Tutto quanto il “Syllanus” degli errori condanna, è oggi attualità tenacemente proposta dalla setta vaticana del “novus ordo”, la setta che usurpa il gregge dei fedeli e tutto ciò che appartiene alla Chiesa di Cristo, la Chiesa UNA, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana. Non ce n’è uno tra gli 80 articoli che non sia stato ribaltato, non c’è errore che non venga oggi approvato con entusiasmo. Basta questo unico documento magisteriale per rendersi conto dell’inganno funesto nel quale sono caduti, e si ostinano a rimanere con colpevole ignoranza, coloro che si reputano cattolici perchè freuentano sacrilegamente riti blasfemi. E allora: o la Chiesa è quella del Syllabus, o è quella della “setta vaticana” … una terza possibilità non esiste: l’una è Chiesa di Cristo-RE, l’altra è obbligatoriamente sinagoga di satana. O Vicario di Cristo è Pio IX, o l’altro [anzi gli “altri”, i due “sepolcri imbiancati”] è/sono vicario di satana: non c’è altra soluzione, escludendo le ridicole ed eretiche tesi [assolutamente mai contemplate dalla retta teologia cattolica, dalla tradizione apostolica o dal Magistero pontificio] gallicano-fallibiliste, sedevacantiste, feeneyste, o cassiciache, e chi più ne ha …. [ma si sa che per il demonio ci sono tante “verità” contrastanti tra loro, scimmiottamento e parodie dell’unica VERITA’!]. Pertanto chi ha ancora qualche dubbio, si faccia animo e coraggio, respiri forte, con calma, conti fino a tre, dica un salmo di lode al vero Dio Sabaoth e legga attentamente!
«SYLLABUS»
SILLABO DEGLI ERRORI PRINCIPALI DEL NOSTRO TEMPO
CONTENUTI NELLE ALLOCUZIONI CONCISTORIALI,
NELLE LETTERE ENCICLICHE
E NELLE ALTRE LETTERE APOSTOLICHE
DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO PIO PP. IX
I.
PANTEISMO, NATURALISMO E RAZIONALISMO ASSOLUTO.
1. Nessun supremo, sapientissimo e provvidentissimo Nume divino esiste distinto da questa universalità di cose, e Dio altro non è che la natura stessa delle cose e perciò soggetto a mutazioni, e diventa Dio realmente nell’uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio, ed hanno la stessissima sostanza di Dio; ed un’identica cosa è Dio con il mondo, e per conseguenza lo spirito con la materia, la necessità con la libertà, il vero col falso, il bene col male, e il giusto con l’ingiusto.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
2. Devesi negare ogni azione di Dio sugli uomini e sul mondo.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
3. L’umana ragione, senza tener verun conto di Dio, è l’unica arbitra del vero e del falso, del bene e del male, e legge a se stessa, e con le naturali sue forze basta a procacciare il bene degli uomini e dei popoli.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
4. Tutte le verità della religione derivano dalla forza ingenita dell’umana ragione, quindi la ragione è norma precipua, per cui l’uomo possa e debba conseguire la cognizione di tutte le verità di qualsiasi genere.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Epist. Encicl. Singulari quidem, 17 marzo 1856.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862
5. La divina rivelazione è imperfetta e perciò soggetta a un continuo e indefinito progresso, che corrisponde al progresso dell’umana ragione.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
6. La fede di Cristo urta la ragione; e la rivelazione divina non solo non giova a nulla, ma nuoce altresì al perfezionamento dell’uomo.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862,
7. Le profezie ed i miracoli esposti e narrati nelle Sacre Scritture sono invenzioni poetiche, e i misteri della fede cristiana sono la somma delle investigazioni filosofiche; nei libri dei due Testamenti si contengono invenzioni mitiche, e lo stesso Gesù Cristo non e che una mitica finzione.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
II.
RAZIONALISMO MODERATO.
8. Equiparandosi la ragione umana alla stessa religione, perciò le discipline teologiche si hanno da trattare come le filosofiche.
Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 dicembre 1854.
9. Tutti i dogmi indistintamente della religione cristiana sono oggetto della scienza naturale, ossia della filosofia; e l’umana ragione, storicamente soltanto coltivata, può in virtù delle proprie forze e principi naturali giungere alla vera scienza di tutti i dogmi anche i più reconditi, purché questi dogmi siano stati proposti come oggetto alla stessa ragione.
Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1862.
Epist. ad eundem Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
10. Altro essendo il filosofo ed altra la filosofia quegli ha diritto e dovere di sottomettersi a quell’autorità che egli medesimo abbia provata vera; ma la filosofia non può né deve sottomettersi a veruna autorità.
Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1862.
Epist. ad eundem Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
11. La Chiesa non solamente non deve metter bocca giammai in filosofia, ma deve anzi tollerare gli errori della filosofia medesima e lasciare che da se stessa si corregga.
Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1882.
12. I decreti della Sede Apostolica e delle Romane Congregazioni impediscono il libero progresso della scienza.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
13. Il metodo e i principi coi quali gli antichi Dottori scolastici coltivarono la Teologia non corrispondono alle esigenze dei tempi nostri e al progresso delle scienze.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
14. La filosofia vuolsi trattare senza avere nessun riguardo alla rivelazione soprannaturale.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
N.B. Col sistema del razionalismo combinano in gran parte gli errori di Antonio Gunther condannati nella lettera al Card. Arcivescovo di Colonia: Eximiam tuam, del 15 giugno 1847, e nella lettera al Vescovo di Breslavia: Dolore haud mediocri 30 aprile 1860.
III.
INDIFFERENTISMO E LATITUDINARISMO.
15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione, che, col lume della ragione, reputi vera.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1831.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
16. Gli uomini nel culto di qualsiasi religione possono trovare la via dell’eterna salute e l’eterna salute conseguire.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846
Alloc. Ubi primum, 17 dicembre 1847.
Epist. Encicl. Singulari quidem, 17 marzo 1856.
17. Almeno si deve sperare bene dell’eterna salute di tutti quelli, che affatto non si trovano nella vera Chiesa di Cristo.
Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 dicembre 1854.
Lett. Apost. Quanto conficiamur, 17 agosto 1863.
18. Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della medesima vera religione cristiana, nella qual forma, del pari che nella Chiesa cattolica, è dato di piacere a Dio.
Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849
IV.
SOCIALISMO, COMUNISMO, SOCIETÀ CLANDESTINE,
SOCIETÀ BIBLICHE, SOCIETÀ CLERICO-LIBERALI.
Tali pestilenze sono condannate più volte e con gravissime espressioni nella Lettera Enciclica Qui pluribus, 9 novembre 1846; nell’allocuzione Quibus quantisque, 20 aprile 1849; nella Lettera Enciclica Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849; nell’Allocuzione Singulari quadam, 9 dicembre 1854; nella Lettera Apostolica Quanto conficiamur, 17 agosto 1863.
V.
ERRORI SULLA CHIESA E I SUOI DIRITTI.
19. La Chiesa non è una vera e perfetta società completamente libera, né ha diritti suoi propri e permanenti a lei conferiti dal suo divino Fondatore; ma spetta alla civile potestà definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti dentro i quali possa esercitare i medesimi diritti.
Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 dicembre 1834.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
20. L’ecclesiastica potestà non deve esercitare la propria autorità senza il permesso ed il consenso del civile governo.
Alloc. Meminit unusquisque, 30 settembre 1861.
21. La Chiesa non ha potestà di definire dogmaticamente che la religione della Chiesa cattolica è la sola ed unica vera religione.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
22. L’obbligazione da cui sono assolutamente legati i maestri e gli scrittori cattolici, si restringe a quelle cose soltanto, che dall’infallibile giudizio della Chiesa vengono proposte a credersi da tutti come dogmi di fede.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
23. I Romani Pontefici e i Concili ecumenici oltrepassarono i limiti della loro potestà, usurparono i diritti dei principi, e sul definire eziandio le cose di fede ed i costumi errarono.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
24. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, ne alcuna potestà temporale diretta o indiretta.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
25. Oltre la potestà inerente all’episcopato, vi è altra temporale potestà, data dal civile governo o espressamente o tacitamente concessa, e quindi revocabile a talento del medesimo.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
26. La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e di possedere.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
Epist. Encicl. Incredibili, 17 settembre 1863.
27. I sacri ministri della Chiesa e lo stesso Romano Pontefice si debbono al tutto rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
28. Non è lecito ai Vescovi senza il permesso del governo promulgare neppure le stesse Lettere Apostoliche.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
29. Le grazie concesse dal Romano Pontefice si debbono ritenere per nulle, se non furono implorate per organo del governo.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
30. La immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal diritto civile.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
31. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano civili, siano criminali, si deve assolutamente sopprimere, anche non consultata e reclamante la Sede Apostolica.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
32. Senza veruna violazione del diritto naturale e dell’equità si può abrogare l’immunità personale, con cui i chierici sono esonerati dal peso di subire e di esercitare la milizia. Simile abrogazione poi è domandata dal civile progresso massimamente in una società costituita a forma di più libero regime.
Epist. ad Episc. Montisregal. Singularis Nobisque, 29 settembre 1864.
33. All’ecclesiastica potestà di giurisdizione non appartiene esclusivamente per proprio ingenito diritto, dirigere l’insegnamento delle materie teologiche.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
34. La dottrina d coloro, che pareggiano il Romano Pontefice ad un Principe libero e operante nella Chiesa universale, è dottrina che prevalse nel medio evo.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
35. Nulla vieta, sia per sentenza di qualche Concilio generale, sia per fatto di tutti i popoli, che il Supremo Pontificato, dal Vescovo di Roma e da Roma stessa, si trasferisca ad altro Vescovo e ad altra città.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
36. La definizione del Concilio nazionale non ammette verun’altra disputa, e la civile amministrazione può esigere la cosa a questi termini.37.Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
37. Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto divise dall’autorità del Romano Pontefice.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
Alloc. Jamdudum cernimus, 1S marzo 1861.
38. I soverchi arbitrî dei Romani Pontefici produssero la divisione della Chiesa in orientale ed occidentale.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
VI.
ERRORI INTORNO ALLA SOCIETÀ CIVILE
CONSIDERATA IN SE STESSA
E NEI SUOI RAPPORTI CON LA CHIESA.
39. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto tale che non ammette confini.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
40. La dottrina della Chiesa cattolica è avversa al bene e ai vantaggi dell’umana società.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
41. Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele, compete un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta non solo il diritto noto col nome di exequatur, ma altresì il diritto d’appellazione, che chiamano ab abusu.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
42. Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
43. Il potere laicale ha autorità di rescindere, interpretare e annullare le solenni convenzioni, ossia concordati, intorno all’uso dei diritti spettanti all’ecclesiastica immunità stipulata con la Sede Apostolica, e non solo senza il consenso di questa, ma non ostante eziandio le sue proteste.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
44. L’autorità civile può immischiarsi delle cose concernenti la religione, i costumi e il regime spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori della Chiesa pubblicano per loro uffizio a regola delle coscienze; ed anzi può decretare sopra l’amministrazione dei Santi Sacramenti, e sopra le disposizioni necessarie a riceverli.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
45. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i Seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca verun diritto di altra qualunque autorità diimmischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Quibus virtuosissimis, 5 settembre 1851.
46. Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi negli studi si assoggetta alla civile autorità.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
47. L’ottimo andamento della società civile richiede che le scuole popolari, aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale tutti i pubblici Istituti destinati all’insegnamento delle lettere e delle discipline più gravi, non che a procurare l’educazione della gioventù, siano sottratte da ogni autorità dall’influenza moderatrice o dall’ingerenza della Chiesa, e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell’autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle comuni opinioni del tempo.
Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 luglio 1864.
48. Ai cattolici può essere accetto quel sistema di educare la gioventù, il quale sia separato dalla fede cattolica e dalla podestà della Chiesa, e che riguardi soltanto la scienza delle cose naturali e i soli confini della terrena vita sociale, o almeno se li proponga per iscopo principale.
Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 luglio 1864.
49. La civile autorità può impedire che i Vescovi e i popoli fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
50. L’autorità laica ha per se stessa il diritto di presentare i Vescovi, e può da essi esigere che assumano l’amministrazione delle Diocesi prima di ricevere dalla Santa Sede l’istituzione canonica e le Lettere Apostoliche.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
51. Anzi il governo laico ha diritto di deporre i Vescovi dall’esercizio del pastorale ministero, e non è tenuto ad obbedire il Romano Pontefice nelle cose concernenti l’Episcopato e l’istituzione dei Vescovi.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852,
52. Il governo può di suo diritto commutare l’età stabilita dalla Chiesa per la professione religiosa degli uomini e delle donne, e può intimare a tutte le religiose famiglie di non ammettere veruno senza il di lui permesso alla solenne professione dei voti.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
53. Debbonsi abrogare le leggi spettanti alla sicurezza dello stato delle famiglie religiose, non che ai loro diritti e doveri; anzi il governo civile può prestar mano a tutti quelli che volessero abbandonare l’intrapresa vita religiosa, e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le stesse religiose famiglie del pari che le Chiese collegiate e i benefizi semplici, anche di giuspatronato, e i loro beni o redditi sottoporre ed assegnare all’amministrazione e all’arbitrio della civile potestà.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Probe memineritis, 22 gennaio 1855.
Alloc. Cum sæpe, 26 luglio 1855.
54. I Re e i Principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma di più, nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1551.
55. Si deve separare la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
VII.
ERRORI INTORNO ALL’ETICA
NATURALE E CRISTIANA.
56. Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, né punto è mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di natura, e ricevano da Dio la forza obbligatoria.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
57. La scienza delle materie filosofiche, e dei costumi, del pari che le leggi civili, possono e debbono declinare dalla divina ed ecclesiastica autorità.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
58. Altre forze non debbonsi ammettere fuori di quelle, che sono riposte nella materia, ed ogni regola ed onestà dei costumi collocar si deve nell’accumulare e nell’accrescere per qualsiasi materia le ricchezze, nonché nel contentare la voluttà.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
Lett. Apost. Q&uanto conficiamur, 17 agosto 1863.
59. Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini sono un vuoto nome e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1882.
60. L’autorità non è altro se non la somma del numero e delle forze materiali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
61. La fortuita ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento alla santità del diritto.
Alloc. Jamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
62. Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del “Non intervento“.
Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860.
63. È lecito negare obbedienza ai legittimi Principi, anzi ribellarsi a loro.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Q&uisque Vestrum, 4 ottobre 1847.Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849.
Lett. Apost. Cum catholica, 26 marzo 1847.
64. Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento, quanto qualunque scellerata e criminosa azione ripugnante alla legge eterna, non solamente non è da condannare, ma sibbene torna lecita del tutto, e degna di essere celebrata con comune lode, quando ciò si faccia per l’amore della patria.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
VIII.
ERRORI CIRCA IL MATRIMONIO CRISTIANO.
65. In verun modo si può sostenere che Cristo abbia sollevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
66. Il Sacramento del Matrimonio non è se non un che d’accessorio al contratto e da esso separabile, e il Sacramento medesimo è riposto nella sola benedizione nuziale.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
67. Per diritto di natura il vincolo del Matrimonio non è indissolubile, e in vari casi il divorzio, propriamente detto, può essere sancito dalla civile autorità.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
68. La Chiesa non ha potestà di stabilire impedimenti dirimenti del Matrimonio, ma tale potestà spetta all’autorità civile, per mezzo della quale si hanno da rimuovere gli impedimenti esistenti.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
69. La Chiesa cominciò a creare gli impedimenti dirimenti nei secoli di mezzo, non per diritto proprio, ma usando di quel diritto che aveva ricevuto dal potere civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
70. I Canoni Tridentini, fulminanti la scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di stabilire gli impedimenti dirimenti, o non sono canoni dogmatici, o si debbono intendere nel senso di questa sola ricevuta potestà.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
71. La forma del Tridentino non obbliga sotto pena di annullamento, quando la legge civile prescriva un’altra forma e voglia, con l’intervento di questa nuova forma, render valido il Matrimonio.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
72. Bonifazio VIII fu il primo ad asserire che il voto di castità emesso nell’Ordinazione rende nulle le nozze.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
73. In virtù del semplice contratto civile può sussistere fra cristiani un vero Matrimonio; ed è falso che o il contratto di Matrimonio fra cristiani sia sempre Sacramento, o che nullo sia il contratto, se il Sacramento si escluda.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
Lettera di S. S. Pio Pp. IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
74. Le cause matrimoniali o degli sponsali spettano di loro natura al foro civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
N.B. Qui possono richiamarsi due altri errori intorno all’abolizione del celibato clericale, e alla preferenza dello stato di Matrimonio sopra lo stato di verginità. Il primo fu condannato nella Lettera Enciclica Qui pluribus, 9 novembre 1846, e il secondo nella Lettera Apostolica Multiplices inter, 10 giugno 1851.
IX.
ERRORI INTORNO AL PRINCIPATO CIVILE
DEL ROMANO PONTEFICE.
75. Sulla compatibilità del regno temporale con lo spirituale disputano fra di loro i figli della cristiana e cattolica Chiesa.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
76. L’annullamento del principato civile che possiede la Sede Apostolica gioverebbe assaissimo alla libertà e felicità della Chiesa.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
N.B. Oltre questi errori espressamente notati, altri moltissimi implicitamente se ne condannano nella proposta e difesa dottrina, che tutti i Cattolici debbono fermissimamente ritenere intorno al civile principato del Romano Pontefice. Tale dottrina è splendidamente sviluppata nell’Allocuzione Quibus quantisque, 20 aprile 1849; nell’Allocuzione Si semper antea, 20 maggio 1850; nella Lettera Apostolica Cum Catholica Ecclesia, 26 marzo 1S60; nell’Allocuzione Jamdudum, 18 marzo 1861; nell’Allocuzione Maxima Quidem, 9 giugno 1862.
X.
ERRORI RIGUARDANTI
IL LIBERALISMO ODIERNO.
77. Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto.
Alloc. Nemo vestrum, 26 luglio 1855.
78. Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge, esser lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1552.
79. Infatti è falso che la civile libertà di qualsiasi culto o la piena potestà a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all’aperto qualunque pensiero ed opinione influisca più facilmente a corrompere i costumi e gli animi dei popoli e a propagare la peste dell’indifferentismo.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
80. Il Romano Pontefice può e deve col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà venire a patti e conciliazione.
Alloc. Jamdudum cernimus, 18 marzo 1861.