorità dei santi Canoni e la consuetudine approvata della Chiesa hanno ritenuto e sostengono che tale Sacramento non debba essere celebrato dopo il pasto e che non debba essere ricevuto dai fedeli che non sono a digiuno, se non in caso di malattia e di altre necessità, concesse o ammesse dalla legge e dalla Chiesa.

1199. E poiché questa consuetudine era stata ragionevolmente stabilita per evitare certi pericoli e scandali, tanto più poteva essere stabilita e osservata una consuetudine simile, cioè che, sebbene nella Chiesa primitiva questo Sacramento fosse ricevuto dai fedeli sotto entrambe le specie, ma in seguito sarebbe stato ricevuto dai celebranti sotto entrambe le specie, e dai laici solo sotto la specie del pane, poiché si deve credere fermamente e non si può dubitare che tutto il Corpo ed il Sangue di Cristo siano realmente contenuti sia sotto la specie del pane che sotto quella del vino. Pertanto, poiché questa usanza è stata ragionevolmente stabilita dalla Chiesa e dai santi Padri, ed è stata osservata per molto tempo, deve essere considerata come una legge che non è lecito contestare o cambiare a piacimento senza il permesso della Chiesa.

1200. Per questo motivo, dire che sia sacrilego ed illecito osservare questa usanza o legge, è da considerarsi erroneo, e coloro che si ostinano ad affermare il contrario di quanto sopra siano da considerarsi eretici.

SESSIONE XV, 6 luglio 1415, decreto confermato da Martino V il 22 febbraio 1418.

Errori di Giovanni Hus

1201. 1. La santa Chiesa universale, composta da tutti i predestinati, è unica. Più avanti continua: C’è una sola santa Chiesa universale come c’è un solo insieme di tutti i predestinati.

1202. 2. Paolo non è mai stato un membro del diavolo, anche se ha commesso alcuni atti simili a quelli della Chiesa dei malvagi.

1203. 3. I “presciti” non sono parti della Chiesa, poiché nessuna parte di essa viene tagliata come fine, dato che la carità della predestinazione, che la unifica, non scompare (1Co XIII, 8) .

1204. 4. le due nature, la divinità e l’umanità, sono un solo Cristo.

1205. 5. il “prescito”, pur essendo in grazia secondo la giustizia attuale, non fa mai parte della santa Chiesa, e il predestinato rimane sempre membro della Chiesa, anche se talvolta si allontana dalla grazia avventizia, ma non dalla grazia della predestinazione.

1206. 6 Se la Chiesa è intesa come l’assemblea dei predestinati, che sia o meno in grazia secondo la giustizia attuale, è in questo modo un articolo di fede.

1207. 7. Pietro non era e non è il capo della santa Chiesa cattolica.

1208. 8. I Sacerdoti che vivono nel peccato offuscano in qualsiasi modo il potere del sacerdozio e, come figli infedeli, hanno una concezione infedele dei sette sacramenti delle chiavi, degli uffici, delle censure, della morale, delle cerimonie e delle cose sante della Chiesa, della venerazione delle reliquie, delle indulgenze e degli ordini.

1209. 9. La dignità papale si è sviluppata da Cesare, e la preminenza e l’istituzione del Papa sono nate dal potere di Cesare.

1210. 10. Nessuno può ragionevolmente affermare di sé, o di un altro, senza una rivelazione, di essere il capo di una particolare Chiesa santa; e il Romano Pontefice non è il capo della Chiesa romana.

1211. 11. Non si deve credere che un particolare Pontefice Romano sia il capo di una particolare santa chiesa, a meno che Dio non lo abbia predestinato.

1212. 12. Nessuno si pone al posto di Cristo o di Pietro, se non li imita con la sua condotta: nessun altro modo di seguirli è più pertinente, e riceve da Dio il potere di agire come procuratore; per questa offerta di un Vicario si richiede la conformità dei costumi e l’autorità di colui che istituisce.

1213. 13. Il Papa non è il vero e manifesto successore del Principe degli Apostoli, Pietro, se vive in modo contrario a quello di Pietro; se è avido di beni, allora è un vicario di Giuda Iscariota. Per la stessa ovvia ragione, i Cardinali non sono i veri e manifesti successori del collegio degli altri Apostoli di Cristo, se non vivono come gli Apostoli nell’osservanza dei comandamenti e dei consigli di nostro Signore Gesù Cristo.

1214. 14. I dottori che sostengono che colui che debba essere corretto dalla censura ecclesiastica e debba essere consegnato al giudizio secolare se non vuole correggersi, seguono sicuramente quei capi sacerdoti, scribi e farisei che consegnarono al giudizio secolare il Cristo che non voleva obbedire loro in tutto, dicendo: Non ci è lecito mettere a morte nessuno (Gv XVIII,31), per cui sono più colpevoli omicidi di Pilato.

1215. 15. L’obbedienza ecclesiastica è un’obbedienza approvata dai Sacerdoti della Chiesa, al di fuori dell’autorità esplicita della Scrittura.

1216. 16. La divisione immediata tra gli atti umani consiste nel fatto che siano virtuosi o viziosi: se un uomo è vizioso, agisce viziosamente in tutti i suoi atti; se è virtuoso, agisce virtuosamente in tutti i suoi atti. Infatti, come il vizio, che si chiama crimine o peccato mortale, infetta tutti gli atti dell’uomo vizioso, così la virtù vivifica tutti gli atti dell’uomo virtuoso.

1217. 17. Il Sacerdote di Cristo che vive secondo la sua legge, ha una conoscenza delle Scritture e desidera edificare il popolo, deve predicare, nonostante una finta scomunica. Inoltre, se il Papa o un qualsiasi superiore ordina aD un Sacerdote in questa situazione di non predicare, il subordinato non deve obbedire.

1218. 18. Chi accede al Sacerdozio riceve per mandato l’ufficio della predicazione; e deve esercitare questo mandato, nonostante una presunta scomunica.

1219. 19. Con le sanzioni ecclesiastiche della scomunica, della sospensione e dell’interdetto, il clero sottomette per la propria esaltazione il popolo secolare, moltiplica l’avarizia, protegge la malvagità e prepara la strada per

l’Anticristo. Il segno evidente di ciò è che le sanzioni, che nei loro processi sono chiamate fulminazioni e che il clero usa il più delle volte contro coloro che denunciano l’iniquità dell’Anticristo, di cui il clero si è appropriato per la maggior parte, provengono dall’Anticristo.

1220. 20. Se il Papa è malvagio, e soprattutto se è reprobo, è, come Giuda l’Iscariota, un demonio, un ladro e un figlio della perdizione, e non è il capo della santa Chiesa militante, poiché non ne è neppure membro.

1221. 21. La grazia della predestinazione è il vincolo con cui il corpo della Chiesa e ciascuno dei suoi membri sono indissolubilmente legati al capo stesso.

1222. 22. Un Papa o un prelato malvagio e reprobo è un pastore solo in modo equivoco; in realtà è un ladro ed un brigante.

1223. 23. Il Papa non deve essere chiamato santissimo nemmeno per il suo ufficio, perché allora il re dovrebbe essere chiamato santissimo per il suo ufficio, e i torturatori e i messaggeri sarebbero chiamati santissimi; molto più, il diavolo stesso dovrebbe essere chiamato santissimo, dato che detiene il suo ufficio da Dio.

1224. 24. Se il Papa vive in modo contrario a Cristo, anche se è stato istituito in virtù di un’elezione corretta e legittima secondo le comuni regole umane, tuttavia è stato promosso in modo diverso da Cristo, poiché è salito a questo ufficio solo con un’elezione fatta in primo luogo da Dio. Giuda Iscariota, infatti, è stato giustamente e legittimamente eletto all’apostolato da Cristo Gesù, eppure “è entrato nell’ovile per un’altra via”.

1225. 25. La condanna dei quarantacinque articoli di Giovanni Wyclif da parte dei dottori è irragionevole, iniqua e malvagia, e il motivo addotto da loro è inventato, cioè che nessuno di questi articoli sia cattolico, ma che ognuno sia eretico, erroneo o scandaloso.

1226. 26. Poiché gli elettori o la maggioranza di essi si sono accordati oralmente su una persona, secondo i riti degli uomini, questa persona non è per questo legittimamente eletta, oppure non è per questo il vero e manifesto successore o vicario dell’Apostolo Pietro o di qualsiasi altro Apostolo in un ufficio ecclesiastico. Di conseguenza, sia che gli elettori abbiano eletto bene o male, dobbiamo fidarci delle opere dell’eletto. Infatti, poiché qualcuno agisce più meritoriamente per il progresso della Chiesa, possiede un potere maggiore da parte di Dio.

1227. 27. Non c’è la minima indicazione apparente della necessità di un unico capo per governare la Chiesa nelle questioni spirituali, (capo) che dovrebbe sempre essere in relazione con la Chiesa militante.

1228. 28. Senza questi mostruosi capi, Cristo governerebbe meglio la sua Chiesa attraverso i suoi veri discepoli sparsi sulla terra.

1229. 29. Gli Apostoli e i fedeli sacerdoti di Cristo dirigevano con fermezza la Chiesa nelle cose necessarie alla salvezza prima che fosse introdotto l’ufficio del papa; e lo faranno fino al giorno del giudizio, nel caso di un possibile fallimento del papa.

1230. 30. Nessuno è signore civile, nessuno è prelato, nessuno è vescovo, se è in stato di peccato mortale (cf. 1165).

SESSIONE XV, 6 luglio 1415: decreto “Quilibet tyrannus“.

Proposta errata sul tirannicidio.

1235. La proposizione: Ogni tiranno può e deve essere legittimamente e meritoriamente ucciso da uno qualsiasi dei suoi vassalli o sudditi, anche per mezzo di insidie, lusinghe o adulazioni, nonostante qualsiasi giuramento o alleanza contratta con lui, e senza attendere la sentenza o l’ordine di un giudice, … è erroneo in materia di fede e di morale, e il Concilio lo riprova come eretico, scandaloso, sedizioso e foriero di frodi, inganni, menzogne, tradimenti e spergiuri. Inoltre, dichiara, decide e definisce che coloro che si ostinano a sostenere questa perniciosissima dottrina sono eretici.

MARTINO V: 11 novembre 1417-20 febbraio

Bolla “Inter cunctas” 22 febbraio 1418

Questionario per i Wicleftiti e gli Ussiti

1247. 5. Allo stesso modo se crede, ritiene e afferma che ogni concilio generale, e anche quello di Costanza, rappresenta la Chiesa universale.

1248. 6. Allo stesso modo, se crede che il santo Concilio di Costanza, che rappresenta la Chiesa universale, ha approvato e approva a favore della fede e per la salvezza delle anime, questo deve essere approvato e ritenuto da tutti i fedeli di Cristo; e che ciò che ha condannato e condanna come contrario alla fede e ai buoni costumi, questo deve essere ritenuto, creduto e affermato come tale da ogni cattolico.

1249. 7. Allo stesso modo, se crede che le condanne di Giovanni Wyclif d’Inghilterra, Giovanni Hus di Boemia e Girolamo di Praga, pronunciate dal santo Concilio generale di Costanza riguardo alle loro persone, ai loro scritti e alle loro dottrine, sono state giustamente e giustamente pronunciate, e che devono essere ritenute e fermamente affermate come tali da ogni cattolico.

1250. 8. Allo stesso modo se crede, ritiene e afferma che Giovanni Wyclif d’Inghilterra, Giovanni Hus di Boemia e Girolamo di Praga erano eretici e devono essere designati e riconosciuti come tali, e che i loro libri e le loro dottrine erano e sono falsi, e che fu a causa loro e della loro ostinazione che furono condannati come eretici dal santo concilio di Costanza.

1251. 11. Allo stesso modo si chiederà a un uomo colto se crede che la sentenza del santo Concilio di Costanza sui quarantacinque articoli di Giovanni Wyclif e sui trenta di Giovanni Hus sopra riprodotti sia vera e cattolica, cioè che i quarantacinque articoli di Giovanni Wyclif e i trenta di Giovanni Hus non siano cattolici, ma che alcuni di essi siano manifestamente eretici, altri erronei, altri temerari e sediziosi, e altri ancora offendano le orecchie pie.

1252. 12. Allo stesso modo se crede e afferma che non è lecito in nessun caso prestare giuramento.

1253. 13. Allo stesso modo, se crede che sia lecito giurare per dire la verità su mandato del giudice o per qualsiasi altro motivo opportuno, anche per disonorarsi.

1254. 14. Allo stesso modo se ritiene che lo spergiuro consapevolmente commesso, per qualsiasi motivo o occasione, per preservare la propria vita o quella di un altro, anche a favore della fede, sia un peccato mortale.

1255. 15. Allo stesso modo se crede che commette peccato mortale chi deliberatamente non rispetta il rito della Chiesa, le cerimonie dell’esorcismo, il catechismo e la consacrazione dell’acqua del battesimo.

1256. 16. Allo stesso modo se crede che dopo la Consacrazione fatta dal Sacerdote non c’è più nel Sacramento dell’altare, sotto il velo del pane e del vino, pane e vino materiali, ma in tutto lo stesso Cristo che ha sofferto sulla croce e siede alla destra del Padre.

1257. 17. Allo stesso modo se crede e afferma che dopo la Consacrazione fatta dal Sacerdote, sotto la sola specie del pane e indipendentemente dalla specie del vino, è presente la vera carne di Cristo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità, tutto Cristo; e che è lo stesso corpo in assoluto sotto ciascuna di queste specie prese separatamente.

1258. 18. Allo stesso modo se crede che la consuetudine osservata dalla Chiesa universale e approvata dal santo Concilio di Costanza di comunicare i laici solo sotto le specie del pane, sia da rispettare nel senso che non è lecito ripudiarla o modificarla a piacimento senza il permesso della Chiesa. E che coloro che affermano il contrario di quanto sopra siano allontanati e puniti come eretici o in odore di eresia.

1259. 19. Allo stesso modo se crede che un Cristiano che disprezza la ricezione dei Sacramenti della Cresima, dell’Estrema Unzione o la solennizzazione del matrimonio, commettA un peccato mortale.

1260. 20. Allo stesso modo se crede che un Cristiano sia tenuto, per essere necessariamente salvato, oltre alla contrizione del cuore, quando può trovare un Sacerdote qualificato, a confessarsi solo con il Sacerdote e non con un laico o dei laici, per quanto buoni e pii possano essere.

1261. 21. Allo stesso modo, se crede che il Sacerdote, nel caso in cui abbia giurisdizione, possa assolvere dai suoi peccati un peccatore che li confessi e abbia contrizione, e che possa imporgli una penitenza.

1262. 22. Allo stesso modo se crede che un cattivo Sacerdote che, con la materia e la forma prescritte, intende fare ciò che fa la Chiesa, consacri veramente l’Eucaristia, assolva veramente, battezzi veramente, conferisca veramente gli altri Sacramenti.

1263. 23. Allo stesso modo, se crede che il beato Pietro sia stato il vicario di Cristo, con il potere di legare e sciogliere sulla terra.

1264. 24. Allo stesso modo se crede che il papa canonicamente eletto, che è quello del momento, dopo la proclamazione del suo nome proprio è il successore del beato Pietro, avendo suprema autorità nella Chiesa di Dio.

1265. 25. Allo stesso modo, se crede che il potere di giurisdizione del Papa, di un Arcivescovo o di un Vescovo, di legare e sciogliere, sia maggiore di quello di un semplice Sacerdote, anche se incaricato di cura d’anime.

1266. 26. Allo stesso modo, se crede che il Papa possa, per giusti e pii motivi, concedere indulgenze per la remissione dei peccati a tutti i Cristiani veramente contriti che si sono confessati, specialmente a coloro che visitano i luoghi santi e tendono una mano.

1267. 27. Se ritiene che coloro che, approfittando di tale concessione, visitano le chiese e vi prestano aiuto, possano ricevere indulgenze.

1268. 28. Allo stesso modo, se ritiene che i Vescovi possano concedere ai loro sudditi, entro i limiti dei sacri canoni, indulgenze di questo tipo.

1269. 29. Allo stesso modo se crede e afferma che è lecito che le reliquie e le immagini dei Santi siano venerate dai fedeli.

1270. 30. Allo stesso modo, se crede che gli Ordini riconosciuti dalla Chiesa siano stati legittimamente e ragionevolmente introdotti dai santi Padri.

1271. 31. Allo stesso modo se crede che il Papa o un altro prelato, dopo aver nominato il Papa del momento, o i loro Vicari, possano scomunicare per disobbedienza il loro suddito ecclesiastico o secolare, e che quest’ultimo debba essere considerato come scomunicato.

1272. 32. Allo stesso modo se ritiene che se la disobbedienza o la ribellione dello scomunicato aumenta, i prelati o i loro vicari hanno il potere di aggravare e aggravare ulteriormente, di emettere l’interdetto e di chiamare il braccio secolare, e che i sudditi devono obbedire a queste censure.

1273. 33. Allo stesso modo, se crede che il Papa e gli altri prelati e i loro vicari per le questioni spirituali abbiano il potere di scomunicare i Sacerdoti e i laici disobbedienti e ribelli, e di sospenderli dall’ufficio, dal beneficio, dall’ingresso in Chiesa e dall’amministrazione dei Sacramenti.

1274. 34. Allo stesso modo, se crede che sia lecito, senza peccato, che le persone ecclesiastiche abbiano beni mondani e temporali.

1275. 35. Allo stesso modo se ritiene che non sia permesso ai laici di portarli via di propria iniziativa; che al contrario, se sottraggono questi beni ecclesiastici, li rimuovono e li occupano in questo modo, devono essere puniti come sacrileghi, anche se le persone ecclesiastiche che possiedono questi beni conducono una vita cattiva.

1276. 36. Allo stesso modo se ritiene che tale privazione o occupazione, indipendentemente dal Sacerdote, anche se di cattiva vita, a cui è stata inflitta o imposta in modo sconsiderato e violento, comporti un sacrilegio.

1277. 37. Allo stesso modo, se ritiene che sia lecito per i laici e le donne di entrambi i sessi predicare liberamente la parola di Dio.

1278. 38. Allo stesso modo se crede che sia permesso a ogni Sacerdote di predicare la parola di Dio liberamente, ovunque, in qualsiasi momento e a chiunque voglia, anche senza aver ricevuto l’incarico.

1279. 39. Allo stesso modo se crede che tutti i peccati mortali, e specialmente quelli manifesti, debbano essere pubblicamente corretti ed estirpati.

Bolla “Gerentes ad vos” all’Abate del monastero cistercense di Altzelle in Sassonia, 16 novembre 1427.

Concessione del potere di ordinare ai Sacerdoti.

1290. Sentendo per te e per il tuo monastero un senso di amore paterno, ci prendiamo volentieri cura dei tuoi benefici e accogliamo benevolmente le tue richieste, soprattutto quelle che rispondono alle tue petizioni. Pertanto, volendo conferire a te e al monastero stesso una prerogativa di grazia e di onore, concediamo a te, figlio Abate, in virtù dell’Autorità Apostolica e con le presenti, il permesso e anche la facoltà – ogni volta che sarà opportuno d’ora in poi e per cinque anni – di riconciliare tutte le chiese che in tutto o in parte ricadono sotto il diritto di collazione, di disposizione, di presentazione e di ogni altro diritto vostro e della vostra assemblea, così come i membri di detto monastero che si trovano nella diocesi di Meissen e i loro cimiteri che sono stati sporcati dal sangue o dal seme, nonché di conferire tutti gli Ordini sacri a tutti i monaci di detto monastero e a tutte le persone che sono soggette a voi come Abate, senza che a tal fine sia necessario il permesso del Vescovo locale e nonostante qualsiasi costituzione o editto apostolico che sia contrario.

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A PIO XII (21): “da EUGENIO IV a CALLISTO III”

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

Siamo un'Associazione culturale in difesa della "vera" Chiesa Cattolica.