GIORNI di QUATEMPORA

GIORNI di QUATEMPORA

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Introduzione

 I giorni di “Quattro tempora” sono quattro gruppi separati di tre giorni nella stessa settimana – in particolare, il Mercoledì, il Venerdì, ed il Sabato – grosso modo equidistanti nell’arco dell’anno, che vengono riservati al digiuno ed alla preghiera. Questi quattro serie di settimane-tempora corrispondono ai digiuni delle quattro stagioni. – I giorni di “quatempora” (così chiamati per la consuetudine dei nostri antenati di praticare il digiuno in quei determinati giorni rivestiti di sacco e col capo cosparso di cenere, alimentandosi con dolci cotti sotto la brace) sono il Mercoledì, il Venerdì ed il Sabato della prima settimana di Quaresima, della settimana successiva alla Pentecoste, della terza settimana di settembre (dopo l’Esaltazione della Santa Croce – 14 settembre), e della terza settimana di Avvento (dopo la festa di Santa Lucia – 13 dicembre).  Lo spirito della Chiesa è quello di invogliare i suoi figli, in questi tempi stabiliti, alla preghiera, alla penitenza, alla pratica di opere buone, onde chiedere a Dio che conceda buoni Pastori alla sua Chiesa; il Sabato della settimana di quatempora è il giorno stabilito per l’ordinazione e la consacrazione di novelli sacerdoti al sacro ministero. Nello stesso tempo si chiede la benedizione di Dio sui frutti della terra, e Gli si rende grazie per quelli che si sono già ricevuti.

Source: The Divine Office for the Use of Laity, Volume I, Edition 1806

Le leggi della Chiesa sul digiuno e l’astinenza

 Le norme uniformi per il digiuno e l’astinenza adottate nel 1951 dai vescovi degli Stati Uniti, sono state in qualche modo modificate nel novembre del 1956. La normativa in materia prevede quanto segue:

 ASTINENZA:

1. Ogni individuo dai sette anni di età è tenuto ad osservare le leggi dell’astinenza.

2. L’astinenza completa è da osservarsi il venerdì, il Mercoledì delle Ceneri, il Sabato Santo, e le vigilie dell’Immacolata Concezione e di Natale. Nei giorni di astinenza completa non possono essere utilizzati: la carne e tutti i brodi, gli estratti ed i sughi a base di carne!

3. L’astinenza parziale deve osservarsi nel mercoledì e sabato di quatempora, e alla Vigilia di Pentecoste. – Nei giorni di astinenza parziale, la carne ed il brodo o sugo a base di carne può essere assunto solo una volta al giorno al pasto principale.

Digiuno:

1. Ogni individuo oltre i 21 e sotto i 59 anni di età è anche tenuto ad osservare la legge del digiuno.

2. I giorni di digiuno sono i giorni della settimana di Quaresima, tra cui il Sabato Santo, i giorni di quatempora, la Vigilia di Pentecoste, dell’Immacolata Concezione e di Natale.

3. Nei giorni di digiuno, è consentito un solo pasto completo. – Altri due refezioni senza carne, sufficienti a mantenersi in forza, possono essere assunte secondo le proprie esigenze, ma insieme non dovrebbero eguagliare un altro pasto completo.

4. Le carni possono essere prese al pasto principale in un giorno di digiuno, tranne che il venerdì, il Mercoledì delle Ceneri, il Sabato Santo, e le vigilie dell’Immacolata Concezione e di Natale.

5. Non è consentito mangiare tra i pasti, ma sono permessi alimenti liquidi, compreso il latte e i succhi di frutta. Niente alcoolici.

6. Qualora la salute o la capacità di lavorare dovessero essere gravemente minacciate, la legge non obbliga. In caso di dubbio riguardante il digiuno o l’astinenza, dovrebbe essere consultato un parroco o confessore.

* Non vi è alcun obbligo di digiuno o astinenza in una festa di precetto, anche se essa dovesse cadere di Venerdì.