LA RICOSTRUZIONE DELLA VITA SOCIALE (4)

GREGORIO XVII: IL MAGISTERO IMPEDITO

GIUSEPPE SIRI

LA RICOSTRUZIONE DELLA VITA SOCIALE (4)

2. Edizione – EDITRICE A. V. E. ROMA – 1943

IV. – L’ordine giuridico

Pio XII ha nel Messaggio natalizio una singolare insistenza allorché tratta dell’ordine giuridico. Quest’osservazione è doveroso farla a proposito dei messaggi precedenti. Essa costituisce un motivo molto forte, perché studiamo con accuratezza l’ordine giuridico ed indaghiamo quanto è possibile la ragione profonda di quella insistenza. Si ha, anche prima di ogni esame, l’impressione e forse l’intuizione, che qui si contenga l’indicazione suprema per il retto ordinamento interno degli stati e per la garanzia degli altri elementi studiati: personalità e lavoro. Vedremo se impressione superficiale e giudizio a ragion veduta coincidano.

1. – Il pensiero del Papa su l’ordine giuridico

Per rimanere ancorati ad una guida sicura è giusto esponiamo anzitutto i punti salienti del Messaggio a proposito dell’ordine giuridico. Ne diamo un prospetto, che per maggiore perspicuità condensiamo in sette punti.

Sette punti

I. — « Chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla vita sociale, collabori ad una profonda reintegrazione dell’ordine giuridico».

2 . — « II risanamento di questa situazione diventa possibile a ottenersi quando si ridesti la coscienza di un ordinamento giuridico riposante nel sommo dominio di Dio e custodita da ogni arbitrio umano ».

3. — « Le ultime, profonde, lapidarie fondamentali norme della società (diritto di natura) non possono essere intaccate da intervento di ingegno umano… si potranno… mai abrogare con efficacia giuridica ».

4. — Per questo, anche se « mutano le condizioni dì vita… non si dà mai manco assoluto, né perfetta discontinuità tra il diritto di ieri e quello di oggi », poiché « lo scopo di ogni vita sociale resta identico, sacro, obbligatorio ».

5. — « I legislatori (si tratta qui dunque del diritto positivo) si asterranno dal seguire quelle pericolose teorie e prassi infauste alla comunità ed alla sua coesione le quali traggono la loro origine e diffusione da una serie di postulati erronei ». Questi sono: « il positivismo giuridico…, la concezione la quale rivendica a particolari nazioni o stirpi o classi l’istinto giuridico quale ultimo imperativo e inappellabile norma, …le ideologie… che s’accordano nel considerare lo Stato o un ceto che lo rappresenti, come entità assoluta e suprema, esente da controllo e da critica, anche quando i suoi postulati teorici e pratici sboccano e urtano nell’aperta negazione di dati essenziali della coscienza umana e cristiana ».

6. — Lo Stato « ha la responsabilità di fronte all’Eterno giudice »; non è quindi l’ultima sorgente del diritto.

7. — L’ordine giuridico suppone « nel tribunale.:., chiare norme giuridiche che non possano essere stravolte con abusivi richiami ad un supposto sentimento popolare e con mere ragioni di utilità; riconoscimento del principio che anche lo Stato e i funzionari e le organizzazioni da esso dipendenti sono obbligati alla riparazione o al ritiro di misure lesive della libertà, della proprietà, dell’onore, dell’avanzamento e della salute dei singoli . … Scopo dell’ordine giuridico non è dominare ma servire, tendere a sviluppare ed accrescere »

Ristretto dei sette punti

Cerchiamo ora di arrivare ad una espressione più schematica del pensiero del Papa. Essa permette una visione molto più limpida ed utile. È condannato l’arbitrio nel fare, nel disfare, nell’applicare la legge, nel derogarvi. La evasione dall’arbitrio è legata all’imporsi di una coscienza morale nella società. Il diritto naturale è intoccabile da qualsiasi autorità umana, che è tenuta a seguir certe fondamentali direttive: anche nel diritto positivo, sicché mai sia « pro lege voluntas ». – Le norme giuridiche non possono esser formulate su ideologie balzane, unilaterali ed arbitrarie che è come dire su favole. Di fronte alla legge tutti sono uguali e nelle debite proporzioni tanto i cittadini che l’autorità sono tenuti all’ordine giuridico. – In breve, l’ordine giuridico ha tre caratteristiche:

a) è superiore a tutti poiché il legislatore stesso se è superiore alla legge da sé fatta è però tenuto dall’insieme dell’ordine giuridico, ossia, nella debita proporzione, gli è suddito.

b) è continuo, perché basandosi sul diritto di natura ha una continuità pari à quella della natura, sì da emettere evoluzioni accidentali, ma non mutamenti sostanziali di fisionomia; sì da escludere un comportamento a reazioni, improvvisazioni, strattoni, sbalzelloni.

c) è universale perché tutto ne è sostenuto, ordinato, purificato, garantito.

2. – Che cosa è l’ordine giuridico

Non è possibile capire il pensiero del Papa senza rendersi conto della natura, complessità e logica interna dell’ordine giuridico. Tanto più se si vuol giungere a spiegare la singolare insistenza di questo accortissimo appello alla sua restaurazione.

Idea di ordine giuridico

Astrattamente considerato l’ordine giuridico è il complesso di doveri e diritti, quindi di norme espresse da leggi; più in breve è il sistema delle leggi che ordinano la comunità umana. Esso sorge da questo fatto: che la persona deve fare, deve dare, può esigere. Le leggi che lo impongono hanno una doppia provenienza: quelle fondamentali sono espresse dalla natura (diritto naturale), quelle di ulteriore precisazione sono formulate ed imposte dall’autorità legittima (diritto positivo). Le seconde completano nell’adattamento e nel dettaglio le prime. Insomma l’ordine giuridico sta nella « legge ». – Ma in concreto, per essere cioè attuale ed efficace, l’ordine giuridico coinvolge diversi altri elementi:

1) Il senso giuridico. Si tratta di un cimento che sta nella mente e nella coscienza degli uomini singoli e nell’abito mentale della massa. È fatto dell’intuizione intorno al valore che le cose hanno sotto l’aspetto di diritto e di dovere, di bene e di male; contiene il discernimento e, soprattutto, la stima sul valore della legge e la coscienza della sua obbligazione morale. Senza questo senso giuridico è più o meno inutile esistano leggi. Esso è come l’anima ed il criterio dell’ordine giuridico. Senza la coscienza della legge, la legge muore.

2) I mezzi per redigere, applicare la legge e giudicare della sua osservanza, difenderla contro le lesioni. Appaiono qui gli uomini investiti di autorità legislativa, esecutiva, giudiziaria, ossia i capi, gli ufficiali dello Stato e la magistratura con quanto essa suppone e richiede (polizia, tribunali, corpi armati, luoghi di pena, etc.). Se portiamo l’ordine giuridico dal piano nazionale a quello internazionale questi « mezzi » prendono modalità e varietà speciali.

3) Le condizioni della legge. Essa deve essere veramente norma direttiva chiara; deve essere conformata secondo le esigenze della retta ragione, non può quindi peccare contro l’intima armonia delle cose e il buon senso; deve esser per il bene comune, anche se il suo soggetto è qualche persona particolare; deve esser promulgata debitamente da chi ha l’autorità legittima, quindi diversi elementi, che sono insieme costitutivi della legge e sue condizioni, definiscono lo « spirito » nel quale essa va concepita e rispettata. – Che cosa sia il bene comune — norma della legge — è definito dalla natura stessa e dal complesso di umane esigenze, di costumi normali e rette aspirazioni che la rivelano; ha quindi una presentazione obbiettiva, non è oggetto di arbitrio. Se questo spirito fosse pervertito, se molti credessero alla legge irrazionale e al gesto di puro arbitrio, se il bene comune fosse definibile nella sua sostanza a capriccio, a seconda dei gusti e delle tesi interessate, che cosa si salverebbe dell’ordine giuridico? Nient’altro che l’apparenza. Con ciò s’arriva a vedere che l’ordine giuridico ha l’ultimo suo appoggio in una chiarezza e sodezza profonda di idee sane, provate, dimostrate, umane, ispirate, al pretto buon senso. Ossia: l’ordine giuridico suppone una normalità morale nel pensiero e nel costume. – Le considerazioni che seguono possono essere riguardate come indicazioni d’altri elementi effettivi dell’ordine giuridico in concreto.

La sorgente dell’ordine giuridico

Il centro dell’ordine giuridico è la legge. La sorgente di quello è dunque la sorgente di questa. Donde deriva la legge? Per il diritto naturale — ce ne siamo già occupati — la risposta è ovvia: sorgente è Dio, mezzo rivelatore la natura. Ma, e per il diritto positivo? Sono gli uomini. – Donde traggono essi il potere di fare la legge? Ancora: dal diritto di natura in quanto questo esige e pone famiglia, società, autorità. La sorgente ultima della legge in quanto norma obbligante, anche nel diritto positivo, è Dio. – Vedremo tra poco non potersi dare altra concezione per sostenere la legge. Essa vi acquista una maestà potente e serena.

L’obbligazione morale e l’ordine giuridico

La dote più interessante della legge — anche la più necessaria — è che essa genera una obbligazione di coscienza. L’ordine giuridico è essenzialmente poggiato su questo mondo interiore, su questo vincolo profondo Senza di esso non esisterebbe un vero ordine giuridico, ma solo un ordine meccanico, coattivo. Tutti vedono che nell’ordine giuridico si parla all’intelletto e alla volontà, nei quali soltanto ha senso il diritto e il dovere; esso spinge cioè ad un piano morale, impone ed ottiene ordinariamente per una via che non è quella della mozione meccanica e della costrizione violenta. – Che è questa obbligazione morale di coscienza senza della quale è praticamente nullo l’ordine giuridico? Essa è un vincolo indeclinabile, morale e non fisico, che esige l’obbedienza al di fuori di qualsiasi controllo e sanzione esterna. È essa un puro fatto psicologico od è una realtà? Nel primo caso si riduce a qualcosa di immanente di cui la persona può essere l’arbitra: bisognerebbe trattarla come una malattia, una fisima. Nel secondo caso, per esser cioè qualcosa di veramente obbligante, chiama in causa una Realtà esterna e trascendente. – Vediamo meglio di che è composta questa obbligazione morale nell’anima dell’uomo. C’è la percezione forte di una Superiorità della quale non ci si sottrae. Tale Superiorità è sentita presente, profonda, capace di imporsi; soprattutto è sentita nell’intimo, per quanto perfettamente distinta. Sentirsi vincolato suppone sempre una « alterità ». Questa Superiorità potente, presente, attingente l’intimo forte, che solo così crea il senso dell’obbligazione, se è reale, è solo Dio. Se non si può pensare a Dio e non è reale ma chimerica, non meno chimerica è l’obbligazione di coscienza; crolla tutto l’ordine giuridico. Chiunque comanda, se non appella a Dio, deve contare per l’ubbidienza o sulla debolezza, o sulla ignoranza, o sulla suggestione, o sulla vigliaccheria, o su tutte queste cose insieme.

Caratteristiche dell’ordine giuridico

L’ordine giuridico vive di un mondo interiore più ancora che del mondo esterno, e questo s’appoggia a Dio. L’ordine giuridico o ha una base religiosa o è una servitù imposta agli uomini. L’ordine giuridico ha per centro la legge, per questo ne mutua in qualche modo le caratteristiche. La legge, anche umana, è riflesso della legge Eterna che è Dio; per questo, in una forma certo solo analogica ossia limitata e parziale, ne mutua alcuni tratti solenni. La legge, nel suo nucleo naturale, è immutabile, come è immutabile l’ordine divino. Anche la legge positiva è di per sé perpetua. La legge è universale: in ciò sta l’esser uguale per tutti. La legge ha qualcosa di trascendente in quanto è oltre le persone e tutti i privati interessi, come quella che si appoggia all’autorità derivata da Dio e solo serve al bene comune. Ancorata a sostegni solenni, essa acquista una maestà che ispira a tutto l’ordine giuridico un senso di contegno, di misura e di responsabilità, avvolgendolo in un grave e criteriato riserbo.  La legge, per la sua distinzione tra naturale e positiva, ha, colla immutabilità della prima e colla contingenza della seconda la possibilità di una rotazione e di un adattamento nella continuità: non quindi effimera e neppur vitrea. Può servire tutti i tempi senza staccarli violentemente l’uno dall’altro. Per le sue gravi caratteristiche la legge non si improvvisa mai; per la sua universalità ha bisogno di adattarsi a tutti, quindi di sorgere (allorché è positiva) da tutta l’intelligenza, tutta la ponderazione, tutta l’onestà, tutta l’esperienza; per la sua stabilità esclude l’abuso del semplice provvedimento, del decreto legge, non va ad esperimenti, a strattoni, a sbalzelloni; per il suo stesso valore non può essere moltiplicata e spinta alla faciloneria pletorica, tomba della serietà, dell’utilità e del prestigio. In antagonismo si leva la visione di un ordinamento in cui il senso giuridico rimane per forma, mentre è svuotato nella sostanza; in cui tutto è tentativo, estro, arbitrio, frenesia e finalmente rovina. L’ordinamento giuridico si raccoglie invece in linee interiori austere; difende e si difende dalle brillanti false e fatali incrostazioni di fantasie sbrigliate, tese all’irrazionale, al soggettivo, al chimerico e, più facilmente, al morboso. La storia contemporanea è in grado di documentare tristemente la verità di tutto questo.

3. – Nell’ordine giuridico sta la soluzione dei gravi problemi

L’abbiamo già detto: il reiterato, accorato appello del Papa in favore dell’ordine giuridico non è solo un’accentuazione da giurista. Anche se non tutto è detto esplicitamente, questo costante puntare il dito verso quella parte, ha il preciso valore di indicare qualcosa di grande, non solo, ma di indicare che in seno all’ordine giuridico va ricercato il vero principio equilibratore della vita interna nazionale. Ci pare che in questo gesto stia forse il punto saliente dell’intero Messaggio. E non si tratta solamente di un gesto, perché l’analisi così profonda delle qualità dell’ordine giuridico contiene precise indicazioni sui frutti; questi a lor volta costituiscono una intera concezione teorica e pratica del compaginamento sociale e politico. Pur essendo netto in questo concetto centrale, il pensiero del Papa — per ben ovvie ragioni — è molto discreto. Esso vuole affermare senza condannare; la verità non vuol sopprimere la paternità. Sicché il dettaglio, la determinazione ultima di questa indicazione possente è lasciata all’esegesi dell’attento ed intelligente ascoltatore. Le considerazioni che seguono sono in ordine ad applicare con pienezza il pensiero del Papa, nonché ad appoggiare veramente l’importanza centrale che Egli annette all’ordine giuridico.

Il problema politico dei nostri tempi

Problema politico è quello sul come reggere la società moderna, questa specie di ragazzo in genere indisciplinato e qualche volta contumace, torbido, lazzarone e falso. Reggere, comandare, anche per chi agogna al potere, non è davvero un gioco. Anche se la si vuol riguardare come un carro lussuoso pei propri trionfi, questa insidiosa compagine può sempre esser minata, travolgere, schiacciare. Un tempo, sotto questo punto di vista, il problema politico era meno grave, meno penoso e più circoscritto. Minori, più difficili, più frammentari, meno complessi i rapporti fra gli uomini, era troppo arduo si stringessero in fascio temibile le forze della irragionevolezza e della anarchia. I veicoli conducenti l’errore, la sobillazione, il contagio, il male esempio erano più ridotti ed incomparabilmente più lenti. La scienza di organizzazione ed orchestrazione delle manifestazioni civili e soprattutto della buona fede, della mala fede, della ignoranza, della anormalità, della vigliaccheria e della cretineria, in fondo non esisteva. C’è altro. Se stabiliamo un confronto tra il nostro secolo e, ad esempio, il secolo antecedente, dobbiamo pur rilevare che il costume morale è declinato e che il processo di disorganizzazione del pensiero e della vita, iniziato dall’umanesimo pagano e della pseudo-riforma protestante, ha fatto notevoli progressi coi bei risultati che ognun vede. Il senso cristiano insegnava una forza interiore (e la sussidiava coi suoi mezzi soprannaturali), nella quale soltanto erano contenute concupiscenze di orgoglio ed egoismo di sensualità, che dilagando poi nel costume privato e pubblico sovvertono profondamente e l’uno e l’altro. Nei quali, la magniloquenza farisaica e la retorica vuota servono niente più e niente meno del Kantiano imperativo categorico. Gli animi sono aperti sinistramente a tutte le sobillazioni del proprio comodo; subiscono il fascino della divisione, dell’antagonismo, del chimerico e dello strano per spingere il tutto alla passionalità partigiana e reazionaria. Tutti gli errori del passato ribollono nei sotterranei del mondo come fenomeni di un sinistro plutonismo, che può ad ogni momento innalzare pennacchi di fumo e rovesciare lapilli e lave. Le tossine del peccato portano la maledizione di una spaventosa setticemia. È il marasma senile di una vita superbamente costruita nella vantata oblivione dei diritti eterni e del soprannaturale dono di Cristo. I bubboni di quella invecchiata ed avvelenata costruzione si chiamano: odio, guerra, morte. La sola scienza esalta e non calma; la tecnica esaspera e non lenisce; noi al 1943 possiamo dire che le più audaci esperienze, quelle che ebbero tutto favorevole per tutto fare, sono ormai o di fatto o potenzialmente svuotate dopo (alla più lunga) un quarto di secolo. La Russia che non fu mai veramente quella di Marx, non è più quella di Lenin e forse neppure più quella di Stalin. Quanto agli altri esperimenti… la cosa è anche più evidente. Su questo straordinario dato di fatto, che ha il potere di far tremare le più ardite chimere e i più audaci sogni, è d’uopo si fermino le intelligenze, per considerare con verità ed onestà. – Questo stato di cose è nel mondo intero, ma accentua i suoi effetti rovinosi là ove è minore la maturità politica e dove lo stesso temperamento è più incline alle manifestazioni irriflessive e torbide. Il tutto, sarà potenziato dalla sensibilità che segue alle guerre e ai dolori immani, sensibilità esasperata, ammalata, capricciosa, estrosa, incontrollabile. Questa è la vera impostazione de’ problema politico del domani. È con un sentimento indecifrabile, ma nel quale fa capolino l’apprensione e l’incredulità, che si guarda ai futuri responsabili dei poteri. Essi si chiederanno: ma come possiamo contenere nell’ordine e nella ragionevole evoluzione il popolo; come affrontiamo una simile marea; come dominare tanti istinti scatenati?

Guardare all’ordine giuridico

Il problema politico permane grave. Ma per quanto possa esser di tale gravità non sarà mai un rimedio serio ed efficace, ricorrere a violazioni della natura. Essa si vendica. La socialità è insita per natura negli uomini; essa ha istinti il cui punto di incontro è formato dalla convivenza civile. Questa a sua volta ha da essi fisionomia ben definita: deve completare l’uomo e deve fondere tra loro gli uomini. Una soluzione del problema politico che riduca anziché completare, che metta l’uomo contro l’uomo anziché unire, è soluzione innaturale, violenta, effimera, fatale. – Rimane una via: la soluzione del problema politico, occorre cercarla in ciò che è naturale, ossia nei mezzi che la società ha naturalmente. Tale lapalissiano principio è evidente e semplice quanto la fatale esperienza del suo contrario. Non farò mai vivere un uomo se gli dico: togliti il tuo polmone, quello che t’ha dato natura; che io te ne dono uno brevettato d’acciaio. Certi sistemi sono dipinti esattamente in questa immagine. Ma la società vive solo con polmoni naturali. Quali dunque sono gli elementi naturali, i primi e forse i soli, nei quali la società può sperar di risolvere il suo terribile problema politico? La società è cospirazione di uomini liberi; essa poggia dunque sugli elementi per cui uomini liberi s’uniscono tra loro. Tali sono l’autorità, i diritti, i doveri, la cui azione si sviluppa anzitutto e soprattutto mediante intelletto e volontà, cioè per via « morale ». Tutti gli altri elementi organizzativi sono l’appoggio materiale dell’autorità dei diritti e dei doveri. Ma: autorità da cui emana la legge positiva ed in cui si dettaglia quella naturale, diritti e doveri creati, fissati e tutelati dalla legge, costituiscono appunto l’ordine giuridico. – Sicché la risoluzione del problema politico, tanto quanto va cercata nell’ambito della natura e fuori dell’artificio, altrettanto si inquadra nell’ordine giuridico. Che significa ciò in pratica? L’ordine giuridico in concreto l’abbiam descritto sopra: esso comprende anche tutti i mezzi e tutti gli strumenti della legge. La risoluzione naturale del problema politico sta nel trasferire all’ordine giuridico, legge e suoi elementi sussidiari, quella stima, quella fiducia, quella potenza, quel valore che si è cercato di dare allo Stato nello Stato, ecc. Ciò significa:

1. Invece dell’esaltazione di ideologie misticoidi, creare il senso morale e il rispetto della legge.

2. Dare alla ponderata, legittima e cosciente elaborazione della legge, quanto si può tentar di demandare a iniziative personali, subitanee, incontrollate.

3. Trasferire il processo delle giuste e necessarie notazioni dalla incomposta dinamica di partito all’uso della serena ed universale opinione pubblica in quanto può esser informatrice ed ispiratrice della legge e, più ancora, agli organi tecnici, rappresentativi, legislativi, in una severità che escluda precipitazioni, personalismi e avventure.

4. Riportare l’incombenza di sorvegliare e tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai pubblici ed onesti mezzi, agli organi di polizia che agiscono nella sfera della legge e nel fondamentale rispetto dei cittadini, senza alcuna violenza al loro pensiero, alla loro coscienza ed alla loro dignità.

5. Riportare l’azione dei cittadini sul terreno del chiaro e rispettato uso dei loro onesti diritti, attraverso gli organi definiti dalla legge; al di fuori degli abusi di gerarchia, di partito, di espediente traverso, di sopraffazione occulta, di asservimento di enti sociali o sedicenti tali, a privati interessi, di delazione e, soprattutto, fuori dell’aborrito costume di ricattare in politica colla calunnia, la mistificazione e la violenza.

6. Riportare tutta la responsabilità delle azioni giudiziarie alla legittima magistratura, che agisca nella luce della legge e non negli oscuri corridoi di partito.

7. Trasferire, quando occorra, per l’ordine e il risanamento del contegno sociale, ogni forza coattiva, ogni missione energica, da qualsiasi formazione militare partigiana all’esercito o comunque a rappresentanti armati del pubblico potere, perfettamente apolitici.

8. Potenziare nella loro funzione, magari aumentandoli ove occorra, tutti questi organi agenti nell’orbita della legge. Essi rispondono a tutte le esigenze e sono in grado di liberarsi dalle fatali debolezze. Insomma la fiducia e la forza deve essere trasferita da questa parte, ove non si contamina di interesse passionale e personalistico, ove, nella severa dignità della legge tutto rimane intento al bene comune. Il mondo non vive di spettacoli e neppur di vicende or comiche or tragiche, ma sempre altisonanti. Ritrova sempre nelle vecchie risorse il farmaco della sua vecchiaia.

Applicazioni

C’è senza dubbio il bisogno di una evoluzione: l’economia non è sana, la situazione sociale non è giusta. Sono tre i modi nei quali può attuarsi la onesta e seria evoluzione: uno Stato nello Stato, la rivoluzione, ossia la piazza, l’ordine giuridico. Il primo finisce coll’essere di necessità una negazione del bene comune. Come è possibile attui efficacemente e durevolmente una evoluzione verso il miglior bene comune? Il secondo è violento. La violenza dà sfogo alla passione e non alla ragione; simpatizza più con le allucinazioni che con le larghe e sicure visioni; è per natura sua unilaterale, sì da infilare con facilità vicoli ciechi; ama più distruggere che costruire, più l’avventura che il metodo; è guidata dall’odio misticoide e si esaurisce in stanchezze di cui beneficiano i profittatori, gli arrivisti e i tiranni. Ordinare il mondo è frutto di intelligenza e di moralità, non dei colpi di forza. La storia dimostra che se le rivoluzioni possono accelerare la fine di situazioni cattive, a conti fatti, lavorano molto più in perdita che in guadagno. Come tutte le cose cui manca il senno, la rivoluzione è sempre bestiale. La piazza poi non esprime mai il bisogno e il pensiero del popolo; del popolo, che è tale quando sta a casa sua tra sollecitudini e affetti domestici, al lavoro tra l’emulazione e il godimento dei frutti sudati, nell’ordinaria serenità dell’esistenza, nella lucidità del sano criterio e del buon senso. La piazza esprime solo l’accozzaglia che non ragiona, che si guida coll’istinto, anzi coi peggiori istinti e che è supinamente guidata da tribuni e, più ancora, da occulti diabolici mestatori. La piazza è feconda di vittime, non di leggi. – Quello che passa attraverso i mezzi descritti fin qui, vi assorbe il personalismo, l’interesse privato, l’impeto irragionevole, la partigianeria. Con tutto ciò non si fa né società né civiltà. Per una giusta evoluzione non rimane che l’ordine giuridico. In esso le mutazioni avvengono colla legge, non coll’arbitrio e gli incomposti strattoni dello zelo inconsiderato e della precipitazione; la legge a sua volta sorge da una trafila di forze intellettuali concorrenti ed organizzate, che via via limitano l’errore, le sconvenienze e filtrano gli interessi particolari, i personalismi. La legge diviene ferrea norma, oltre ogni discussione ed iniziativa privata, della magistratura e degli ufficiali dello Stato. Essa ha una procedura anche nella sua applicazione, tale da far sbollire gli impeti e ridurre al minimo l’errore sulle circostanze di fatto. Essa ha, per la sua impersonalità, la calma necessaria a discernere, conciliare i diritti e, nel caso di evoluzione, liquidare il passato senza ingiustizie, inutili amarezze e troppo violenti trapassi. – Non si comprende che l’incarico delicatissimo del bene comune, della tutela del diritto, ossia degli uomini, debba esser affidato a specie di comitati sorti dalla strada, a conventicole di fanatici, a clubs ove in fondo non si fa differenza tra il divertimento ed il gioco politico, a piccoli ras dalla voce tonante e dalla nessuna competenza, con i caratteri della occasionalità, dell’estro, della mutazione e della spensieratezza. In questi sistemi possono esserci persone degne e di buona fede, ma l’ambiente è generalmente più forte di loro e delle loro buone intenzioni, appunto perché è « ambiente », fatto di persone e di cose anonime, senza un filtro delle passioni umane, sufficientemente spersonalizzato e preso da incantesimi misticoidi. L’ordine giuridico è obbiettivo, non soggettivo nel senso che, per la sua fisionomia, agisce oltre l’interesse personale.

L’ordine giuridico e la evoluzione del domani

Dopo la guerra ci sarà trisma di popoli, rotazione di mentalità, trauma psichico. Tutto ciò aggiunto alla dolorosa maturazione di molte esperienze nel periodo pre-bellico e bellico significa evoluzione della società. È infantile pensare che si sarà al punto di prima. Questa evoluzione deve venir assolutamente sottratta alle passioni, all’ignoranza, all’imbroglio e all’avventura. Essa dovrà colpire i nuclei che sono la vera causa della esagerazione capitalistica. Alcuni dei nuclei visibili, forse i principali, stanno o in leggi superate o in carenza di leggi. Facciamo un esempio. La società anonima è un capolavoro se la si considera dal punto di vista puramente economico: ha una fungibilità meravigliosa. Non è altrettanto dal punto di vista sociale per una ragione molto semplice: al possessore del cinquantuno per cento delle azioni aggiudica la capacità di manovra del cento per cento. È uno squilibrio, fonte principale degli accentramenti. Il domani dovrà preoccuparsi di questa riforma legislativa, che tolga anche i più lontani intralci alla giustizia sociale. L’eventuale partecipazione temperata agli utili, intesa come elemento della stessa giustizia sociale, le modalità di contributi per dare al lavoro quanto ha il diritto di attendersi, dovranno essere fissati per via legislativa. Lo stesso dicasi per nuove forme di cooperativa, di condominio, di iniziativa, nonché per tutte le provvidenze atte a garantire una più fluida circolazione della ricchezza. Da sistemazione di tutti questi punti su cui si attuerà l’evoluzione può esser fatta a calci o in modo umano. Farla a strattoni, senza filtri di ponderazione, in balia dell’entusiasmo accordandole a «Movimenti » più o meno disciplinati mentalmente, è farla a calci. Il mondo non si governa così. – Il « modo umano » è quello della esperienza, della ponderazione, della riprova e, infine, della verità e giustizia secondo la disciplina della logica e nella tutela degli interessi personali: è quello insomma dell’ordine giuridico. – Gli stadi dell’evoluzione potrebbero temporaneamente esigere che certe attività industriali vengano sottratte alla iniziativa ed all’interesse privato: ciò non potrà avvenire per imposizioni di forza e reazioni tribunizie. Anche qui dobbiamo partire dal principio purtroppo dimenticato, che è l’ordine quello che salva le istituzioni. Ora la misura in tali provvedimenti, si ha quando tutto passa attraverso il filtro dell’ordine giuridico. In tale ipotesi quello che è fatto per legge è sacro, quello che è sacro per legge è nel dominio pubblico; è esso, non il favoritismo di parte, il criterio per giudicare; è in esso che è possibile appellare, protestare, insorgere senza dover rimaner schiacciati sotto il tenebroso maglio di forze cieche e di tirannie inafferrabili. È solo nell’ordine giuridico inviolato che rimane questa chiarezza, questa possibilità e libertà di appello, questa capacità di difesa, e lo è solo in esso poiché solo esso è completo e impersonale. La caratteristica di qualunque ordine giuridico è che l’azione dei cittadini non ha né norme, né diritti inderogabili. Solo l’ordine giuridico, persino fosse inquinato da leggi inique, ha la capacità di mettere un « limite », giacché l’iniquità legale dovrebbe sempre essere fatta legalmente, dovrebbe essere in grado di giustificare il proprio operato e urto ciò è ben altra cosa dal puro arbitrio. – L’ordine giuridico è tutt’altro che ripugnante colle evoluzioni razionali; solo garantisce ad esse di non venir trasformate in pazzia ed in strumenti di tirannia. La partecipazione agli utili, il controllo sulle sorgenti della ricchezza, magari qualche onesta remora messa in tali sorgenti allo scopo di far defluire li benessere in modo più giusto, sono altrettante questioni degne di studio ed alle quali, per i motivi ormai ripetuti, si può dare soluzione degna solo in sede di ordine giuridico.

Conclusione

Guardiamo in scorcio questo grande ordine giuridico. L’analisi condotta fin qui lo permette agevolmente. L’ordine giuridico è (quanto ciò può venir realizzato nelle cose umane) esente di per sé dallo spirito di parte, dall’interesse particolare, dal pregiudizio soggettivo, dalla foga sentimentale e passionale, dalla sbrigativa contingenza degli estri; è quindi il solo capace di tutelare adeguatamente il bene comune, senza del quale non esiste la società umana. – L’ordine giuridico, basato come è completamente su chiare norme legislative escludendo ogni altro rimedio d’arbitrio e di fortuna, stabilisce dei punti fermi, dei confini definiti e irremovibili alla libertà e al dovere. Permette quindi ad ogni uomo di sapere quanto può e quanto non deve, senza improvvisi arresti, senza contraddizioni, senza imboscate e ricatti. Dà, in questa certezza dei propri margini, la possibilità di disporre di sé nel vero spirito sociale; dà insomma il respiro alla dignità dell’uomo libero eppur sottomesso alle leggi. Dove l’ordine giuridico non impera, non si sa mai quello che si deve, poiché per una superficiale esigenza possono valer nulla tutti i codici e può essere invece spaventevole dovere l’ossequio al più sciocco ed inconfondibile capriccio dell’ultimo uomo investito di qualche autorità. L’ordine giuridico per il suo procedimento « filtrato » nel fare ed applicare la legge, per la fermezza che gli deriva dalla sua impersonalità sta tra due estremi di prudenza e di forza che gli permettono di non dover chiedere cento per aver uno, di non dover spaventare e terrorizzare; che gli permettono insomma di essere discreto. Ossia: non esagera. – La discrezione dell’ordine giuridico è degna d’essere attentamente considerata. Equivale alla negazione di una autorità vera e rabbiosa, in quanto lascia il ragionevole e non esagerato margine alla persona ed alle istituzioni, perché liberamente dispongano di sé, possano legittimamente reagire, difendersi e porre quegli atti, che, senza ingiuria al diritto, evitino il cristallizzarsi di situazioni sorpassate e preparino le necessarie e giuste rotazioni di cose. La discrezione dell’ordine giuridico lascia il passaggio per cui non si è in prigione, ma si può reagire alle eventuali corruzioni dell’ordine stesso. È per questi che solo un regime impregnato di ordine giuridico può curarsi radicalmente e ringiovanire senza tragedie, guerre e rivoluzioni. È per questo che solo nel vero ordine giuridico si evita la cristallizzazione senza cadere in dinamismi forsennati e deleteri. È per questo che se un regime ha degli errori, è basato magari su ideologie imperfette, ma ha e mantiene sano ad ogni costo l’ordine giuridico, può ancora raddrizzarsi, convertirsi e salvarsi. – Riteniamo che tutte queste considerazioni possono far intendere perché il Papa abbia richiamato con tanta forza l’attenzione del mondo sull’ordine giuridico. Bisogna uscire dalla teatrale mentalità che per ordinare lo « Stato » occorra proprio trovare qualcosa di estremamente nuovo, estremamente originale, estremamente strano. La cosa che si deve ordinare — il mondo — è assai vecchia, ha tutti i suoi vecchi costumi, ma ha pure mi vecchio tesoro sempre nuovo, cui occorre attingere: il patrimonio di luce naturale, che il Creatore gli ha rimesso in dotazione allorché l’ha fatto.

LA RICOSTRUZIONE DELLA VITA SOCIALE (5)