UN’ENCICLICA AL GIORNO TOGLIE GLI USURPANTI APOSTATI DI TORNO: S. S. PIO XI – “QUADRAGESIMO ANNO” (1)

Questa Lettera Enciclica « Quadragesimo anno » [che, per la sua lunghezza, divideremo in due parti], è uno dei documenti ecclesiastici più importanti dell’era moderna riguardanti la questione sociale, questione che è come il compendio, il corollario dell’azione della Chiesa sul Corpo mistico che Essa è chiamata a regolare dall’alto del suo Magistero divinamente ispirato, e che scaturisce dagli insegnamenti evangelici applicati al bene civile e materiale, ma soprattutto al bene spirituale ed ai fini salvifici dei popoli dell’orbe terrestre. Quanti spunti meravigliosi di riflessione per tutti, governanti, ricchi industriali, operai modesti e famiglie intere di ogni condizione.! Il richiamo alla Rerum Novarum di S. S. Leone XIII è costante proponendosi, la nuova enciclica, come la naturale e retta evoluzione pratica della stessa per i tempi mutati del primo dopoguerra. La lettera si commenta largamente da sola, a noi resta il rammarico di vedere che la Chiesa eclissata attuale non possa, per divina permissione a nostro castigo, reggere e dirigere adeguatamente le questioni morali e sociali che rapidamente si vanno ponendo in un mondo corrotto che corre come un cavallo impazzito senza freno verso la sua eterna catastrofe, illuso ed abbagliato dalle luci spettrali che le sette infernali spandono in combutta con gli adepti dell’infame “palla di sterco” dell’antichiesa del novus ordo (senza escludere sedevacantisti, lefebvriani e cani sciolti senza capezza… ), che impedisce alla luce della Chiesa vera e al Santo Padre impedito di risplendere a perenne guida dei popoli. Ma i loro bagliori social-mondialisti – ultimo ritrovato del dragone infernale – avranno presto fine e si spegneranno nello stagno di fuoco che li brucerà tutti, le bestie laiche e finto-clericale, i falsi profeti usurpanti, i kazari tronfi e malati della rabbia impotente del perdente finale, perché sanno in cuor loro che … infine il Cuore di Maria, la Santissima Madre di Dio, trionferà schiacciandoli – col candido verginale tallone – come vermi schifosi.

LETTERA ENCICLICA

QUADRAGESIMO ANNO

DEL SOMMO PONTEFICE

PIO XI

AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI, VESCOVI E AGLI ALTRI ORDINARI LOCALI CHE HANNO PACE E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA,

SULLA RICOSTRUZIONE DELL’ORDINE SOCIALE NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA RERUM NOVARUM

(1)

INTRODUZIONE

1. Quarant’anni sono passati dalla pubblicazione della magistrale enciclica Rerum novarum di Leone XIII, Nostro Predecessore di v. m., e tutto il mondo cattolico, mosso da un impeto di calda riconoscenza, ha preso a celebrarne la commemorazione con uno splendore degno del memorabile documento.

2. Vero è che a quell’insigne testimonianza di sollecitudine pastorale il Nostro Predecessore aveva già in certo modo spianata la via con altre encicliche, come quella sui fondamenti della società umana, la famiglia cioè e il venerando Sacramento del matrimonio (enc. Arcanum del 10 febbraio 1880); sull’origine del potere civile (enciclica Diuturnum del 29 giugno 1881); sull’ordine delle sue relazioni con la Chiesa (enc. Immortale Dei del 1° novembre 1885); sui principali doveri del cittadino cristiano (enc. Sapientiae Christianæ del 10 gennaio 1890); contro gli errori del socialismo (enc. Quod apostolici muneris del 28 dicembre 1878) e la prava dottrina intorno all’umana libertà (enc. Libertas del 20 giugno 1888) e altre di ugual genere, dove Leone XIII aveva già espresso ampiamente il suo pensiero. Ma l’enciclica Rerum novarum, rispetto alle altre, ebbe questo di proprio, che allora appunto quando ciò era sommamente opportuno e anzi necessario, diede a tutto il genere umano norme sicurissime, per la debita soluzione degli ardui problemi della società umana, che vanno sotto il nome di questione sociale.

L’occasione della « Rerum Novarum »

3. E veramente, verso la fine del secolo XIX, il nuovo sistema economico da poco introdotto e i nuovi incrementi dell’industria erano giunti a far sì che la società in quasi tutte le nazioni apparisse sempre più recisamente divisa in due classi: l’una, esigua di numero, che godeva di quasi tutte le comodità in sì grande abbondanza apportate dalle invenzioni moderne; l’altra, composta da una immensa moltitudine di operai i quali, oppressi da rovinosa penuria, indarno s’affannavano per uscire dalle loro strettezze.

4. A tale condizione di cose non trovavano certo difficoltà ad adattarsi coloro che, ben forniti di ricchezze, la ritenevano effetto necessario delle leggi economiche e perciò volevano affidata soltanto alla carità la cura di sovvenire agli indigenti, come se alla carità toccasse l’obbligo di stendere un velo sulla violazione manifesta della giustizia, sebbene tollerata non solo, ma talvolta sancita dai legislatori. Ma di tale condizione invece erano più che mai insofferenti gli operai oppressi dalla ingiusta sorte e perciò ricusavano di restare più a lungo sotto quel giogo troppo pesante. Alcuni perciò, abbandonandosi all’impeto di malvagi consigli, miravano a una totale rivoluzione della società, mentre altri, trattenuti da una solida educazione cristiana a non trascorrere in così insani propositi, persistevano tuttavia nel credere che molte cose in questa materia fossero da riformare interamente e al più presto.

5. Né altrimenti pensavano quei molti Cattolici, e sacerdoti e laici, i quali, mossi da un sentimento di una carità certamente ammirabile, si sentivano già da lungo tempo sospinti a lenire l’immeritata indigenza dei proletari, né riuscivano in alcun modo a persuadersi come un così forte e ingiusto divario nella distribuzione dei beni temporali potesse davvero corrispondere ai disegni del sapientissimo Creatore.

6. In tale disordine lacrimevole della società essi cercavano bensì con sincerità un pronto rimedio e una salda difesa contro i pericoli peggiori: ma per la fiacchezza della mente umana anche nei migliori, vedendosi respinti da una parte quasi perniciosi novatori, dall’altra intralciati dagli stessi compagni di opere buone, ma seguaci di altre idee, esitando tra le varie opinioni, non sapevano dove rivolgersi.

7. In così grande urto e dissenso di animi, mentre dall’una parte e dall’altra si dibatteva, e non sempre pacificamente, la controversia, gli occhi di tutti, come in tante altre occasioni, si volgevano alla Cattedra di Pietro, deposito sacro di ogni verità, da cui si diffondono le parole di salute in tutto il mondo; e accorrendo, con insolita frequenza, ai piedi del Vicario di Cristo in terra, sì gli studiosi di cose sociali, come i datori di lavoro e gli stessi operai, andavano supplicando unanimi perché fosse loro finalmente additata una via sicura.

8. Tutto ciò il prudentissimo Pontefice ponderò a lungo tra sé al cospetto di Dio, richiese consiglio ai più esperti, vagliò attentamente gli argomenti che si portavano da una parte e dall’altra, e in ultimo, ascoltando la voce della coscienza dell’ufficio Apostolico (enc. Rerum novarum del 15 maggio 1891), per non sembrare, tacendo, di mancare al proprio dovere (cfr. Rerum novarum n. 13), deliberò in virtù del divino Magistero, a lui affidato, di rivolgere la parola a tutta la Chiesa, anzi a tutta l’umana società.

9. Risonò dunque, il 15 maggio 1891, quella tanto desiderata voce, la quale, non atterrita dalle difficoltà dell’argomento, né affievolita dalla vecchiaia, ma anzi rafforzata da ridestato vigore, ammaestrò l’umana famiglia a tentare nuove vie in materia di dottrina sociale.

Punti fondamentali della « Rerum Novarum »

10. Voi conoscete, venerabili Fratelli e diletti Figli, anzi avete familiare la mirabile dottrina onde l’enciclica Rerum novarum resterà gloriosa nei ricordi dei secoli. In essa l’ottimo Pastore, lamentando che una sì grande parte degli uomini, si trovano ingiustamente in uno stato misero e calamitoso, con animo invitto prende a tutelare egli stesso in persona la causa degli operai che le circostanze hanno consegnati soli e indifesi alla inumanità dei padroni e alla sfrenata cupidigia della concorrenza (enc. Rerum novarum, n. 2), senza chiedere aiuto alcuno né al liberalismo né al socialismo, dei quali l’uno si era mostrato affatto incapace di dare soluzione legittima alla questione sociale, l’altro proponeva un rimedio che, di gran lunga peggiore del male, avrebbe gettato in maggiori pericoli la società umana.

11. Il Pontefice, dunque, nel pieno esercizio del suo diritto e quale buon custode della Religione e dispensatore di quanto con essa in stretto vincolo si connette, trattandosi di un problema del quale nessuna soluzione plausibile si potrebbe dare, senza richiamarsi alla Religione e alla Chiesa (cfr. enc. Rerum novarum, n. 13), partendo unicamente dagli immutabili principi attinti dal tesoro della retta ragione e della divina Rivelazione, con tutta sicurezza e come avente autorità (Mt VII,29), indicò e proclamò i diritti e i doveri dai quali conviene che vicendevolmente si sentano vincolati e ricchi e proletari, e capitalisti e prestatori d’opera (enc. Rerum novarum, n. 12), come pure le parti rispettive della Chiesa, dei poteri pubblici e anche di coloro che più vi si trovano interessati.

12. Né quella voce apostolica risonò invano; che anzi l’udirono con stupore e l’accolsero con il più grande fervore non solo i figli obbedienti della Chiesa, ma anche un buon numero di uomini lontani dalla verità e dall’unità della fede e quasi tutti coloro che d’allora in poi s’occuparono della questione sociale ed economica, sia come studiosi privati, sia come pubblici legislatori.

13. Ma più di tutti accolsero con giubilo quell’enciclica gli operai cristiani, i quali si sentirono patrocinati e difesi dalla più alta Autorità della terra, e tutti quei generosi, i quali già da lungo tempo sollecitati di recare sollievo alla condizione degli operai, sino allora non avevano trovato quasi altro che la noncuranza degli uni e persino gli odiosi sospetti, per non dire l’aperta ostilità di molti altri. Meritatamente, dunque, tutti costoro d’allora in poi tennero sempre in tanto onore quell’enciclica che è venuto in uso di commemorarla ogni anno nei vari paesi con varie manifestazioni di gratitudine.

14. Tuttavia la dottrina di Leone XIII, così nobile, così profonda e così inaudita al mondo, non poteva non produrre anche in alcuni Cattolici una certa impressione di sgomento, anzi di molestia e per taluni anche di scandalo. Essa infatti affrontava coraggiosamente gli idoli del liberalismo e li rovesciava, non teneva in nessun conto pregiudizi inveterati, preveniva i tempi oltre ogni aspettazione; ond’è che i troppo tenaci dell’antico disdegnavano questa nuova filosofia sociale, i pusillanimi paventavano di ascendere a tanta altezza; taluno anche vi fu, che pure ammirando questa luce, la riputava come un ideale chimerico di perfezione più desiderabile che attuabile.

Scopo della presente enciclica

15. Per queste ragioni, venerabili Fratelli e diletti Figli, mentre con tanto ardore da tutto il mondo, e specialmente dagli operai cattolici, che d’ogni parte convengono in quest’alma Città, si va solennemente celebrando la commemorazione del quarantesimo anniversario della enciclica Rerum novarum, stimiamo opportuno di servirCi di questa ricorrenza, per ricordare i grandi beni che da quella enciclica ridondarono alla Chiesa, anzi a tutta l’umana società; per rivendicare la dottrina di tanto Maestro sulla questione sociale ed economica, contro alcuni dubbi sorti in tempi recenti e per svolgerla con maggior ampiezza in questo o in quel punto; e infine, dopo una accurata disamina dell’economia moderna e del socialismo, per scoprire la radice del presente disagio sociale, e insieme additare la sola via di una salutare restaurazione, cioè la cristiana riforma dei costumi.

Queste cose, che ci proponiamo di trattare, costituiranno i tre punti, nell’esposizione dei quali si svolgerà tutta intera la presente enciclica.

I – Frutti dell’enciclica « RERUM NOVARUM »

16. E anzitutto, per cominciare di là donde avevamo appunto in animo di esordire, seguendo l’avvertimento di sant’Ambrogio che diceva non esservi nessun dovere maggiore del ringraziare (S. Ambrogio, De excessu fratris sui Satyri, lib. I, 44), non possiamo trattenerci dal rendere amplissime grazie a Dio onnipotente per gli insigni benefici dell’enciclica Leoniana, provenuti alla Chiesa e all’umana società. I quali benefici se volessimo anche di volo accennare, dovremmo richiamare alla memoria quasi tutta la storia dell’ultimo quarantennio per quanto riguarda la questione sociale. Ma li possiamo tutti ridurre a tre capi principali, secondo le tre classi di aiuti che il Nostro Antecessore desiderava per il compimento della sua grande opera restauratrice.

1 – L’opera della Chiesa

17. In primo luogo lo stesso Leone XIII aveva splendidamente dichiarato che cosa si dovesse aspettare dalla Chiesa: Difatti la Chiesa è quella che trae dal Vangelo dottrine atte a comporre o certo a rendere assai meno aspro il conflitto; essa procura con gli insegnamenti suoi, non pur di illuminare la mente, ma d’informare la vita e i costumi di ognuno; essa con un gran numero di benefiche istituzioni migliora le condizioni medesime del proletario (enc. Rerum novarum, n. 13).

a) nella dottrina

18. Ora la Chiesa non lasciò stagnare nell’inerzia queste preziose fonti, ma a esse attinse copiosamente per il bene comune della pace desiderata. Lo stesso Leone, infatti, e i suoi Successori non desistettero mai dal proclamare e inculcare ripetutamente, ora a voce, ora con gli scritti, la dottrina stessa dell’enciclica Rerum novarum sulle materie sociali ed economiche, e adattarla opportunamente secondo le esigenze delle circostanze dei tempi, mostrando sempre carità di padri e costanza di pastori nella difesa massima dei poveri e dei deboli. Lo stesso fecero tanti Vescovi, spiegando la medesima dottrina con assiduità e saggezza, chiarendola con i loro commenti, e applicandola alle condizioni dei paesi diversi, giusta la mente e le istruzioni della Santa Sede.

19. Non fa quindi meraviglia che sotto il Magistero e la guida della Chiesa molti uomini dotti, ecclesiastici e laici, prendessero a trattare con ardore la scienza sociale ed economica secondo le esigenze dei nostri tempi, mossi particolarmente dall’intento di opporre con più efficacia la dottrina immutata e immutabile, della Chiesa alle nuove necessità.

20. Così, additata e rischiarata la via dall’enciclica Leoniana, ne sorse una vera sociologia cattolica, che viene ogni giorno alacremente coltivata e arricchita da quelle scelte persone che abbiamo chiamato ausiliari della Chiesa. E questi non la lasciano già confinata all’ombra di eruditi convegni, ma la espongono alla pubblica luce, come ne danno splendida prova le scuole istituite e frequentate con molta utilità nelle Università cattoliche, nelle Accademie, nei Seminari; e i congressi o « settimane » sociali, tenuti con una certa frequenza e fecondi di lieti frutti; e l’istituzione di circoli di studi e infine la larga e industriosa diffusione di scritti sani e opportuni.

21. Né va ristretto a questi limiti il bene derivato dal documento Leoniano; perché gli insegnamenti della enciclica Rerum novarum a poco a poco fecero breccia anche in persone che, stando fuori della cattolica unità, non riconoscono il potere della Chiesa; sicché i principi cattolici della sociologia penetrarono a poco a poco nel patrimonio di tutta la società. E non raramente avviene che le eterne verità, tanto altamente proclamate dal Nostro Predecessore di f. m., non solamente siano riferite e sostenute in giornali e libri anche Cattolici, ma altresì nelle Camere legislative e nelle aule dei Tribunali.

22. Che più? Dopo l’immane guerra, quando i governanti delle nazioni principali, al fine di reintegrare una vera e stabile pace con un totale riassetto delle condizioni sociali, ebbero sancito fra le altre norme allora stabilite quelle che dovevano regolare secondo equità e giustizia il lavoro degli operai, tra quelle norme non ne ammisero forse molte, così concordanti coi principi e i moniti Leoniani, da sembrare di proposito dedotte da quelli? E veramente l’enciclica Rerum novarum resta un monumento memorando a cui si possono applicare con diritto le parole di Isaia: Alzerà un vessillo alle nazioni (Is. 11, 12).

b) nella pratica applicazione

23. Frattanto, mentre le prescrizioni Leoniane, previe le investigazioni scientifiche, avevano larga diffusione nelle menti, si venne pure alla loro applicazione pratica. E anzitutto con un’operosa benevolenza si rivolsero tutte le cure alla elevazione di quella classe di uomini, che, per i moderni progressi dell’industria cresciuti immensamente, non occupava ancora nella società umana un posto o grado conveniente, e perciò giaceva quasi trascurata e disprezzata; la classe operaia, diciamo, alla cui cultura, seguendo l’esempio dell’Episcopato, lavorarono assai alacremente con gran profitto delle anime, sacerdoti dell’uno e dell’altro clero, quantunque già sopraffatti da altre cure pastorali. E questa costante fatica, intrapresa per informare a spirito cristiano gli operai, proponendo loro con chiarezza i diritti e i doveri della propria classe, giovò pure in gran maniera a renderli più consapevoli della loro vera dignità e abili a progredire per vie legittime e feconde nel campo sociale ed economico, e a divenire altresì guide degli altri.

24. Quindi un più sicuro rifornimento di più copiosi mezzi di vita; giacché non solo si moltiplicarono mirabilmente le opere di beneficenza e di carità secondo le esortazioni del Pontefice, ma si vennero pure istituendo dappertutto associazioni nuove e sempre più numerose nelle quali, col consiglio della Chiesa e per lo più sotto la guida di sacerdoti, si danno e ricevono mutua assistenza e aiuto operai, artieri, contadini, salariati di ogni specie.

2 – L’opera dello Stato

25. Quanto al potere civile, Leone XIII, superando arditamente i limiti segnati dal liberalismo, insegna coraggiosamente che esso non è puramente un guardiano dell’ordine e del diritto, ma deve adoperarsi in modo che con tutto il complesso delle leggi e delle politiche istituzioni ordinando e amministrando lo Stato, ne risulti naturalmente la pubblica e privata prosperità (enc. Rerum novarum, n. 26). E’ bensì vero che si deve lasciare la loro giusta libertà di azione alle famiglie e agli individui, ma questo senza danno del pubblico bene e senza offesa di persona. Spetta poi ai reggitori dello Stato difendere la comunità e le parti di essa, ma nella protezione dei diritti stessi dei privati si deve tener conto principalmente dei deboli e dei poveri. Perché, come dice il Nostro Antecessore, il ceto dei ricchi, forte per sé stesso, abbisogna meno della pubblica difesa: le misere plebi invece, che mancano di sostegno proprio, hanno somma necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. E però agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi, deve lo Stato a preferenza rivolgere le cure e la provvidenza sua (enciclica Rerum novarum, n. 29).

26. Non neghiamo che alcuni reggitori di popoli, anche prima dell’enciclica di Leone XIII, provvidero ad alcune necessità più urgenti degli operai e repressero le ingiustizie più atroci a loro fatte. Ma è certo che allora finalmente, quando risonò dalla Cattedra di Pietro la parola pontificia per tutto il mondo, i reggitori dei popoli, fatti più consci del proprio dovere, rivolsero i pensieri e l’attenzione loro a promuovere una più intensa politica sociale.

27. In verità l’enciclica Rerum novarum, mentre vacillavano le massime del liberalismo, che da lungo tempo intralciavano l’opera efficace dei governanti, mosse i popoli stessi a promuovere con più sincerità e più impegno la politica sociale, e indusse i migliori tra i Cattolici a prestare in questo il loro utile concorso ai reggitori dello Stato sicché spesso si dimostrarono nelle Camere legislative sostenitori illustri di questa nuova politica; anzi le stesse leggi sociali moderne furono non di rado proposte ai voti dei rappresentanti della nazione e la loro esecuzione fu richiesta e caldeggiata da ministri della Chiesa, imbevuti degli insegnamenti Leoniani.

28. Da tale continua ed indefessa fatica sorse un nuovo ramo della disciplina giuridica del tutto ignorato nei tempi passati, il quale difende con forza i sacri diritti dei lavoratori che loro provengono dalla dignità di uomini e di Cristiani; giacché queste leggi si propongono la protezione degli interessi dei lavoratori, massime delle donne e dei fanciulli: l’anima, la sanità, le forze, la famiglia, la casa, le officine, la paga, gli infortuni del lavoro; in una parola tutto ciò che tocca la vita e la famiglia dei lavoratori. Che se tali statuti non si accordano dappertutto e in ogni cosa con le norme di Leone XIII, non si può tuttavia negare che in molti punti vi si sente una eco dell’enciclica Rerum novarum, alla quale pertanto è da attribuirsi in parte assai notevole la migliorata condizione dei lavoratori.

3 – L’opera delle parti interessate 

29. Insegnava per ultimo il sapientissimo Pontefice come i padroni e gli operai medesimi possono recarvi un gran contributo, con istituzioni cioè ordinate a porgere opportuni soccorsi ai bisognosi e ad avvicinare e unire le due classi tra loro (enc. Rerum novarum, n. 36). Ma il primo posto tra tali istituzioni egli voleva attribuito alle corporazioni che abbracciano o i soli operai o gli operai e i padroni insieme. E nell’illustrarle e raccomandarle insiste a lungo, dichiarandone con mirabile sapienza, la natura, la causa, l’opportunità, i diritti, i doveri, le leggi.

30. Quegli insegnamenti furono pubblicati in un tempo veramente opportuno; quando in parecchie nazioni i pubblici poteri, totalmente asserviti al liberalismo, poco favorivano, anzi avversavano apertamente le menzionate associazioni di operai: e mentre riconoscevano consimili associazioni di altre classi e le proteggevano, con ingiustizia esosa negavano il diritto naturale di associarsi proprio a quelli che più ne avevano bisogno per difendersi dallo sfruttamento dei potenti. Né mancava tra gli stessi Cattolici chi mettesse in sospetto i tentativi di formare siffatte organizzazioni, quasi sapessero di un certo spirito socialistico o sovversivo.

a) associazioni dei lavoratori

31. Sono dunque sommamente raccomandabili le norme date autorevolmente da Leone XIII, perché valsero a infrangere le opposizioni e dissipare i sospetti. E d’importanza anche maggiore riuscirono per aver esse esortato i lavoratori cristiani a stringere fra di loro simili organizzazioni, secondo la varietà dei mestieri insegnandone loro il modo, e molti di essi validamente rassodarono nella via del dovere, mentre erano fortemente adescati dalle associazioni dei socialisti, le quali, con incredibile impudenza, si spacciavano per uniche tutrici e vindici degli umili e degli oppressi.

32. Ma assai opportunamente l’enciclica Rerum novarum dichiarava che, nel fondare tali associazioni, queste si dovevano ordinare e governare in modo da somministrare i mezzi più adatti e spediti al conseguimento del fine, il quale consiste in questo, che ciascuno degli associati ne tragga il maggior aumento possibile di benessere fisico, economico, morale; ed è evidente che bisogna avere di mira, come. scopo principale il perfezionamento religioso e morale, e che a questo perfezionamento vuolsi indirizzare tutta la disciplina sociale (enc. Rerum novarum, n. 42). Poiché, posto il fondamento nella religione, è aperta la strada a regolare le mutue attinenze dei soci per la tranquillità della loro convivenza e per il loro benessere economico (enc. Rerum novarum, n. 43).

33. Ad istituire simili sodalizi, si consacrarono dappertutto con lodevole ardore sacerdoti e laici in gran numero, bramosi di attuare davvero integralmente il disegno di Leone XIII. E così queste associazioni formarono dei lavoratori schiettamente cristiani, i quali sapevano ben congiungere insieme la diligente pratica del loro mestiere coi salutari precetti della religione, e difendere con efficacia e fermezza i propri interessi e diritti temporali, mantenendo il debito ossequio alla giustizia e il sincero intento di cooperare con le altre classi della società al rinnovamento cristiano di tutta la vita sociale.

34. Questi consigli poi e questi moniti di Leone XIII, furono messi in atto dove in un modo dove in un altro, secondo le varie circostanze nei vari luoghi. Così in alcuni paesi una stessa associazione si propose di raggiungere tutti quanti gli scopi assegnati dal Pontefice; in altre, così richiedendo e consigliando le condizioni locali, si venne a una certa divisione di lavoro e furono istituite distinte associazioni, di cui le une si assumessero la difesa dei diritti e dei legittimi vantaggi dei soci nei contratti di lavoro, altre si occupassero del vicendevole aiuto da prestarsi nelle cose economiche, altre finalmente si dedicassero tutte alla cura dei doveri morali e religiosi e di altri obblighi simili.

35. Questo secondo metodo fu adoperato principalmente là dove i Cattolici non potevano formare sindacati cattolici, perché impediti o dalle leggi del paese o da altre tali istituzioni economiche, o da quel lacrimevole dissidio delle intelligenze e dei cuori, tanto largamente disseminato nella società moderna, e dalla stringente necessità di resistere con fronte unico alle schiere irrompenti dei partiti sovversivi. In tali circostanze pare che i Cattolici siano quasi costretti ad iscriversi a sindacati neutri, i quali tuttavia professino sempre la giustizia e l’equità e lascino ai loro soci cattolici la piena libertà di provvedere alla propria coscienza e di obbedire alle leggi della Chiesa. Spetta però ai Vescovi, dove secondo le circostanze credano necessarie tali associazioni e le vedano non pericolose per la Religione, acconsentire che gli operai cattolici vi aderiscano, avendo sempre l’occhio ai principi e alle garanzie, che il Nostro Predecessore Pio X, di s. m., raccomandava (Pio X, enc. Singulari quadam, del 24 sett. 1912): delle quali garanzie la prima e principale sia questa, che insieme con quei sindacati, sempre vi siano altri sodalizi, i quali si adoperino con diligenza a educare profondamente i loro soci nella parte religiosa e morale, affinché questi possano di poi compenetrare le associazioni sindacali di quel buono spirito, con cui si devono reggere in tutta la loro condotta; e così avverrà che tali sodalizi rechino ottimi frutti, anche oltre la cerchia dei loro soci.

36. All’enciclica Leoniana dunque si deve attribuire se queste associazioni di lavoratori fiorirono dappertutto in tal modo, che ormai, sebbene purtroppo ancora inferiori di numero alle corporazioni dei socialisti e dei comunisti, raccolgono una grandissima moltitudine di operai e possono vigorosamente rivendicare i diritti e le aspirazioni legittime dei lavoratori cristiani, tanto nell’interno della propria nazione, quanto in convegni più estesi, e con ciò promuovere i salutari principi cristiani intorno alla società.

b) associazioni fra altre classi

37. Oltre ciò, le verità tanto saggiamente discusse e validamente propugnate da Leone XIII, circa il diritto naturale di associazioni, si cominciarono ad applicare con facilità anche ad altre associazioni e non solo a quelle degli operai; onde alla stessa enciclica Leoniana si deve in non poca parte il tanto rifiorire di simili utilissime associazioni; anche tra agricoltori e altre classi felicemente si unisce al vantaggio economico la cultura delle anime.

c) associazioni padronali

38. Non si può dire lo stesso delle Associazioni vivamente desiderate dal Nostro Antecessore, tra gli imprenditori di lavoro e gli industriali. Che se di queste dobbiamo lamentare la scarsezza, ciò non si deve attribuire unicamente alla volontà delle persone, ma alle difficoltà molto più gravi che si oppongono a consimili associazioni e che Noi conosciamo benissimo e teniamo nel giusto conto. Ci arride tuttavia la ferma speranza che anche questi impedimenti si possano tra breve rimuovere, e fin d’ora con intima consolazione del cuore Nostro salutiamo alcuni non inutili tentativi fatti in questa parte, i cui frutti copiosi ripromettono una più ricca messe in avvenire (cfr. Lettera della Sacra Congregazione del Concilio al Vescovo di Lilla, 5 giugno 1929).

4 – Conclusione: la « Rerum Novarum » Magna Charta dell’ordine sociale

39. Tutti questi benefici dell’enciclica Leoniana, venerabili Fratelli e diletti Figli, da noi accennati piuttosto che ricordati, sorvolando piuttosto che illustrando, sono tanti e così grandi che dimostrano chiaramente come quell’immortale documento sia ben lungi dal rappresentarci un ideale di società umano bellissimo sì, ma fantastico e troppo lontano dalle vere esigenze economiche dei nostri tempi e per ciò stesso inattuabile. Per contrario, essi dimostrano che il Nostro Antecessore attinse dal Vangelo, e perciò da una sorgente sempre viva e vitale, quelle dottrine che possono, se non subito comporre, mitigare almeno in gran parte quella lotta esiziale e intestina che dilania la famiglia umana. Che poi una parte di quel buon seme, tanto copiosamente sparso or sono quaranta anni, sia caduta in terra buona, vediamo dalle messi lietissime che la Chiesa di Cristo, e quindi l’intero gregge umano, con la grazia di Dio, ne ha raccolto a sua salvezza. E ben a ragione si può dire che l’enciclica Leoniana nella lunga esperienza si è dimostrata come la Magna Charta, sulla quale deve posare tutta l’attività cristiana del campo sociale come sul proprio fondamento. Coloro poi che mostrano di fare poco conto di quell’enciclica e della sua commemorazione, bisogna ben dire che, o bestemmiano quel che non sanno, o non capiscono quello di cui hanno solo una superficiale cognizione, o se la capiscono meritano d’essere solennemente tacciati d’ingiustizia e di ingratitudine.

40. Se non che, nello stesso decorso di anni, essendo sorti alcuni dubbi circa la retta interpretazione di parecchi punti dell’enciclica Leoniana o circa le conseguenze da trarsene, dubbi che hanno dato origine a controversie non sempre serene fra gli stessi cattolici; e d’altra parte le nuove necessità dei nostri tempi e la mutata condizione delle cose richiedendo una più accurata applicazione della dottrina Leoniana o anche qualche aggiunta, cogliamo ben volentieri questa opportuna occasione per soddisfare, quanto è da Noi, ai dubbi e alle esigenze dei tempi moderni, secondo l’apostolico Nostro mandato per cui siamo a tutti debitori (cfr. Rom 1, 14).

II – LA DOTTRINA DELLA CHIESA IN MATERIA SOCIALE ED ECONOMICA

41. Ma prima di iniziare a dare queste spiegazioni, occorre premettere il principio, già da Leone XIII con rara chiarezza stabilito, che cioè risiede in Noi il diritto e il dovere di giudicare con suprema autorità intorno a siffatte questioni sociali ed economiche (enc. Rerum novarum, n. 13). Certo alla Chiesa non fu affidato l’ufficio di guidare gli uomini a una felicità solamente temporale e caduca, ma all’eterna. Anzi non vuole né deve la Chiesa senza giusta causa ingerirsi nella direzione delle cose puramente umane (enc. Ubi arcano del 23 dicembre 1922). In nessun modo però può rinunziare all’ufficio da Dio assegnatole, d’intervenire con la sua autorità, non nelle cose tecniche, per le quali non ha né i mezzi adatti né la missione di trattare, ma in tutto ciò che ha attinenza con la morale. Infatti in questa materia, il deposito della verità a Noi commesso da Dio e il dovere gravissimo impostoCi di divulgare e di interpretare tutta la legge morale ed anche di esigerne opportunamente ed importunamente l’osservanza, sottopongono ed assoggettano al supremo Nostro giudizio tanto l’ordine sociale, quanto l’economico.

42. Sebbene l’economia e la disciplina morale, ciascuna nel suo ambito, si appoggino sui principi propri, sarebbe errore affermare che l’ordine economico e l’ordine morale siano così disparati ed estranei l’uno all’altro, che il primo in nessun modo dipenda dal secondo. Certo, le leggi, che si dicono economiche, tratte dalla natura stessa delle cose e dall’indole dell’anima e del corpo umano, stabiliscono quali limiti nel campo economico il potere dell’uomo non possa e quali possa raggiungere, e con quali mezzi; e la stessa ragione, dalla natura delle cose e da quella individuale e sociale dell’uomo, chiaramente deduce quale sia il fine da Dio Creatore proposto a tutto l’ordine economico.

43. Soltanto la legge morale è quella la quale, come ci intima di cercare nel complesso delle nostre azioni il fine supremo ed ultimo, così nei particolari generi di operosità ci dice di cercare quei fini speciali, che a quest’ordine di operazioni sono stati prefissi dalla natura, o meglio, da Dio, autore della natura, e di subordinare armonicamente questi fini particolari al fine supremo. E ove a tal legge da noi fedelmente si obbedisca, avverrà che tutti i fini particolari, tanto individuali quanto sociali, in materia economica perseguiti, si inseriranno convenientemente nell’ordine universale dei fini, e salendo per quelli come per altrettanti gradini, raggiungeremo il fine ultimo di tutte le cose, che è Dio, bene supremo e inesauribile per se stesso e per noi.

1 – Il dominio o diritto di proprietà

44. Ed ora, per venire ai singoli punti, cominciamo dal dominio o diritto di proprietà. Voi conoscete, venerabili Fratelli e diletti Figli, come il Nostro Predecessore di f. m., abbia difeso gagliardamente il diritto di proprietà contro gli errori dei socialisti del suo tempo, dimostrando che l’abolizione della proprietà privata tornerebbe, non a vantaggio, ma a estrema rovina della classe operaia. E poiché vi ha di quelli che, con la più ingiuriosa delle calunnie, accusano il Sommo Pontefice e la Chiesa stessa, quasi abbia preso o prenda ancora le parti dei ricchi contro i proletari, e poiché tra i Cattolici stessi si riscontrano dissensi intorno alla vera e schietta sentenza Leoniana, Ci sembra bene ribattere ogni calunnia contro quella dottrina, che è la cattolica, su questo argomento, e difenderla da false interpretazioni.

a) sua indole individuale e sociale

45. In primo luogo, si ha da ritenere per certo, che né Leone XIII né i teologi che insegnarono sotto la guida e il vigile Magistero della Chiesa, negarono mai o misero in dubbio la doppia specie di proprietà, detta individuale e sociale, secondo che riguarda gli individui o spetta al bene comune; ma hanno sempre unanimemente affermato che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso, sia perché gli individui possano provvedere a sé e alla famiglia, sia perché, grazie a tale istituto, i beni del Creatore, essendo destinati a tutta l’umana famiglia, servano veramente a questo fine; il che in nessun modo si potrebbe ottenere senza l’osservanza di un ordine certo e determinato.

46. Pertanto occorre guardarsi diligentemente dall’urtare contro un doppio scoglio. Giacché, come negando o affievolendo il carattere sociale e pubblico del diritto di proprietà si cade e si rasenta il cosiddetto « individualismo », così respingendo e attenuando il carattere privato e individuale del medesimo diritto, necessariamente si precipita nel « collettivismo » o almeno si sconfina verso le sue teorie. E chi non tenga presente queste considerazioni, va logicamente a cadere negli scogli del modernismo murale, giuridico e sociale, da Noi denunciati nella Nostra prima enciclica (enc. Ubi arcano del 23 dicembre 1922). E di ciò si persuadano coloro specialmente che, amanti delle novità, non si peritano d’incolpare la Chiesa con vituperose calunnie, quasi abbia permesso che nella dottrina dei teologi s’infiltrasse il concetto pagano della proprietà, al quale bisognerebbe assolutamente sostituire un altro, che con strana ignoranza essi chiamano cristiano.

b) doveri inerenti alla proprietà

47. Per contenere poi nei giusti limiti le controversie, sorti ultimamente intorno alla proprietà e ai doveri a essa inerenti, rimanga fermo anzitutto il fondamento stabilito da Leone XIII: che il diritto cioè di proprietà si distingue dall’uso di esso (enc. Rerum novarum, n. 19). La giustizia, infatti, che si dice commutativa, vuole che sia scrupolosamente mantenuta la divisione dei beni, e che non si invada il diritto altrui col trapassare i limiti del dominio proprio; che poi i padroni non usino se non onestamente della proprietà, ciò non è ufficio di questa speciale giustizia, ma di altre virtù, dei cui doveri non si può esigere l’adempimento per vie giuridiche (cfr. enc. Rerum novarum, n. 19). Onde a torto certuni pretendono che la proprietà e l’onesto uso di essa siano ristretti dentro gli stessi confini; e molto più è contrario a verità il dire che il diritto di proprietà venga meno o si perda per l’abuso o il non uso che se ne faccia.

48. Per il che compiono opera salutare e degna di ogni encomio tutti quelli che, salva la concordia degli animi e l’integrità della dottrina, quale fu sempre predicata dalla Chiesa, si studiano di definire l’intima natura e i limiti di questi doveri, coi quali o il diritto stesso di proprietà ovvero l’uso o l’esercizio del dominio vengono circoscritti dalle necessità della convivenza sociale. S’ingannano invece ed errano coloro che si studiano di sminuire talmente il carattere individuale della proprietà, da giungere di fatto a distruggerla.

c) poteri dello Stato sulla proprietà

49. E veramente dal carattere stesso della proprietà, che abbiamo detta individuale insieme e sociale, si deduce che in questa materia gli uomini debbono aver riguardo non solo al proprio vantaggio, ma altresì al bene comune. La determinazione poi di questi doveri in particolare e secondo le circostanze, e quando non sono già indicati dalla legge di natura, è ufficio dei pubblici poteri. Onde la pubblica autorità può con maggior cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre innanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell’uso dei propri beni. Anzi Leone XIII aveva sapientemente sentenziato: avere Dio lasciato all’industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione delle proprietà private (enc. Rerum novarum, n. 7). E invero, come dalla storia si provi che, al pari degli altri elementi della vita sociale, la proprietà non sia affatto immobile. Noi stessi già lo dichiarammo con le seguenti parole: Quante diverse forme concrete ha avuto la proprietà dalla primitiva forma dei popoli selvaggi, della quale ancora ai dì nostri si può avere una certa esperienza, a quella proprietà nei tempi e nelle forme patriarcali, e poi via via nelle diverse forme tiranniche (diciamo nel significato classico della parola), poi attraverso le forme feudali, poi in quelle monarchiche e in tutte le forme susseguenti dell’età moderna (Alloc. al Comitato dell’A.C. per l’Italia, 16 maggio 1926). La pubblica autorità però, come è evidente, non può usare arbitrariamente di tale suo diritto; poiché bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere, perché l’uomo è anteriore allo Stato (enc. Rerum novarum, n. 6), ed anche perché il domestico consorzio è logicamente e storicamente anteriore al civile (enc. Rerum novarum, n. l0). Perciò il sapientissimo Pontefice aveva già dichiarato non essere lecito allo Stato di aggravare tanto con imposte e tasse esorbitanti la proprietà privata da renderla quasi stremata. Poiché non derivando il diritto di proprietà privata da legge umana, ma da legge naturale, lo Stato non può annientarlo, ma semplicemente temperarne l’uso e armonizzarlo col bene comune (enc. Rerum novarum, n. 35). Quando poi la pubblica autorità mette così d’accordo i primati domini con le necessità del bene comune, non fa opera ostile ma piuttosto amichevole verso i padroni privati, come quella che in tal modo validamente impedisce che il privato possesso dei beni, voluto dal sapientissimo Autore della natura a sussidio della vita umana, generi danni intollerabili e così vada in rovina; né abolisce i privati possessi, ma li assicura; né indebolisce la proprietà privata, ma la rinvigorisce.

d) i redditi liberi

50. Non sono neppure abbandonate per intero al capriccio dell’uomo le libere entrate di lui, quelle cioè di cui egli non abbisogna per un tenore di vita conveniente e decorosa; ché anzi la sacra Scrittura e i santi Padri chiarissimamente e continuamente denunciano ai ricchi il gravissimo precetto da cui sono tenuti, di esercitare l’elemosina, la beneficenza, la liberalità.

51. L’impiegare però più copiosi proventi in opere che diano più larga opportunità di lavoro, purché tale lavoro sia per procurare beni veramente utili, dai principi dell’Angelico Dottore (cfr. S. Thom., Summ. Theol., II-II, q. 134) si può dedurre che non solo ciò è immune da ogni vizio o morale imperfezione, ma deve ritenersi per opera cospicua della virtù della magnificenza, in tutto corrispondente alle necessità dei tempi.

e) titoli della proprietà

52. Che la proprietà poi originariamente si acquisti e con l’occupazione di una cosa senza padrone (res nullius) e con l’industria e il lavoro, ossia con la « specificazione », come si suol dire, è chiaramente attestato sia dalla tradizione di tutti i tempi, sia dall’insegnamento del Pontefice Leone XIII, Nostro Predecessore. Non si reca infatti torto a nessuno, checché alcuni dicano in contrario, quando si prende possesso di una cosa che è in balia del pubblico, ossia non è di nessuno; l’industria poi che da un uomo si eserciti in proprio nome e con la quale si aggiunga una nuova forma o un aumento di valore, basta da sola perché questi frutti si aggiudichino a chi vi ha lavorato attorno.

2 – Capitale e lavoro

53. Assai diversa è la natura del lavoro, che si presta ad altri e si esercita sopra il capitale altrui. A questo lavoro soprattutto si addice quel che Leone XIII disse essere cosa verissima: cioè che non d’altronde è prodotta la pubblica ricchezza, se non dal lavoro degli operai (enc. Rerum novarum, n. 37). Non vediamo noi, infatti, con gli occhi nostri, come l’ingente somma dei beni, di cui è fatta la ricchezza degli uomini, esce prodotta dalle mani degli operai, le quali o lavorano da sole, o mirabilmente moltiplicano la loro efficienza valendosi di strumenti, ossia di macchine? Non v’è anzi chi ignori come nessun popolo mai dalla penuria e dall’indigenza sia arrivato a una migliore o più alta fortuna, se non mediante un grande lavoro compiuto insieme da tutti quelli del paese, tanto da coloro che dirigono, quanto da coloro che eseguiscono. Ma non meno chiaro apparisce che quei sommi sforzi sarebbero riusciti del tutto inutili, anzi non sarebbe stato neppure possibile il tentarli, se Dio Creatore di tutti non avesse prima largito, per sua bontà, le ricchezze e il capitale naturale, i sussidi e le forze della natura. Che cosa è infatti lavorare se non adoperare ed esercitare le forze dell’animo e del corpo, circa queste cose e con queste cose medesime? Richiede poi la legge di natura e la volontà di Dio, dopo la promulgazione di questa legge, che si osservi il retto ordine nell’applicare agli usi umani il capitale naturale; e tale ordine consiste in ciò, che ogni cosa abbia il suo padrone.

54. Di qui avviene che, tolto il caso che altri lavorino intorno al proprio capitale, tanto l’opera altrui quanto l’altrui capitale debbono associarsi in un comune consorzio, perché l’uno senza l’altro non valgono a produrre nulla. Il che fu bene osservato da Leone XIII, quando scrisse: Non può sussistere capitale senza lavoro, né lavoro senza capitale (enc. Rerum novarum, n. 16). Per cui è del tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che si ottiene con l’opera unita dell’uno e dell’altro; ed è affatto ingiusto che l’uno arroghi a sé quel che si fa, negando l’efficacia dell’altro.

a) ingiuste rivendicazioni del capitale

55. Per lungo tempo certamente il capitale troppo aggiudicò a sé stesso. Quanto veniva prodotto e i frutti che se ne ricavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sé, lasciando appena all’operaio tanto che bastasse a ristorare le forze e a riprodurre. Giacché andavano dicendo che per una legge economica affatto ineluttabile, tutta la somma del capitale apparteneva ai ricchi, e per la stessa legge gli operai dovevano rimanere in perpetuo nella condizione di proletari, costretti cioè a un tenore di vita precario e meschino. È bensì vero che con questi princìpi dei liberali, che volgarmente si denominano di Manchester, l’azione pratica non si accordava né sempre né dappertutto; pure non si può negare che gli istituti economico-sociali avevano mostrato di piegare verso quei princìpi con vero e costante sforzo. Ora, che queste false opinioni, questi fallaci supposti siano stati fortemente combattuti, e non da coloro solo che per essi venivano privati del naturale diritto di procurarsi una migliore condizione di vita, nessuno vi sarà che se ne meravigli.

b) ingiuste rivendicazioni del lavoro

56. Perciò agli operai angariati, si accostarono i cosiddetti intellettuali, contrapponendo a una legge immaginaria un principio morale parimenti immaginario: che cioè quanto si produce e si percepisce di reddito, trattone quel tante che basti a risarcire e riprodurre il capitale, si deve di diritto all’operaio. Questo errore, quanto è più lusinghevole di quello di vari socialisti, i quali affermano che tutto ciò che serve alla produzione si ha da trasfondere allo Stato, o come dicono da « socializzare », tanto è più pericoloso e più atto a ingannare gli incauti: blando veleno, che fu avidamente sorbito da molti, che un aperto socialismo non aveva mai potuto trarre in inganno.

c) principio direttivo di giusta ripartizione

57. Certo, ad impedire che con queste false teorie non si chiudesse l’adito alla giustizia e alla pace tanto per il capitale quanto per il lavoro, avrebbero dovuto giovare le sapienti parole del Nostro Predecessore, che cioè la terra, sebbene divisa tra i privati, resta nondimeno a servizio e utilità di tutti, (enc. Rerum novarum, n. 7). E ciò stesso Noi pure abbiamo insegnato poc’anzi nel riaffermare che la spartizione dei beni in private proprietà è stabilita dalla natura stessa, affinché le cose create possano dare agli uomini tale comune utilità stabilmente e con ordine. Il che conviene tenere di continuo presente, se non si vuole uscire dal retto sentiero della verità.

58. Ora, non ogni distribuzione di beni e di ricchezze tra gli uomini è tale da ottenere il fine inteso da Dio o pienamente o con quella perfezione che si deve. Onde è necessario che le ricchezze le quali si amplificano di continuo grazie ai progressi economici e sociali, vengano attribuite ai singoli individui e alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti, lodata da Leone XIII, ovvero, per dirla con altre parole, perché si serbi integro il bene comune dell’intera società. Per questa legge di giustizia sociale non può una classe escludere l’altra dalla partecipazione degli utili. Che se perciò è violata questa legge dalla classe dei ricchi, quando spensierati nell’abbondanza dei loro beni stimano naturale quell’ordine di cose, che riesce tutto a loro favore e niente a favore dell’operaio; è non meno violata dalla classe proletaria, quando, aizzata per la violazione della giustizia e tutta intesa a rivendicare il suo solo diritto, di cui è conscia, esige tutto per sé, siccome prodotto dalle sue mani, e quindi combatte e vuole abolita la proprietà e i redditi o proventi non procacciati con il lavoro, di qualunque genere siano o di qualsiasi ufficio facciano le veci nell’umana convivenza, e ciò non per altra ragione se non perché son tali.

59. E a questo proposito occorre osservare che fuori di argomento e bene a torto applicano alcuni le parole dell’Apostolo: chi non vuole lavorare non mangi (2 Tess III, 10), perché la sentenza dell’Apostolo è proferita contro quelli che si astengono dal lavoro, quando potrebbero e dovrebbero lavorare, e ammonisce a usare alacremente del tempo e delle forze del corpo e dell’anima, né aggravare gli altri, quando da noi stessi ci possiamo provvedere; ma non insegna punto che il lavoro sia l’unico titolo per ricevere vitto e proventi (cfr. 2 Tess III, 8-10).

60. A ciascuno, dunque, si deve attribuire la sua parte di beni e bisogna procurare che la distribuzione dei beni creati, la quale ognuno vede quanto ora sia causa di disagio, per il grande squilibrio fra i pochi straricchi e gli innumerevoli indigenti, venga ricondotta alla conformità con le norme del bene comune e della giustizia sociale.

3 – La elevazione dei proletari

61. Tale è l’intento che il Nostro Predecessore proclamò doversi raggiungere: la elevazione del proletario. E ciò si deve asserire tanto più forte e ripetere tanto più instantemente, in quanto non di rado le prescrizioni così salutari del Pontefice furono messe in dimenticanza, o perché di proposito passate sotto silenzio, o perché l’eseguirle si reputò non possibile, mentre pure e si possono e si debbono eseguire. Né sono esse diventate ai nostri giorni meno sagge ed efficaci perché meno imperversa oggi quell’orrendo « pauperismo » da Leone XIII considerato. Certo, la condizione degli operai s’è fatta migliore e più equa. massime negli Stati più colti e nelle Nazioni più grandi, dove non si può dire che tutti gli operai siano afflitti dalla miseria o travagliati dal bisogno. Ma dopo che le arti meccaniche e le industrie dell’uomo sono penetrate e si sono diffuse con tanta rapidità in regioni senza numero, tanto nelle terre che si dicono nuove, quanto nei regni del lontano Oriente, già famosi per antichissima civiltà, è cresciuta smisuratamente la moltitudine dei proletari bisognosi, e i loro gemiti gridano a Dio dalla terra. S’aggiunga il grandissimo esercito di braccianti della campagna, ridotti ad una infima condizione di vita e privi di speranza d’ottenere mai alcuna porzione di suolo (enc. Rerum novarum, n. 35) e quindi sottoposti in perpetuo alla condizione proletaria, se non si adoperino rimedi convenevoli ed efficaci.

62. Ma benché sia verissimo che la condizione proletaria debba ben distinguersi dal pauperismo, pure la stessa foltissima moltitudine dei proletari è un argomento ineluttabile, che le ricchezze tanto copiosamente cresciute in questo nostro secolo detto dell’industrialismo, non sono rettamente distribuite e applicate alle diverse classi di uomini.

63, È necessario dunque con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori di opera, non perché questi rallentino nel lavoro, essendo l’uomo nato al lavoro come l’uccello al volo, ma perché con la economia aiutino il loro avere, e amministrando con saggezza l’aumentata proprietà possano più facilmente e tranquillamente sostenere i pesi della famiglia, e usciti da quell’incerta sorte di vita, in cui si dibatte il proletariato, non solo siano in grado di sopportare le vicende della vita, ma possano ripromettersi che alla loro morte saranno convenientemente provveduti quelli che lasciano dopo di sé.

64. Tutti questi suggerimenti furono dal Nostro Predecessore non soltanto insinuati, ma apertamente proclamati e Noi con questa Nostra Enciclica torniamo a vivamente inculcarli. Che se ora non si prende finalmente a metterli in esecuzione senza indugio e con ogni vigore, niuno potrebbe ripromettersi passibile un’efficace difesa dell’ordine pubblico e della tranquillità sociale contro i seminatori di novità sovversive.

4 – Il giusto salario

65. Ma tale attuazione non sarà possibile se i proletari non giungeranno, con la diligenza e con il risparmio, a farsi un qualche modesto patrimonio, come abbiamo detto riferendoci alla dottrina del Nostro Predecessore Leone XIII. Orbene, chi per guadagnarsi il vitto e il necessario alla vita altro non ha che il lavoro, come potrà, pur vivendo parcamente, mettersi da parte qualche fortuna se non con la paga, che trae dal lavoro? Affrontiamo dunque la questione del salario, da Leone XIII definita assai importante (enc. Rerum novarum, n. 34), svolgendone e dichiarandone, ove occorra, la dottrina e i precetti.

A) il contratto di lavoro non è di sua natura ingiusto

66. E da prima l’affermazione che il contratto di offerta di prestazione d’opera sia di sua natura ingiusto, e quindi si debba sostituire con contratto di società, è affermazione gratuita e calunniosa contro il Nostro Predecessore, la cui enciclica Rerum novarum non solo lo ammette, ma ne tratta a lungo sul modo di disciplinarlo secondo le norme della giustizia.

67. Tuttavia, nelle odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quando è possibile, il contratto del lavoro venga temperato alquanto col contratto di società, come già si è incominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nell’amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti.

68. Né la giusta proporzione del salario deve calcolarsi da un solo titolo, ma da più, come già sapientemente aveva dichiarato Leone XIII scrivendo: Il determinare la mercede secondo la giustizia dipende da molte considerazioni (enc. Rerum novarum, n. 17). Con le quali parole fin da allora confutò la leggerezza di coloro i quali credono facilmente, ricorrendo a un’unica misura, e questa, ben lontana dalla realtà.

69. Sono certamente in errore coloro i quali non dubitano di proclamare come principio, che tanto vale il lavoro ed altrettanto deve essere rimunerato, quanto valgono i frutti da esso prodotti, e perciò il prestatore del lavoro ha il diritto di esigere quanto si è ottenuto col suo lavoro: principio la cui assurdità apparisce anche da quanto abbiamo esposto, trattando della proprietà.

B) carattere individuale e sociale del lavoro

70. Ora è facile intendere che oltre al carattere personale e individuale deve considerarsi il carattere sociale, come della proprietà, così anche del lavoro, massime di quello che per contratto si cede ad altri; giacché se non sussiste un corpo veramente sociale o organico, se un ordine sociale e giuridico non tutela l’esercizio del lavoro, se le varie parti, le une dipendenti dalle altre, non si collegano fra di loro e mutuamente non si compiono, se, quel che è più, non si associano, quasi a formare una cosa sola, l’intelligenza, il capitale, il lavoro, l’umana attività non può produrre i suoi frutti; e quindi non si potrà valutare giustamente né retribuire adeguatamente, dove non si tenga conto della sua natura sociale e individuale.

C) tre punti da tener presenti

71. Da questo doppio carattere, insito nella natura stessa del lavoro umano, sgorgano gravissime conseguenze, a norma delle quali il salario vuole essere regolato e determinato.

a) il sostentamento dell’operaio e della sua famiglia

72. In primo luogo, all’operaio si deve dare una mercede che basti al sostentamento di lui e della sua famiglia (cfr. enc. Casti connubii del 31 dicembre 1930). È bensì giusto che anche il resto della famiglia, ciascuno secondo le sue forze, contribuisca al comune Sostentamento, come già si vede in pratica specialmente nelle famiglie dei contadini, e anche in molte di quelle degli artigiani e dei piccoli commercianti; ma non bisogna che si abusi dell’età dei fanciulli né della debolezza della donna. Le madri di famiglia prestino l’opera loro in casa sopra tutto o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la scarsezza del salario del padre, siano costrette ad esercitare un’arte lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri, e particolarmente la cura e l’educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare. Bisogna dunque fare di tutto perché i padri di famiglia percepiscano una mercede tale che basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche. Che se nelle presenti circostanze della società ciò non sempre si potrà fare, la giustizia sociale richiede che s’introducano quanto prima quelle mutazioni che assicurino ad ogni operaio adulto siffatti salari. Sono altresì meritevoli di lode tutti quelli che con saggio e utile divisamento hanno sperimentato e tentano diverse vie, onde la mercede del lavoro si retribuisca con tale corrispondenza ai pesi della famiglia, che, aumentando questi, anche quella si somministri più larga; e anzi, se occorra, si soddisfaccia alle necessità straordinarie.

b) la condizione dell’azienda

73. Nello stabilire la quantità della mercede si deve tener conto anche dello stato dell’azienda e dell’imprenditore di essa; perché è ingiusto chiedere esagerati salari, quando l’azienda non li può sopportare senza la rovina propria e la conseguente calamità degli operai. È però vero che se il minor guadagno che essa fa è dovuto a indolenza, a inesattezza e a noncuranza del progresso tecnico ed economico, questa non sarebbe da stimarsi giusta causa per diminuire la mercede agli operai. Che se l’azienda medesima non ha tante entrate che bastino per dare un equo salario agli operai, o perché è oppressa da ingiusti gravami, o perché è costretta a vendere i suoi prodotti ad un prezzo minore del giusto, coloro che così la opprimono si fanno rei di grave colpa; perché costoro privano della giusta mercede gli operai; i quali, spinti dalla necessità, sono costretti a contentarsi di un salario inferiore al giusto.

74. Tutti adunque, e operai e padroni, in unione di forza e di mente, si adoperino a vincere tutti gli ostacoli e le difficoltà, e siano aiutati in quest’opera tanto salutare dalla sapiente provvidenza dei pubblici poteri. Che se poi il caso fosse arrivato all’estremo, allora dovrà deliberarsi se l’azienda possa proseguire nella sua impresa, o se sia da provvedere in altro modo agli operai. Nel qual punto, che è certo gravissimo, bisogna che si stringa ed operi efficacemente una certa colleganza e concordia cristiana tra padroni e operai.

c) La necessità del bene comune

75. Finalmente la quantità del salario deve contemperarsi col pubblico bene economico. Già abbiamo detto quanto giovi a questa prosperità o bene comune, che gli operai mettano da parte la porzione di salario, che loro sopravanza alle spese necessarie, per giungere a poco a poco a un modesto patrimonio; ma non è da trascurare un altro punto di importanza forse non minore e ai nostri tempi affatto necessario, che cioè a coloro i quali e possono e vogliono lavorare, si dia opportunità di lavorare. E questo non poco dipende dalla determinazione del salario; la quale, come può giovare là dove è mantenuta tra giusti limiti, così alla sua volta può nuocere se li eccede. Chi non sa infatti che la troppa tenuità e la soverchia altezza dei salari è stata la cagione per la quale gli operai non potessero aver lavorato? Il quale inconveniente, riscontratosi specialmente nei tempi del Nostro Pontificato in danno di molti, gettò gli operai nella miseria e nelle tentazioni, mandò in rovina la prosperità delle città e mise in pericolo la pace e la tranquillità di tutto il mondo. È contrario, dunque, alla giustizia sociale che, per badare al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai venga troppo abbassato o troppo innalzato; e la medesima giustizia richiede che, nel consenso delle menti e delle volontà, per quanto è possibile, il salario venga temperato in maniera che a quanti più è possibile, sia dato di prestare l’opera loro e percepire i frutti convenienti per il sostentamento della vita.

76. A ciò parimenti giova la giusta proporzione tra i salari; con la quale va strettamente congiunta la giusta proporzione dei prezzi, a cui si vendono i prodotti delle diverse arti, quali sono stimate l’agricoltura, l’industria e simili. Con la conveniente osservanza di queste cautele, le diverse arti si comporranno e si uniranno come in un sol corpo, e come tra membra si presteranno vicendevolmente aiuto e perfezione. Giacché allora l’economia sociale veramente sussisterà e otterrà i suoi fini, quando a tutti e singoli i soci saranno somministrati tutti i beni che si possono apprestare con le forze e i sussidi della natura, con l’arte tecnica, con la costituzione sociale del fatto economico; i quali beni debbono essere tanti quanti sono necessari sia a soddisfare ai bisogni e alle oneste comodità, sia promuovere tra gli uomini quella più felice condizione di vita, che, quando la cosa si faccia prudentemente, non solo non è d’ostacolo alla virtù, ma grandemente la favorisce (cfr. S. Th., De regimine principum, 1, 15; enc. Rerum novarum, n. 27).

5 – Restaurazione dell’ordine sociale

77. Le indicazioni finora date intorno all’equa divisione dei beni e alla giustizia dei salari riguardano gli individui e solo per indiretto toccano l’ordine sociale, alla cui restaurazione soprattutto secondo i principi della sana filosofia e i precetti altissimi della legge evangelica che lo perfezionano, applicò ogni sua cura e attenzione il Nostro Antecessore Leone XIII.

78. Fu allora aperta la via; ma perché siano perfezionate molte cose che ancora restano da fare e ne ridondino più copiosi ancora e più lieti vantaggi all’umana famiglia, sono soprattutto necessarie due cose: la riforma delle istituzioni e la emendazione dei costumi.

a) riforma delle istituzioni

79. E quando parliamo di riforma delle istituzioni, pensiamo primieramente allo Stato, non perché dall’opera sua si debba aspettare tutta la salvezza, ma perché, per il vizio dell’individualismo, come abbiamo detto, le cose si trovano ridotte a tal punto, che abbattuta e quasi estinta l’antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un tempo mediante un complesso di associazioni diverse, restano di fronte quasi soli gli individui e lo Stato. E siffatta deformazione dell’ordine sociale reca non piccolo danno allo Stato medesimo, sul quale vengono a ricadere tutti i pesi, che quelle distrutte corporazioni non possono più portare, onde si trova oppresso da una infinità di carichi e di affari.

80. È vero certamente e ben dimostrato dalla storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche delle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofa sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle.

81. Perciò è necessario che l’autorità suprema dello stato, rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta; e allora essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei solo spettano, perché essa sola può compierle; di direzione cioè, di vigilanza di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità. Si persuadano dunque fermamente gli uomini di governo, che quanto più perfettamente sarà mantenuto l’ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al principio della funzione suppletiva dell’attività sociale, tanto più forte riuscirà l’autorità e la potenza sociale, e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello Stato stesso.

82. Questa poi deve essere la prima mira, questo lo sforzo dello Stato e dei migliori cittadini; mettere fine alle competizioni delle due classi opposte, risvegliare e promuovere una cordiale cooperazione delle varie professioni dei cittadini.

b) concordia delle classi

83. La politica sociale porrà dunque ogni studio a ricostruire le professioni stesse; giacché la società umana si trova al presente in uno stato violento, quindi instabile e vacillante, perché appunto si fonda su classi di diverse tendenze, fra loro opposte e propense, quindi, a lotte e inimicizie.

84. E per verità, quantunque il lavoro, come spiega egregiamente il Nostre Predecessore nella sua enciclica (enc. Rerum novarum, n. 16), non sia una vile merce, anzi vi si debba riconoscere la dignità umana dell’operaio e quindi non sia da mercanteggiare come una merce qualsiasi, tuttavia, come stanno ora le cose, nel mercato del lavoro l’offerta e la domanda divide gli uomini come in due schiere; e la disunione che ne segue trasforma il mercato come in un campo di lotta, ove le due parti si combattono accanitamente. E a questo grave disordine, che porta al precipizio l’intera società, ognuno vede quanto sia necessario portare rimedio. Ma la guarigione perfetta si potrà ottenere allora soltanto, quando, tolta di mezzo una tale lotta, le membra del corpo sociale si trovino bene assestate, e costituiscano le varie professioni, a cui ciascuno dei cittadini aderisca non secondo l’ufficio che ha nel mercato del lavoro, ma secondo le diverse parti sociali. che i singoli esercitano. Avviene infatti per impulso di natura che, siccome quanti si trovano congiunti per vicinanza di luogo si uniscono a formare municipi, così quelli che si applicano ad un’arte medesima formino collegi o corpi sociali; di modo che queste corporazioni, con diritto loro proprio, da molti si sogliono dire, se non essenziali alla società civile, almeno naturali.

85. Siccome poi l’ordine, come ragiona ottimamente san Tommaso (cfr. S. Thom., Contra Gent., 3, 71; cfr. Summ. Theol., I, q. 65, a. 2, i. c.), è l’unità che risulta dall’opportuna disposizione di molte cose, il vero e genuino ordine sociale esige che i vari membri della società siano collegati in ordine ad una sola cosa per mezzo di qualche saldo vincolo. La qual forza di coesione si trova infatti tanto nell’identità dei beni da prodursi o dei servizi, da farsi, in cui converge il lavoro riunito dai datori e prestatori di lavoro della stessa categoria, quanto in quel bene comune, a cui tutte le varie classi, ciascuna per la parte sua, devono unitamente e amichevolmente concorrere. E questa concordia sarà tanto più forte e più efficace, quanto più fedelmente i singoli uomini e i vari corpi professionali si studieranno di esercitare la propria professione e di segnalarsi in essa.

86. Dal che facilmente si deduce che in tali corporazioni primeggiano di gran lunga le cose che sono comuni a tutta la categoria. Tra esse poi principalissima è il promuovere più che mai intensamente la cooperazione della intiera corporazione dell’arte al bene comune, cioè alla salvezza e prosperità pubblica della nazione. Quanto agli affari invece, in cui si devono specialmente procurare e tutelare i vantaggi e gli svantaggi speciali dei padroni e degli artieri, se occorrerà deliberazione, dovrà farsi dagli uni e dagli altri separatamente.

87. Appena occorre ricordare che, con la debita proporzione, si può applicare alle corporazioni professionali quanto Leone XIII insegnò circa la forma del regime politico, che cioè resta libera la scelta di quella forma che meglio aggrada, purché si provveda alla giustizia e alle esigenze del bene comune (enc. Immortale Dei del 1° novembre 1885).

88. Orbene, a quel modo che gli abitanti di un municipio usano associarsi per fini svariatissimi, e a tali associazioni ognuno è libero di dare o non dare il suo nome, così quelli che attendono all’arte medesima, si uniranno pure fra loro in associazioni libere per quegli scopi che in qualche modo vanno connessi con l’esercizio di quell’arte. Ma poiché su tali libere associazioni già furono date ben chiare e distinte spiegazioni nell’enciclica del Nostro Predecessore di illustre memoria, crediamo che basti ora inculcare questo solo: che l’uomo ha libertà non solo di formare queste associazioni che sono di ordine e di diritto privato, ma anche di introdurvi quell’ordinamento e quelle leggi che si giudichino le meglio conducenti al fine (enc. Rerum novarum, n. 42). E la stessa libertà si ha da rivendicare per le fondazioni di associazioni che sorpassino i limiti delle singole arti. Le libere associazioni poi, che già fioriscono e portano frutti salutari, si debbono aprire la via alla formazione di quelle corporazioni più perfette, di cui abbiamo già fatto menzione, e con ogni loro energia promuoverle secondo le norme della sociologia cristiana.

c) principio direttivo dell’economia

89. Un’altra cosa ancora si deve procurare, che è molto connessa con la precedente. A quel modo cioè che l’unità della società umana non può fondarsi nella opposizione di classe, così il retto ordine dell’economia non può essere abbandonato alla libera concorrenza delle forze. Da questo capo anzi, come da fonte avvelenata, sono derivati tutti gli errori della scienza economica individualistica, la quale dimenticando o ignorando che l’economia ha un suo carattere sociale, non meno che morale, ritenne che l’autorità pubblica la dovesse stimare e lasciare assolutamente libera a sé, come quella che nel mercato o libera concorrenza doveva trovare il suo principio direttivo o timone proprio, secondo cui si sarebbe diretta molto più perfettamente che per qualsiasi intelligenza creata. Se non che la libera concorrenza, quantunque sia cosa equa certamente e utile se contenuta nei limiti bene determinati; non può essere in alcun modo il timone dell’economia; il che è dimostrato anche troppo dall’esperienza, quando furono applicate nella pratica le norme dello spirito individualistico. È dunque al tutto necessario che l’economia torni a regolarsi secondo un vero ed efficace suo principio direttivo. Ma tale ufficio molto meno può essere preso da quella supremazia economica, che in questi ultimi tempi è andata sostituendosi alla libera concorrenza; poiché, essendo essa una forza cieca e una energia violenta, per diventare utile agli uomini ha bisogno di essere sapientemente frenata e guidata. Si devono quindi ricercare più alti e più nobili principi da cui questa egemonia possa essere vigorosamente e totalmente governata: e tali sono la giustizia e la carità sociali. Perciò è necessario che alla giustizia sociale si ispirino le istituzioni dei popoli, anzi di tutta la vita della società; e più ancora è necessario che questa giustizia sia davvero efficace, ossia costituisca un ordine giuridico e sociale a cui l’economia tutta si conformi. La carità sociale poi deve essere come l’anima di questo ordine, alla cui tutela e rivendicazione efficace deve attendere l’autorità pubblica; e lo potrà fare tanto più facilmente se si sbrigherà da quei pesi che non le sono propri, come abbiamo sopra dichiarato.

90. Che, anzi, conviene che le varie nazioni, unendo propositi e forze insieme, giacché nel campo economico stanno in mutua dipendenza e debbono aiutarsi a vicenda, si sforzino di promuovere con sagge convenzioni e istituzioni una felice cooperazione di economia internazionale.

91. Pertanto, se le membra del corpo sociale saranno così rinfrancate, e ne verrà raddrizzato il principio direttivo quale timone della economia sociale, si potrà dire in qualche modo dell’ordine sociale ciò che dice l’Apostolo del corpo mistico di Gesù Cristo: che tutto il corpo compaginato e connesso per via di tutte le giunture di comunicazione, in virtù della proporzionata operazione sopra di ciascun membro, prende l’aumento proprio del corpo per la sua perfezione mediante la carità (Ef  IV, 16).

92. Recentemente, come tutti sanno, venne iniziata una speciale organizzazione sindacale e corporativa, la quale, data la materia di questa Nostra Lettera enciclica, richiede da Noi qualche cenno e anche qualche opportuna considerazione.

93. Lo Stato riconosce giuridicamente il sindacato e non senza carattere monopolistico, in quanto che esso solo, così riconosciuto, può rappresentare rispettivamente gli operai e i padroni, esso solo concludere contratti e patti di lavoro. L’iscrizione al sindacato è facoltativa, ed è soltanto in questo senso che l’organizzazione sindacale può dirsi libera; giacché la quota sindacale e certe speciali tasse sono obbligatorie per tutti gli appartenenti a una data categoria, siano essi operai o padroni, come per tutti sono obbligatori i contratti di lavoro stipulati dal sindacato giuridico. Vero è che venne autorevolmente dichiarato che il sindacato giuridico non escluse l’esistenza di associazioni professionali di fatto.

94. Le Corporazioni sono costituite dai rappresentanti dei sindacati degli operai e dei padroni della medesima arte e professione, e, come veri e propri organi ed istituzioni di Stato, dirigono e coordinano i sindacati nelle cose di interesse comune.

95. Lo sciopero è vietato; se le parti non si possono accordare, interviene il Magistrato.

96. Basta poca riflessione per vedere i vantaggi dell’ordinamento per quanto sommariamente indicato; la pacifica collaborazione delle classi, la repressione delle organizzazioni e dei conati socialisti, l’azione moderatrice di une speciale magistratura. Per non trascurare nulla in argomento di tanta importanza, ed in armonia con i principi generali qui sopra richiamati, e con quello che inibito aggiungeremo, dobbiamo pur dire che vediamo non mancare chi teme che lo Stato si sostituisca alle libere attività invece di limitarsi alla necessaria e sufficiente assistenza ed aiuto, che il nuovo ordinamento sindacale e corporativo abbia carattere eccessivamente burocratico e politico, e che, nonostante gli accennati vantaggi generali, possa servire a particolari intenti politici piuttosto che all’avviamento ed inizio di un migliore assetto sociale.

97. Noi crediamo che a raggiungere quest’altro nobilissimo intento, con vero e stabile beneficio generale, sia necessaria innanzi e soprattutto la benedizione di Dio e poi la collaborazione di tutte le buone volontà. Crediamo ancora e per necessaria conseguenza che l’intento stesso sarà tanto più sicuramente raggiunto quanta più largo sarà il contributo delle competenze tecniche, professionali e sociali e più ancora dei principi cattolici e della loro pratica, da parte, non dell’Azione Cattolica (che non intende svolgere attività strettamente sindacali o politiche), ma da parte di quei figli Nostri che 1’Azione Cattolica squisitamente forma a quei principi ed al loro apostolato sotto la guida ed il Magistero della Chiesa; della Chiesa, la quale anche sul terreno più sopra accennato, come dovunque si agitano e regolano questioni morali, non può dimenticare o negligere il mandato di custodia e di magistero divinamente conferitole.

98. Se non che, quanto abbiamo detto circa la restaurazione e il perfezionamento dell’ordine sociale, non potrà essere attuato in nessun modo, senza una riforma dei costumi come la storia stessa ce ne dà splendida testimonianza. Vi fu un tempo, infatti, in cui vigeva un ordinamento sociale che, sebbene non del tutto perfetto e in ogni sua parte irreprensibile, riusciva tuttavia conforme in qualche modo alla retta ragione, secondo le condizioni e la necessità dei tempi. Ora quell’ordinamento è già da gran tempo scomparso; e ciò veramente non perché non abbia potuto, col progredire, svolgersi e adattarsi alle mutate condizioni e necessità di cose e in qualche modo venire dilatandosi, ma perché piuttosto gli uomini induriti dall’egoismo ricusarono di allargare, come avrebbero dovuto, secondo il crescente numero della moltitudine, i quadri di quell’ordinamento, o perché, traviati dalla falsa libertà e da altri errori e intolleranti di qualsiasi autorità, si sforzarono di scuotere da sé ogni restrizione.

99. Resta adunque che, dopo aver nuovamente chiamato in giudizio l’odierno regime economico, e il suo acerrimo accusatore, il socialismo, e aver dato giusta ed esplicita sentenza sull’uno e sull’altro, indaghiamo più a fondo la radice di tanti mali e ne indichiamo il primo e più necessario rimedio, cioè la riforma dei costumi.

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

Siamo un'Associazione culturale in difesa della "vera" Chiesa Cattolica.