TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (31): “Da INNOCENZO XIII a PIO VI -I -“

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (31)

HENRICUS DENZINGER

ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT

ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.

ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM

De rebus fidei et morum

HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI

Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar.

(da INNOCENZO XIII a PIO VI – I. –)

INNOCENZO XIII: 8 maggio 1721-7 marzo 1724.

BENEDETTO XIII: 29 maggio 1724-21 marzo 1724 febbraio 1730.

CLEMENTE XII: 12 luglio 1730-6 febbraio 1740.

Bolla “Apostolicae providentiae officio“, 2 ottobre 1733.

Libertà di insegnamento sull’efficacia della grazia.

2509. Par. 1… Poiché, tuttavia, conosciamo esattamente l’intenzione dei nostri predecessori (Clemente XI e Benedetto XIII), non vogliamo che, a causa delle lodi che Noi o loro abbiamo dato alla scuola tomistica, e che Noi confermiamo e rinnoviamo con i nostri ripetuti giudizi, le altre scuole cattoliche che, per spiegare l’efficacia della grazia divina, ne sostengano una concezione diversa, ed i cui meriti sono ugualmente eminenti nei confronti di questa Santa Sede, siano in qualche modo impedite di continuare a sostenere su questo argomento le concezioni che hanno finora sostenuto, insegnate e difese pubblicamente e liberamente ovunque, anche in pieno giorno in questa venerabile Città.

2510. Par. 2. Pertanto … Proibiamo, sotto pena di incorrere nelle stesse sanzioni, che qualcuno osi infliggere censure o censure teologiche, per iscritto, nell’insegnamento, nelle dispute o in qualsiasi altra occasione, a quelle scuole che hanno una posizione diversa, o attaccarle con rimproveri o invettive, fino a quando questa Santa Sede non riterrà necessario definire o pronunciarsi sull’argomento di queste controversie.

Lettera apostolica “In eminenti apostolatus specula“, 28 aprile 1738.

Franco-Massoni.

2511. Par. 1 … Abbiamo appreso che certe società, associazioni, riunioni, assemblee, unioni o conventicole comunemente chiamate “liberi muratori” o “franco-massoni” o designate con altro nome secondo la diversità delle lingue, avanzano dappertutto e si rafforzano di giorno in giorno. Uomini di qualsiasi religione o setta, che si accontentano di un’apparenza di onestà naturale, si uniscono a loro con un patto stretto e impenetrabile, secondo leggi e statuti da loro stabiliti; e allo stesso tempo sono tenuti, sia con un rigoroso giuramento giurato sulla Sacra Bibbia, sia con l’accumulo di severe sanzioni, a nascondere con un silenzio inviolabile ciò che fanno in segreto. Ma poiché è nella natura del crimine rivelarsi e produrre un clamore che lo tradisce, le suddette società o conventicole hanno suscitato nell’animo dei fedeli un sospetto così grande che per coloro che sono prudenti e onesti, unirsi a queste unioni è assolutamente la stessa cosa che contrarre la macchia della nefandezza e dell’infamia, perché se non agissero male, non avrebbero un tale odio per la luce. Questa voce si è ormai diffusa a tal punto che in molte regioni le suddette società sono state proscritte dalle potenze secolari come una minaccia per la sicurezza del regno, e che da tempo sono state soppresse con lungimiranza.

2512. Par. 2. Pertanto, considerando in cuor nostro il gravissimo danno che il più delle volte viene arrecato da tali società o conventicole, non solo alla tranquillità della società civile, ma anche alla salvezza spirituale delle anime, e che per questo motivo non si accordano in alcun modo né con le leggi civili né con quelle canoniche, e poiché ci viene insegnato dalla Parola divina … che bisogna fare attenzione affinché uomini di questo tipo non entrino nelle case come ladri, … affinché infatti non distorcano i cuori dei semplici per ostacolare l’amplissima via che in tal modo si potrebbe aprire, permettendo di commettere impunemente delle iniquità, e per altri giusti e ragionevoli motivi a Noi noti, su consiglio di alcuni … Cardinali e anche d’ufficio, decidiamo con la pienezza del Potere Apostolico che queste stesse società o conventicole che portano il nome di “liberi muratori” o “franco-massoni”, o qualsiasi altro nome, … sono da condannare e proibire…

2513. Par. 4 (Gli Ordinari locali e gli inquisitori sono pregati) di punire (i trasgressori) con pene appropriate in quanto fortemente sospettati di eresia.

BENEDETTO XIV: 17 agosto 1740-3 maggio 1758.

Dichiarazione “Matrimonia quae in locis“, 4 novembre 1741.

Matrimoni clandestini.

2515. La questione della validità o meno dei matrimoni celebrati abitualmente nelle regioni soggette all’autorità degli Stati federati del Belgio, sia tra eretici da una parte che dall’altra, o tra un uomo eretico da una parte ed una donna cattolica dall’altra, o viceversa, non osservando la forma prescritta dal Santo Concilio di Trento (decreto Tametsi, cf. 1813-1816) è stato dibattuto a lungo e più volte, e le convinzioni ed i giudizi degli uomini sono stati totalmente diversi su questo argomento. Per molti anni ciò ha provocato una messe sovrabbondante di timori e di pericoli. ..

2516. (1). Nostro Signore Santissimo… ha recentemente richiesto la stesura di questa dichiarazione e istruzione, che tutti i Vescovi del Belgio, i parroci ed i missionari di queste regioni, così come i vicari apostolici, dovranno d’ora in poi utilizzare in queste materie come regola e norma sicura.

2517. (2) Vale a dire, in primo luogo, per quanto riguarda i matrimoni celebrati dagli eretici tra di loro nelle regioni soggette all’autorità degli Stati Federati del Belgio, senza osservare la forma prescritta dal Concilio di Trento: anche se Sua Santità non ignora che, d’altra parte, in alcuni casi particolari e dopo un attento esame delle circostanze presentate in ciascun caso, la Sacra Congregazione del Concilio si sia pronunciata a favore della loro invalidità, e sapendo altrettanto bene che finora nulla di generale e universale riguardo a questi matrimoni sia stato stabilito dalla Sede Apostolica, e che, d’altra parte, per la preoccupazione dei fedeli che vivono in queste regioni e per prevenire molti danni molto gravi, sia assolutamente importante dichiarare ciò che si debba pensare in generale su questi matrimoni: Ha dichiarato e stabilito che i matrimoni finora celebrati tra eretici nelle suddette province federate del Belgio e quelli che saranno d’ora in poi celebrati, anche se non sia stata osservata la forma prescritta dal Concilio di Trento, sono da considerarsi validi, purché non vi siano altri impedimenti canonici, e ciò in modo tale che se i due sposi dovessero tornare nel seno della Chiesa, essi siano assolutamente legati dallo stesso vincolo coniugale di prima, anche se il loro reciproco consenso non venga rinnovato davanti ad un parroco cattolico; ma se uno solo dei coniugi – uomo o donna – si converte, nessuno dei due può contrarre un altro matrimonio finché l’altro sia ancora in vita.

2518. Ma per quanto riguarda i matrimoni, conclusi anche in queste province federate del Belgio nella forma prescritta dal Concilio di Trento, tra Cattolici ed eretici, sia che un uomo cattolico sposi una donna eretica, sia che una donna cattolica sposi un uomo eretico, Sua Santità prova innanzitutto un grande dolore per il fatto che ci siano alcuni tra i Cattolici che, vergognosamente sedotti da uno sciocco amore, non siano pieni di orrore nei loro cuori per questi detestabili matrimoni che la Santa Madre Chiesa ha sempre condannato e proibito, e che non pensino di doversene astenere completamente; . . perciò esorta vivamente e gravemente (i pastori) delle anime, e li avverte di dissuadere per quanto possibile i Cattolici di entrambi i sessi dal contrarre tali matrimoni a rischio della loro anima, e di sforzarsi di ostacolare tali matrimoni in ogni modo appropriato, e di prevenirli efficacemente. Ma se un matrimonio di questo tipo, senza l’osservanza della forma di Trento, sia già stato contratto in queste parti, o se (Dio non voglia) dovesse essere contratto in futuro, Sua Santità dichiara che tale matrimonio, finché non vi sia alcun impedimento canonico, debba essere considerato valido, e che nessuno dei due sposi, finché l’altro sia ancora in vita, possa in alcun modo contrarre un nuovo matrimonio, anche con il pretesto di un matrimonio di convenienza. Ma il coniuge cattolico, sia l’uomo che la donna, deve avere a cuore soprattutto di fare penitenza per la gravissima colpa commessa, di chiedere perdono a Dio e di cercare con tutte le sue forze di riportare nel seno della Chiesa Cattolica l’altro coniuge che si sta allontanando dalla vera fede e di conquistare la sua anima – che sarà anche di grande vantaggio per il perdono del torto commesso – sapendo, inoltre, come si è detto, che sarà legato per sempre dal vincolo di questo matrimonio.

2519. (4) (Questo vale) … anche per i matrimoni contratti al di fuori delle frontiere dei territori in cui l’autorità degli stessi Stati Federati è esercitata da coloro che appartengano agli eserciti o alle truppe militari, e che siano abitualmente inviati al di là di tali frontiere dagli stessi Stati Federati per difendere e proteggere le opere di frontiera, chiamate di Barriera; e ciò nel senso che i matrimoni ivi contratti sotto la forma di Trento – sia tra eretici da una parte e dall’altra, sia tra Cattolici ed eretici – restino validi finché uno degli sposi appartiene a queste truppe o eserciti. …

2520. (5) Infine, per quanto riguarda i matrimoni contratti sia nei territori dei principi cattolici, da persone che abbiano il loro domicilio nelle Province Federate, o nelle Province Federate da persone che abbiano il loro domicilio nei territori dei principi cattolici, Sua Santità ha ritenuto di non dover decidere o dichiarare nulla di nuovo; desidera, infatti, che se sorgesse una divergenza di opinioni su questo argomento, si decida secondo i principi canonici del diritto comune e le decisioni emesse in casi analoghi dalla Sacra Congregazione del Concilio, ed ha dichiarato, deciso e prescritto che in futuro ciò sia osservato da tutti.

Il Sacramento della Confermazione.

2522. Par. 3 (N. 1). I Vescovi devono confermare incondizionatamente i neonati e gli altri battezzati nelle loro diocesi e che sono stati segnati sulla fronte con il crisma da Sacerdoti greci; infatti, né dai nostri predecessori né da Noi è stato dato o viene dato il permesso ai Sacerdoti greci in Italia e nelle isole circostanti di conferire il Sacramento della Confermazione ai neonati battezzati. E, anzi, a partire dall’anno 1595 il nostro predecessore di felice memoria Clemente VIII proibì espressamente ai Sacerdoti greci di segnare i battezzati con il crisma (cf. 1990).

2523. (N. 4) Sebbene coloro che siano stati cresimati da un semplice Sacerdote non siano costretti a ricevere il Sacramento della confermazione da un Vescovo se tale costrizione causerebbe scandalo, poiché il Sacramento della confermazione non è di tale necessità che non ci si possa salvare senza di esso, tuttavia essi devono essere avvertiti dagli Ordinari locali che sono in stato di peccato grave se, potendo ricevere la confermazione, la rifiutano o la trascurano.

Estrema Unzione.

2524. 5 (N. 2) L’Estrema Unzione … sarà impartita agli ammalati. (N. 3) Non importa che questa Estrema Unzione sia eseguita da uno o più Sacerdoti, quando esiste tale consuetudine, purché si creda e si affermi che, se sono stati usati la. materia e la forma richieste, questo Sacramento è eseguito validamente e lecitamente da un solo Sacerdote. (N. 4). Lo stesso Sacerdote deve applicare ogni volta la materia e pronunciare la forma; quindi colui che conferisce l’unzione deve essere lo stesso che pronuncia la forma corrispondente, e non deve essere che uno conferisca l’unzione e l’altro pronunci la forma.

Costituzione “Nuper ad Nos“, 16 marzo 1743.

La professione di fede prescritta per gli Orientali.

2525. Io, N., credo con fede ferma e professo tutti e ciascuno degli articoli contenuti nel simbolo di fede usato da Santa Romana Chiesa, e cioè: Credo in un solo Dio… (Simbolo di Costantinopoli, cf. 150 o 1862).

2526. Inoltre venero e riconosco i Concili universali seguenti, cioè il primo di Nicea 125-129, e professo ciò che è stato definito lì contro Ario di infausta memoria, cioè che il Signore Gesù Cristo sia il Figlio di Dio, nato dal Padre unigenito, cioè nato dalla sostanza del Padre, non creato, consustanziale al Padre, e che queste empie asserzioni siano state giustamente condannate in quello stesso Concilio, cioè: “c’era un tempo in cui non era”, o “è stato fatto da ciò che non era, o da un’altra sostanza o essenza”, o “il Figlio di Dio è suscettibile di cambiamento o alterazione”.

2527. Il primo di Costantinopoli (cf. 150-151), il secondo nell’ordine, e professo ciò che sia stato definito lì contro Macedonio di infausta memoria, cioè che lo Spirito Santo non è schiavo ma Signore, non è creatura ma Dio, e che ha un’unica divinità con il Padre e il Figlio.

2528. Il primo di Efeso (cf. 250-268), terzo nell’ordine, e professo ciò che è stato definito lì contro Nestorio di lugubre memoria, cioè che la divinità e l’umanità, nell’unione inesprimibile e incomprensibile dell’unica Persona del Figlio di Dio, hanno formato per noi l’unico Gesù Cristo, e che per questo la beatissima Vergine è veramente Madre di Dio.

2529. Quello di Calcedonia (cf. 300-305), il quarto in ordine di tempo, e professo ciò che sia stato definito lì contro Eutiche e Dioscoro, entrambi di infausta memoria, cioè che un solo e medesimo Figlio di Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, sia perfetto nella divinità e perfetto nell’umanità, vero Dio e vero uomo, di anima e corpo ragionevoli, consustanziale al Padre nella divinità, consustanziale a noi nell’umanità, in tutto simile a noi tranne che nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli nella divinità, e negli ultimi giorni generato per noi e per la nostra salvezza dalla Vergine Maria, Madre di Dio, nell’umanità; un solo e medesimo Cristo, Figlio, Signore, unigenito, che deve essere riconosciuto in due nature, senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza separazione, non essendo le differenze in alcun modo eliminate a causa dell’unione, essendo piuttosto le proprietà dell’una e dell’altra natura salvaguardate e contribuendo ad un’unica Persona e ad un’unica ipostasi, non essendo divise o scisse in due persone, ma un solo e medesimo Figlio, unigenito, Dio Verbo, il Signore Gesù Cristo; allo stesso modo, che la divinità dello stesso Gesù Cristo nostro Signore, secondo la quale è consustanziale al Padre e allo Spirito Santo, è impassibile e immortale, ma che lo stesso è stato crocifisso ed è morto solo secondo la carne, come è stato definito in questo stesso Concilio e nella lettera del santo Pontefice Romano Leone (v. 290-295), per bocca del quale ha parlato Pietro, come hanno gridato i padri di questo stesso Concilio; con questa definizione viene condannata l’empia eresia di coloro che nel Trishagion trasmesso dagli Angeli e cantato nel suddetto Concilio di Calcedonia: “Dio santo, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi” (cfr. Esd VI,3 ) aggiungevano: “tu che sei stato crocifisso per noi”, e affermavano così che la natura divina sia passibile e mortale.

2530. Il secondo di Costantinopoli (cf. 421-438), il quinto in ordine di tempo, in cui si rinnova la definizione del già citato Concilio di Calcedonia.

2531. Il terzo di Costantinopoli (cf. 550-559), il sesto in ordine di tempo, in cui professo ciò che sia stato definito lì contro i monoteliti, cioè che nell’unico e medesimo Gesù Cristo, nostro Signore, ci siano due volontà naturali e due attività naturali, senza divisione, senza cambiamento, senza separazione, senza confusione, e che la sua volontà umana non sia opposta ma soggetta alla sua volontà divina ed onnipotente.

2532. Il secondo di Nicea (cf. 600-609), il settimo nell’ordine, e professo ciò che sia stato definito lì contro gli iconoclasti, cioè che si debbano avere immagini di Cristo e della Vergine, Madre di Dio, così come degli altri Santi, e che si debba essere attaccati ad esse ed accordare loro l’onore e la venerazione dovuti.

2533. Il quarto di Costantinopoli (cf. 650-664), l’ottavo in ordine, e professo che Fozio sia stato giustamente condannato e sant’Ignazio restaurato come Patriarca.

2534. Inoltre venero e riconosco tutti gli altri Concili universali legittimamente celebrati sotto l’autorità dei Romani Pontefici e da essi confermati, in particolare il Concilio di Firenze del 1300-1353, e professo ciò che sia stato ivi definito….

(Quanto segue è tratto direttamente, o in forma di estratti, dal decreto di unione per i Greci e dal decreto per gli Armeni del Concilio di Firenze).

2535. Allo stesso modo venero e riconosco il Concilio di Trento (cf. 1500-1835), e professo ciò che sia stato definito e dichiarato in esso, in particolare che nella Messa è presentato a Dio il vero, puro e propiziatorio Sacrificio per i vivi e per i morti, e che nel santissimo Sacramento dell’Eucaristia, secondo la fede che è sempre esistita nella Chiesa di Dio, siano contenuti in modo vero, reale e sostanziale, il corpo ed il sangue, insieme all’anima ed alla divinità di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi il Cristo intero; e che in essa avvenga il cambiamento dell’intera sostanza del pane in Corpo e dell’intera sostanza del vino in Sangue, che la Chiesa Cattolica chiama giustamente transustanziazione, e che in ciascuna delle due specie, e dopo la loro separazione in ciascuna delle diverse parti di ciascuna delle specie, Cristo è contenuto nella sua interezza.

2536. Allo stesso modo, che i sette Sacramenti della Nuova Legge siano stati istituiti da Cristo nostro Signore per la salvezza del genere umano, anche se non tutti siano necessari per ciascuno, cioè Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordini sacri e Matrimonio; e che essi conferiscano la grazia e che tra di essi il Battesimo, la Cresima e gli Ordini sacri non possano essere ripetuti (senza sacrilegio). Allo stesso modo, che il Battesimo sia necessario per la salvezza e che quindi, se c’è pericolo di morte, debba essere conferito senza indugio, e che chiunque lo conferisca e in qualsiasi momento, è valido se sia stato conferito con la materia, la forma e l’intenzione richieste. Allo stesso modo, il vincolo del Sacramento del Matrimonio è indissolubile, e anche se può esserci separazione del corpo e della comunità di vita tra gli sposi per motivi di adulterio, eresia o altro, ciò non significa che sia loro permesso contrarre un altro matrimonio.

2537. Allo stesso modo, le tradizioni apostoliche ed ecclesiastiche devono essere riconosciute e venerate. E che Cristo ha dato alla Chiesa il potere delle indulgenze e che il loro uso è molto salutare per il popolo cristiano.

2538. Allo stesso modo riconosco e professo ciò che è stato definito dal suddetto Concilio di Trento in materia di peccato originale, di giustificazione, di elenco e di interpretazione dei libri sacri dell’Antico e del Nuovo Testamento.

2539. (A richiesta di Leone XIII si aggiunge qui, con decreto della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede del 16 luglio 1878:) Allo stesso modo, venero e riconosco il Concilio Ecumenico Vaticano, e accolgo e professo con la massima fermezza tutti e ciascuno degli articoli che sono stati trasmessi, definiti e dichiarati da esso, specialmente per quanto riguarda il primato del Romano Pontefice ed il suo Magistero infallibile).

2540. Allo stesso modo, riconosco e professo tutti gli altri articoli ricevuti e professati dalla santa Chiesa romana, e allo stesso tempo tutto ciò che si opponga ad essi, gli scismi e le eresie che sono stati condannati, respinti e anatematizzati da questa stessa Chiesa, anch’io li condanno, li respingo e li anatematizzo. Inoltre, prometto e giuro vera obbedienza al Romano Pontefice, successore del Beato Pietro, Principe degli Apostoli e Vicario di Gesù Cristo.

Breve “Suprema omnium Ecclesiarum“, 7 luglio 1745

Il nome del complice non deve essere richiesto.

2543. (1) Poco tempo fa … è giunta alle nostre orecchie la notizia che alcuni confessori di questa regione, che si sono lasciati trasportare da una falsa idea di cosa sia lo zelo, ma che vagano lontano dallo zelo illuminato dalla conoscenza (cfr. Rm 10,2 ), hanno iniziato a istituire e introdurre una pratica distorta e perniciosa nell’ascoltare le confessioni dei fedeli di Cristo e nell’amministrare il salutarissimo sacramento della penitenza: e cioè che quando si trovano occasionalmente in presenza di penitenti che hanno avuto un compagno o un complice nel loro crimine, sono soliti chiedere a questi penitenti il nome di questo compagno o complice, e che non è con la persuasione che non solo cercano di persuaderli a rivelarglielo, ma che, cosa ancora più abominevole, li spingono e li costringono minacciandoli di rifiutare l’assoluzione sacramentale se non lo rivelano; molto di più, pretendono addirittura che venga dato loro non solo il nome del complice, ma anche il luogo in cui vive; … Questa intollerabile imprudenza, non esitano ad abbellirla con lo specioso pretesto di dover correggere il complice e procurargli altri beni, e a giustificarla anche con un certo numero di pareri contraddittori di medici, mentre in realtà, sostenendo questi pareri falsi ed erronei, o applicandole male quando sono vere e valide, essi mettono in pericolo la propria anima e quella dei penitenti, e inoltre si rendono colpevoli di un grave danno davanti a Dio, Giudice eterno, di cui avrebbero dovuto prevedere la facile conseguenza.

2544 … (3) (Censura) Per non dare l’impressione di sottrarci al nostro ministero apostolico di fronte ad un così grande pericolo per le anime, e per non permettere che il nostro pensiero sull’argomento vi risulti oscuro o ambiguo, desideriamo che sappiate che la suddetta pratica è assolutamente da riprovare, e che con il presente documento, in forma di Breve, essa è da Noi riprovata e condannata come scandalosa e perniciosa, come lesiva del buon nome del prossimo e del Sacramento stesso, come tendente alla violazione del santissimo sigillo del Sacramento e come allontanante i fedeli dall’uso così utile e necessario del sacramento della penitenza.

Enciclica “Vix pervenit” ai Vescovi d’Italia, 1 novembre 1745.

L’usura.

2546. (Par. 3) 1 (Il concetto di usura) Il peccato detto di usura, il cui luogo proprio è il contratto di prestito, consiste nel fatto che qualcuno vuole che in virtù del prestito stesso – che per sua natura richiede che venga restituito solo quanto sia stato ricevuto – venga restituito più di quanto sia stato ricevuto, e che quindi si affermi che in virtù del prestito stesso sia dovuto un guadagno che va oltre il capitale (prestato). Per questo motivo, qualsiasi guadagno che superi il capitale (prestato) è illegale e usurario.

2547. (2) Per essere scagionati da questa contaminazione, non sarà possibile appellarsi né al fatto che questo guadagno non sia eccessivo e sconsiderato ma modesto, che non sia grande ma piccolo, né al fatto che la persona a cui si chiede questo guadagno per il solo motivo del prestito non sia povera ma ricca, e che non lascerà la somma prestata inoperosa ma la utilizzerà nel modo più utile per accrescere la sua fortuna, acquistare nuove proprietà o intraprendere un commercio fruttuoso. Chiunque, una volta stabilita questa uguaglianza, non teme di esigere la restituzione del prestito, agisce contro la legge del prestito, che consiste necessariamente nell’uguaglianza tra ciò che viene dato e ciò che viene restituito. Per questo, se ha ricevuto (qualcosa), sarà tenuto a restituire in virtù dell’obbligo di quella giustizia che si chiama commutativa e che ha il compito di assicurare in modo intangibile l’uguaglianza di tutti nei contratti umani, e di ristabilirla rigorosamente quando non sia stata rispettata.

2548. 3 Ciò non significa negare che al contratto di mutuo possano essere occasionalmente allegate altre garanzie, come si dice, che non siano inerenti e intrinseche a ciò che è comunemente la natura del mutuo stesso, ma che danno luogo ad una ragione perfettamente giusta e legittima per richiedere regolarmente più del capitale dovuto sulla base del mutuo. Allo stesso modo, non si nega che una persona possa spesso investire e utilizzare regolarmente il proprio denaro attraverso altri contratti, distinti per natura dal contratto di prestito, sia per ottenere un reddito annuale sia per intraprendere un commercio o un’attività lecita e riceverne guadagni onorevoli.

2549. 4. È certo che, se in vari contratti di questa forza non sia assicurata l’uguaglianza di ciascuna delle parti, tutto ciò che si riceve oltre il giusto si configura, se non come usura (poiché ogni prestito, sia esso coperto o dissimulato, ne è privo), almeno come un’altra vera e propria ingiustizia, che implica anche l’obbligo di restituzione; Tuttavia, se tutto viene fatto in modo regolare e viene pesato sulla bilancia della giustizia, non c’è dubbio che i vari modi di procedere leciti in questi contratti siano sufficienti a garantire ed animare le relazioni commerciali tra gli uomini e gli stessi affari fruttuosi, in vista del profitto di tutti. I Cristiani si guardino dal pensare in cuor loro che l’usura o altre ingiustizie indebite di questo tipo permettano di far prosperare un commercio ricco di profitti, poiché al contrario apprendiamo dalla stessa Parola divina che “la giustizia esalta un popolo, ma il peccato lo rende infelice” (Pr XIV, 34) .

2550. (5) Tuttavia, bisogna considerare attentamente che sarebbe falso ed avventato pensare che si possano sempre trovare e avere a portata di mano o altri titoli legittimi contemporaneamente al prestito, o, indipendentemente dal prestito, altri contratti giusti, in modo che per mezzo di questi titoli e di questi contratti, ogni volta che si presti denaro, guadagno o qualsiasi altra cosa di questo tipo a qualcuno, sia sempre permesso anche di ricevere un moderato sovrapprezzo che vada oltre la totalità e l’integrità del capitale (prestato). Se qualcuno la pensa in questo modo, è indubbiamente in conflitto non solo con gli insegnamenti divini ed il giudizio della Chiesa Cattolica sull’usura, ma anche con il buon senso e la ragione naturale. Infatti, almeno questo non può sfuggire a nessuno: che in molte circostanze un uomo è obbligato ad aiutare un altro con un semplice e nudo prestito, come insegna lo stesso Cristo, il Signore: “Se qualcuno vuole chiederti un prestito, non sottrarti” (Mt V,42) e che, allo stesso modo, in molte circostanze non ci può essere altro contratto vero e giusto oltre al singolo prestito. – Se qualcuno, dunque, desidera una regola per la sua coscienza, deve prima esaminare se esista davvero un altro titolo contemporaneamente al prestito, o se esiste davvero un altro contratto giusto rispetto al contratto di prestito, in virtù del quale potrà cercare il guadagno essendo libero e senza macchia.

Istruzione “Postremo mense”, 28 febbraio 1747.

Battesimo dei bambini contro la volontà dei genitori.

2552. 4. Per quanto riguarda la prima parte del primo capitolo, ossia se i bambini ebrei possano essere battezzati contro la volontà dei genitori, chiariamo che ciò è già stato definito da San Tommaso in tre passi, ossia nella Quodl. II, a. 7; II-II 10,12 dove esamina nuovamente la questione posta nella Quodlibeta: “I figli degli ebrei e degli infedeli devono essere battezzati a dispetto dei loro genitori?” e dove risponde così: “Ciò che possiede la massima autorità è la prassi della Chiesa, alla quale ci si deve attenere gelosamente in ogni cosa, ecc. Ora la prassi della Chiesa non ha mai ammesso che i figli degli ebrei siano battezzati a dispetto dei loro genitori…”; e in III 68,10 così si esprime: “Rispondo: i figli degli infedeli… Sarebbe dunque contrario alla giustizia naturale battezzare questi bambini contro la volontà dei loro genitori, così come sarebbe contrario alla giustizia naturale battezzare un uomo che ha l’uso della ragione. Inoltre, sarebbe pericoloso…”.

2553. 5. Nel Commento alle Sentenze IV, dist. 4, q. 9, n. 2, e nelle questioni riferite al n. 2, Scoto ritiene che un principe possa ordinare lodevolmente di battezzare anche i figli piccoli di ebrei e infedeli, nonostante i loro genitori, purché si faccia attenzione che questi stessi figli non vengano uccisi dai loro genitori. La sentenza di Tommaso ha prevalso, tuttavia, nei tribunali… ed è più diffusa tra i teologi e i giuristi….

2554. 7. Stabilito questo, cioè che non è lecito battezzare i figli degli ebrei contro la volontà dei loro genitori, dobbiamo ora – secondo l’ordine stabilito all’inizio – passare subito alla seconda questione, cioè se ci possa mai essere un’occasione in cui ciò sia permesso e opportuno.

2555. 8 … Se allo stesso modo un cristiano dovesse trovare un bambino ebreo vicino alla morte, penso che farà certamente una cosa lodevole e gradita a Dio procurando a quel bambino la salvezza eterna attraverso l’acqua purificatrice. …

2556. 9. Allo stesso modo, se dovesse accadere che un bambino ebreo venga scacciato e abbandonato dai genitori, secondo il sentimento di tutti, confermato da diverse sentenze, dovrebbe essere battezzato, anche se i genitori protestano e lo richiedono. …

2557. 14. Dopo aver esposto questi casi ovvi in cui questa nostra regola proibisce il battesimo dei figli di ebrei contro la volontà dei genitori, aggiungiamo alcune ulteriori spiegazioni su questa regola, la prima delle quali è: se i genitori sono assenti, ma i bambini sono stati affidati alla tutela di un ebreo, non possono in alcun modo essere battezzati legittimamente senza il consenso del tutore, poiché tutta la potestà dei genitori è passata ai tutori. 15. La seconda è: se un padre si converte al cristianesimo e ordina che il nipote sia battezzato, il bambino deve essere battezzato anche contro la volontà della madre ebrea, poiché il bambino deve essere considerato come sotto la potestà non della madre ma del padre… 16. La terza è: anche se una madre non ha figli propri, ma arriva alla fede in Cristo e presenta il bambino per il battesimo, anche se il padre ebreo protesta, deve comunque essere purificato dall’acqua del battesimo. 17. La quarta è: se dunque si ritiene certo che la volontà dei genitori è necessaria per il Battesimo dei bambini, sotto il termine “genitori” si colloca anche il nonno paterno: … ne consegue necessariamente che se il nonno paterno abbraccia la fede cattolica e conduce il suo figlioletto alla fonte del santo Battesimo, anche se, essendo il padre già morto, e la madre ebrea si opponga, il bambino debba essere battezzato senza alcun dubbio. …

2558. 18. Non è un’invenzione che un giorno un padre ebreo dica di voler abbracciare la Religione Cattolica e chieda di essere battezzato lui stesso ed i suoi nipoti, ma poi si penta della sua decisione e si rifiuti di far battezzare il figlio. Questo è successo a Mantova. … Il caso fu sottoposto alla Congregazione del Sant’Uffizio e… il 24 settembre 1699 il Sommo Pontefice decise che “i due bambini, uno di tre e l’altro di cinque anni, devessero essere battezzati. Gli altri, un figlio di otto anni e una figlia di dodici, siano collocati nella casa dei catecumeni, se esiste a Mantova, altrimenti presso una persona pia ed onesta per conoscere la loro volontà e istruirli”. …

Battesimo di bambini portati con cattive intenzioni.

2559. 19. Ci sono anche alcuni miscredenti che hanno l’abitudine di presentare i loro figli ai Cristiani affinché siano purificati dalle acque salutari, ma non perché entrino al servizio di Cristo, né perché il peccato originale sia rimosso dalle loro anime; ma lo fanno spinti da un’indegna superstizione, poiché pensano che il beneficio del Battesimo li liberi dagli spiriti maligni, dal cattivo odore o dalle malattie.

2560. 21. Dopo che l’esame di questa questione fu affidato a teologi e giuristi, furono proposti e discussi diversi casi. Alcuni infedeli, che si erano convinti che con la grazia del Battesimo i loro figli sarebbero stati liberati dalle malattie e dalle vessazioni del demonio, furono spinti ad una tale follia da minacciare di morte i Sacerdoti che, conoscendo la loro perversa intenzione, si rifiutavano con la massima fermezza di battezzare i loro figli. (Alcuni) pensano che, per evitare la morte, il Battesimo possa essere conferito a tutti, purché si usi solo la materia e non la forma. Ma a questa opinione si oppose la Congregazione del Sant’Uffizio, riunitasi alla presenza del Sommo Pontefice il 5 settembre 1625.

2561. “La Sacra Congregazione dell’Inquisizione Generale che si è tenuta alla presenza del Sommo Pontefice, dopo aver letto lo scritto del Vescovo di Antivari in cui chiedeva di risolvere il seguente dubbio: Quando i Sacerdoti sono costretti dai turchi a battezzare i loro figli, non perché diventino Cristiani, ma per la salvezza del loro corpo, affinché siano liberati dal cattivo odore, dall’epilessia, dai pericoli dei malefici e dei lupi, possono in tal caso battezzarli almeno fittiziamente, usando la materia del Battesimo senza la forma richiesta? Risposta: negativa, perché il Battesimo è la porta dei Sacramenti e la manifestazione della fede, e non può in alcun modo essere finto.”

Il Battesimo di bambini piccoli presentati da qualcuno che non ha autorità.

2562. Si tratta di coloro che non vengono presentati al Battesimo né dai genitori né da altri che hanno un diritto su di loro, ma da qualcuno che non ha alcuna autorità. Si tratta invece di coloro i cui casi non rientrano nella disposizione che consente di conferire il Battesimo anche se manca il consenso degli ascendenti: in questo caso non devono essere battezzati, ma consegnati a chi ha legittimamente la potestà su di loro e ne ha la custodia. – Se hanno già ricevuto il Sacramento, devono essere trattenuti o sottratti ai genitori ebrei e affidati ai fedeli di Cristo perché siano da loro educati in modo pio e santo; perché questo è l’effetto di un Battesimo illecito, che tuttavia è vero e valido.

Lettera “Dum præterito” al Grande Inquisitore di Spagna, 31 luglio 1748.

Libertà di insegnamento in materia di aiuti della grazia.

2564. Lei sa che sulle famose questioni della predestinazione, della grazia e di come conciliare la libertà umana con l’onnipotenza di Dio ci siano molte scuole e molte opinioni. I tomisti sono diffamati come distruttori della libertà umana e come seguaci non solo di Giansenio ma anche di Calvino; ma poiché danno un’eccellente risposta alle obiezioni e poiché la loro concezione non sia mai stata riprovata dalla Sede Apostolica, i tomisti vi restano attaccati impunemente e, allo stato attuale delle cose, nessun superiore ecclesiastico si permette di allontanarli dalla loro concezione. Gli agostiniani sono diffamati come seguaci di Baio e Giansenio. Essi rispondono che sono i sostenitori della libertà umana e respingono le obiezioni con tutte le loro forze; e poiché finora la loro concezione non è stata condannata dalla Sede Apostolica, non c’è nessuno che non veda che nessuno possa pretendere che essi si allontanino dalla loro concezione. – I discepoli di Molina e Suarez sono messi alla gogna dai loro avversari come se fossero semipelagiani; i Pontefici Romani non hanno ancora pronunciato alcuna sentenza riguardo a questo sistema molinista, ed è per questo che continuano a sostenerlo e possono continuare a sostenerlo.

2565. In una parola, i Vescovi e gli inquisitori non devono considerare le note con cui i dottori che disputano tra loro si qualificano a vicenda, ma considerare se queste note con cui si qualificano a vicenda siano state disapprovate dalla Sede Apostolica. La Sede Apostolica è favorevole alla libertà delle scuole e finora non ha disapprovato nessuno dei modi in cui è stato proposto di conciliare la libertà umana con l’Onnipotenza divina. Quando se ne presenta l’occasione, Vescovi e inquisitori devono comportarsi allo stesso modo, anche se come privati sono più favorevoli ad una visione che ad un’altra. Noi stessi, anche se come dottore privato propendiamo per una certa opinione in materia teologica, non per questo riproduciamo l’opinione contraria come Sovrano Pontefice, né permettiamo che sia riprovata da altri.

Breve “Singulari nobis” al Cardinale Henry, duca di York, 9 febbraio 1749.

Incorporazione alla Chiesa mediante il Battesimo.

2566. Par. 12 … Quando un eretico battezza qualcuno usando la forma e la materia legittima, … quest’ultimo è segnato con il carattere del Sacramento.

2567. Paragrafo 13. Allora anche questo è stabilito: chi ha ricevuto il Battesimo da un eretico in modo regolare diventa membro della Chiesa Cattolica in virtù di esso; infatti l’errore privato di colui che battezza non può privarlo di questa felicità, purché conferisca il Sacramento nella fede della vera Chiesa e si conformi alla disciplina per quanto riguarda ciò che fa parte della validità del Battesimo. Ciò è notevolmente confermato da Suarez nella sua Fidei catholicæ defensio contra errores sectæ Anglicanæ, libro I, cap. 24, dove dimostra che il battezzato diventa membro della Chiesa, e aggiunge anche che se un eretico – come spesso accade – purifichi un bambino incapace di compiere un atto di fede con l’acqua lustrale, non c’è alcun impedimento a che il bambino riceva l’habitus della fede attraverso il Battesimo.

2568. Par. 14. Infine, riteniamo certo che coloro che siano stati battezzati da eretici, quando hanno raggiunto l’età in cui possono distinguere da soli tra il bene e il male, e aderiscono agli errori di colui che li ha battezzati, sono certamente respinti dall’unità della Chiesa e privati dei beni di cui godono coloro che hanno la loro dimora nella Chiesa, ma non sono tuttavia liberati dalla sua autorità e dalle sue leggi, come afferma saggiamente Gonzales in “Sicut“, n. 12, a proposito degli eretici.

2569. Par. 15. Infatti, per quanto riguarda i disertori e i traditori, vediamo che le leggi civili escludono totalmente i sudditi fedeli dai privilegi. Allo stesso modo, le leggi ecclesiastiche non concedono privilegi clericali ai chierici che non rispettino i comandamenti dei sacri Canoni. Ma nessuno ritiene che i traditori o i chierici che violano i Canoni non siano soggetti all’autorità dei loro principi o prelati.

2570. Par. 16. Se non ci sbagliamo, questi esempi hanno a che fare con una questione come questa: anche gli eretici sono soggetti alla Chiesa e vincolati dalle leggi ecclesiastiche.

Costituzione “Detestabilem“, 10 novembre 1752.

Errori sul duello.

2571. 1. Un soldato che, per il fatto di non offrire o accettare un duello, fosse considerato timoroso, timoroso, privo di coraggio e inadatto ai doveri che sono propri dei soldati, e che per questo motivo fosse privato dell’ufficio che serve al suo mantenimento e a quello della sua famiglia, o fosse privato per sempre della speranza di una promozione che altrimenti gli spetterebbe o che meriterebbe, non incorrerà in alcuna colpa né in alcuna pena se offre o accetta un duello.

2572. 2. Possono essere scusati anche coloro che accettano un duello per proteggere il proprio onore o per evitare il disprezzo umano, o che lo provocano quando sanno con certezza che non ci sarà un combattimento perché sarà impedito da altri.

2573. 3. Il capo o l’ufficiale dell’esercito che accetta un duello per il grave timore di perdere la propria reputazione o il proprio ufficio non è passibile delle sanzioni ecclesiastiche imposte dalla Chiesa contro i duellanti.

2574. 4. È lecito, nello stato naturale dell’uomo, accettare un duello o provocarlo per conservare, insieme all’onore, la propria fortuna, quando la loro perdita non ppssa essere evitata con altri mezzi.

2575. 5. La legalità che vale per lo stato naturale può valere anche per lo stato di una città male ordinata quando, per negligenza o cattiva volontà delle autorità, la giustizia vi è apertamente negata.

(Censura: condannato e proibito come) falso, scandaloso e pernicioso.

CLEMENTE XIII: 6 luglio 1758-2 febbraio 1769.

Risposta del Sant’Uffizio al Vescovo di Cochin (India), 1° agosto 1759.

Privilegio paolino.

2580. Spiegazione: Spesso accade che uno dei due non credenti si converta alla fede, ma l’altro, in quel momento, non voglia convertirsi, ma intenda comunque convivere con il fedele senza disprezzare il Creatore e senza indurlo al peccato mortale, e anzi prometta di abbracciare egli stesso la fede in un secondo momento, che ritiene necessario rimandare per motivi particolari. Per questo il credente non lascia il non credente, ma continuano a vivere insieme come coniugi, e questo per un certo tempo e anche per diversi anni, ma in seguito il non credente, avendo cambiato idea, non solo non vuole più la conversione, ma cerca di attirare il credente al culto degli idoli, oppure si separa e non accetta più di vivere con lui, e addirittura contrae un’altra unione.

2581. Domande: 1. In questo caso, il fedele che è stato abbandonato può anche separarsi e contrarre un’altra unione, e vale allora il privilegio promulgato dall’Apostolo: “Se l’infedele si separa, si separi” (1Co VII: 15)?

2582. 2. Si applica solo quando un miscredente si separa per odio verso la fede, o anche quando si separa per discordia o per altre cause che non hanno nulla a che fare con la fede?

2583. 3. Il fedele può contrarre un’altra unione anche quando il non credente si sia separato da lui per qualsiasi motivo e non sia possibile sapere se sia ancora in vita o meno?

2584. 4. Un fedele che, in virtù di una dispensa, abbia contratto un matrimonio valido con un non credente, può contrarre un’altra unione se il non credente si separa, o non vuole convivere, o lo incita al peccato mortale?

2585. 5. In generale, e per quanto tempo, un credente può convivere con un non credente dopo la conversione senza essere privato della possibilità di contrarre un’altra unione?

(Risposte🙂

Per 1. nel caso in questione, sì.

Per 2. Dato che il coniuge convertito è favorevole alla fede, può usarla per qualsiasi motivo purché sia giusto, cioè se non ha dato all’altro coniuge un motivo giusto e fondato per la separazione, ma nel senso che il vincolo matrimoniale con il non credente sarà considerato sciolto solo se il coniuge convertito (l’altro, dopo essere stato interpellato, abbia rifiutato di convertirsi) contrae un’altra unione con una persona fedele.

Per 3. deve precedere un’interpellanza con la quale si chiede al coniuge non credente se voglia convertirsi: interpellanza di cui la Sede Apostolica fa a meno per giuste cause.

Per 4. Se un fedele, dopo la dispensa, abbia contratto matrimonio con un non credente, si considera che l’abbia contratto ad una condizione esplicita: a condizione, cioè, che il non credente sia disposto a coabitare con il non credente.

Pertanto, se il non credente non rispetta questa condizione, bisogna ricorrere a mezzi legali per fargliela rispettare; altrimenti, i due devono essere separati per quanto riguarda il letto e la convivenza, ma non per quanto riguarda il vincolo; quindi, in questo caso, finché il coniuge non credente rimanga in vita, il credente non può contrarre un’altra unione.

Per 5. Al momento della conversione, una persona che si è convertita alla fede non si considera sciolta dal vincolo matrimoniale che ha contratto con un non credente ancora in vita; acquista solo così il diritto di contrarre un’altra unione, ma con un fedele credente, e questo se, dopo l’interpellanza, il coniuge non credente rifiuta di convertirsi. Per il resto, il vincolo matrimoniale si scioglie solo quando il coniuge convertito entra effettivamente in un’altra unione. Tuttavia, se prima di ricevere il Battesimo il coniuge convertito avesse avuto più mogli, e la prima rifiutasse di abbracciare la fede, può allora legittimamente mantenerne una non appena questa diventi credente; ma in questo caso i contraenti devono rinnovare il loro reciproco consenso davanti al parroco e ai testimoni.

CLEMENTE XIV: 19 maggio 1769-22 settembre 1774

Istruzione per il Sacerdote che conferisce il Sacramento della Cresima per mandato della Sede Apostolica, 4 maggio 1774.

Il semplice Sacerdote come ministro della confermazione.

2588. Sebbene secondo la definizione del Santo Concilio di Trento (VII Sessione, Cresima, Can. 3: – cf. 1630) solo il Vescovo sia il ministro ordinario di questo Sacramento, tuttavia la Sede Apostolica è solita talvolta, per giusti motivi, concedere ad un semplice Sacerdote la facoltà di conferirlo come ministro straordinario.

Il Sacerdote, quindi, a cui sia stata concessa questa facoltà, avrà cura soprattutto di disporre del crisma consacrato da un Vescovo cattolico in comunione con questa stessa Sede, e deve sapere che non gli è mai permesso di amministrare la Cresima senza di esso, né di riceverla da vescovi eretici o scismatici (cf. 215)

PIO VI: 15 febbraio 1775-29 agosto 1799.

Lettera “Exsequando nunc” ai Vescovi del Belgio, 13 luglio 1782.

Assistenza dei parroci ai matrimoni misti.

2590. Se dopo una monizione… intesa a dissuadere la parte cattolica da questo matrimonio misto, questa persiste tuttavia nel desiderio di contrarlo, e se si prevede che il matrimonio seguirà inevitabilmente, il parroco cattolico può concedere la sua presenza fisica, ma è tenuto ad osservare le seguenti precauzioni:

In primo luogo, che non assista a tale matrimonio in un luogo sacro, che non sia vestito con alcun abito che faccia pensare ad un rito sacro, che non pronunci preghiere ecclesiastiche sui contraenti e che non li benedica in alcun modo.

In secondo luogo, richiede alla parte eretica una dichiarazione scritta in cui, sotto giuramento ed alla presenza di due testimoni che devono anch’essi firmare, si impegna a permettere al partner il libero esercizio della Religione Cattolica e a educare in questa stessa Religione tutti i figli che nasceranno, senza differenza di sesso.

In terzo luogo, la parte cattolica farà anche una dichiarazione scritta, firmata da lui stesso e da due testimoni, in cui promette che non solo non apostaterà mai dalla sua Religione Cattolica, ma che educherà in essa tutti i figli che nasceranno, e che tenderà in modo efficace alla conversione dell’altra parte, alla Religione Cattolica.

Breve “Super soliditate Petræ“, 28 novembre 1786.

Errori del febronianesimo sul potere supremo del Papa.

2592. Questi (Eybel) non temeva di chiamare “fanatica” la truppa di cui prevedeva che avrebbe lanciato queste grida alla vista del Pontefice: Ecco l’uomo che ha ricevuto da Dio le chiavi del regno dei cieli, con il potere di legare e sciogliere, al quale nessun altro Vescovo possa essere paragonato, dal quale i Vescovi stessi ricevono la loro autorità, come egli stesso ha ricevuto da Dio il suo supremo potere; egli è il vicario di Gesù Cristo, il capo visibile della Chiesa, il giudice supremo dei fedeli.

2593. È dunque fanatica – una cosa orribile dire la parola stessa di Cristo che ha promesso a Pietro le chiavi del Regno dei Cieli, con il potere di legare e sciogliere (Mt XVI, 19…??). O dovremmo chiamare fanatici tanti decreti solenni, così spesso rinnovati dai Pontefici e dai Concili romani, con i quali sono stati condannati coloro che hanno negato che nel beato Pietro, principe degli Apostoli, il Pontefice Romano, suo successore, sia stato stabilito da Dio il capo visibile della Chiesa e Vicario di Gesù Cristo, che gli è stato dato il pieno potere di governare la Chiesa, e che tutti coloro che portano il nome di Cristiani gli devono vera obbedienza; e che tale sia la virtù del primato che detiene per diritto divino, che egli è al di sopra di tutti gli altri Vescovi non solo per il grado di onore, ma anche per l’estensione del suo potere supremo? Dobbiamo deplorare ancora di più la temerarietà affrettata e cieca di colui che … si è applicato a far rivivere (i seguenti errori)… e li ha insinuati con molte deviazioni”:

2594. Ogni Vescovo è chiamato da Dio al governo della Chiesa tanto quanto il Papa, e non ha ricevuto un potere minore: Cristo ha dato da sé a tutti gli Apostoli lo stesso potere; qualunque cosa alcuni credano possa essere ottenuta solo dal Pontefice e come da lui concessa, questa stessa cosa, sia che dipenda dalla consacrazione o dalla giurisdizione ecclesiastica, può essere ottenuta ugualmente da ogni Vescovo.

2595. Cristo ha voluto che la Chiesa fosse amministrata come una repubblica; è vero che il suo governo ha bisogno di un presidente per il bene dell’unità, ma un presidente che non debba permettersi di interferire negli affari degli altri che governano allo stesso tempo. La virtù del Primato consiste nella sola prerogativa di supplire alle negligenze altrui, e di poter con le sue esortazioni e il suo esempio conservare l’unità; i Pontefici non possono fare nulla in una diocesi straniera, se non in un caso straordinario.

2596. Il Pontefice è il capo che trae la sua forza e la sua fermezza dalla Chiesa.

2597. La prescrizione che, tra le immagini che devono essere scartate in modo generale ed indiscriminato, perché danno occasione di errore agli ignoranti, condanna le immagini della Trinità incomprensibile, (è), per il suo carattere generale, avventata e contraria agli usi ed alle consuetudini pie.

Lettera “Deessemus nobis” al Sescovo di Mottola, 16 settembre 1788.

La competenza della Chiesa in materia di Matrimonio.

2598. Non ignoriamo che alcuni, che attribuiscono ai principi secolari un’autorità maggiore di quella che spetti loro e che interpretano in modo capzioso i termini di questo Canone (Concilio di Trento, XXIV sessione, Matrimonio, Can. 12, – cf. 1812 ), si sono presi la briga di dire che la Chiesa sia competente in materia di matrimonio. 12, 1812 ); si sono permessi di sostenere che, poiché i Padri di Trento non hanno usato la formula “davanti ai soli giudici ecclesiastici” o “tutte le cause matrimoniali”, avrebbero lasciato ai giudici laici la facoltà di conoscere almeno le cause matrimoniali che siano puramente di fatto.

Ma sappiamo che questo ragionamento altrettanto falso e questo modo fuorviante di cavillare sono privi di qualsiasi fondamento. Infatti, i termini del Canone sono così generali che includono e comprendono tutte le cause. E lo spirito, o la ragione della legge è così evidente, che non c’è spazio per eccezioni o limitazioni. Infatti, se l’unica ragione per cui queste cause siano sotto il giudizio esclusivo della Chiesa è che il contratto di matrimonio sia veramente e propriamente uno dei sette Sacramenti della legge evangelica, poiché questa ragione sacramentale è comune a tutte le cause matrimoniali, anche queste cause devono essere sotto la giurisdizione esclusiva dei giudici ecclesiastici.

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (32): “PIO VI (2)”