IL PRIMATO SPIRITUALE DI ROMA (4)

IL PRIMATO SPIRITUALE DI ROMA (4)

P. Andrea Oddone s. j.

IL PRIMATO SPIRITUALE DI ROMA SECONDO LA COSTITUZIONE PASTOR ÆTERNUS – S. E. I. MILANO, – 1937

IV

NATURA ED EFFICACIA DEL PRIMATO ROMANO

Il Concilio Vaticano, dopo aver trattato dell’istituzione e della perpetuità del primato nel Romano Pontefice, giudicò necessario di proporre per essere creduta e tenuta da tutti i fedeli, la dottrina sulla natura del primato, secondo l’antica e costante fede della Chiesa universale, e di proscrivere e condannare gli errori contrari tanto dannosi al gregge di Cristo ». (Pastor Æternus: Prologo) Il Concilio quindi nel capo II della « Pastor Æternus » definisce che il Papa ha non solo l’ufficio di ispezione e di direzione, ma piena e suprema potestà di giurisdizione sopra tutta la Chiesa; che ha tale potestà di giurisdizione non solo nelle cose di fede e di costumi, ma anche in quelle di disciplina e di regime; che non ha soltanto le parti migliori, ma la pienezza di questa potestà; che questa potestà è ordinaria, episcopale, immediata in tutte e singole le Chiese, in tutti e singoli i pastori e i fedeli. Sviluppiamo alquanto queste importantissime decisioni. – Il Papato ebbe a sostenere grandi lotte, specialmente dopo il Grande Scisma d’Occidente. Abusi nel governo pontificio e ambizioni del potere civile, determinarono una profonda crisi e diedero origine ad errori funesti intorno ai diritti della Chiesa, alle sue prerogative, alla sua stessa costituzione. Accenniamo brevemente ai principali di questi errori, che il Vaticano colpì con la sua definizione. – Una teoria sovversiva della potestà pontificia è il Cesarismo assoluto, di cui fu fautore principale Marsilio da Padova nel suo libro « Defensor Pacis ». La pienezza del potere religioso e civile risiede, come viene esposto in quest’opera, nel popolo, e dal popolo, come da propria fonte, immediatamente promana. Il popolo a sua volta la trasmette all’imperatore, il quale, come depositario della volontà legislatrice del popolo e rappresentante della comunità dei fedeli, è capo della società civile e della Chiesa stessa. La Chiesa quindi non è che un elemento dello Stato: essa ha, come organo di governo il Concilio ecumenico, formato da Vescovi, chierici e laici e presieduto dal Principe. Il Papa è un semplice mandatario del Concilio, dal quale può essere punito e deposto. (Oddone: Il Concilio Vaticano, pag. 46. — Cf. Dict. Téol. Catt. « Primauté », pag. 309). La formulazione quasi ufficiale di queste dottrine si ebbe nel Concilio di Pisa (1409) e in quello di Costanza (1414), specialmente mediante l’opera di Pietro d’Aillly e di Giovanni Gersone, nei quali Concili sidecretò con particolari canoni la supremazia del Concilio ecumenico sopra il Papa. A questi principi s’informò poi il Gallicanismo portando in essi qualche moderazione. Per Gallicanismo i generale s’intende un complesso di dottrine, che mira a limitare l’autorità del Papa, attribuendo alla Chiesa d Francia e alle autorità politiche della nazione francesi un certo numero di diritti e di privilegi designati sotto il nome di libertà gallicane. Esso si presenta quindi sotto l’aspetto ecclesiastico e sotto l’aspetto politico. Il Gallicanismo ecclesiastico o episcopale attribuisce ai Vescovi privilegi e diritti in riguardo alla Sede di Roma e determina l’estensione del potere spirituale e il soggetto di questo potere. Nel sec. XVII-XVIII esso era comunemente insegnato nelle Scuole teologiche di Francia e specialmente alla Sorbona. Il potere spirituale del Papa non si estende in nessun modo sui re e su certi privilegi dei Vescovi francesi; il soggetto del potere spirituale non è il Papa solo, ma la Chiesa universale radunata in Concilio; il Papa dal punto di vista dottrinale non è infallibile se non con il Concilio ecumenico; dal punto di vista disciplinare è vincolato dai canoni della Chiesa intera e dagli usi delle Chiese particolari. – Il Gallicanismo politico o parlamentare o regale mirava a regolare le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, e nelle sue pretese andava più oltre che il Gallicanismo ecclesiastico; estendendo i diritti del potere politico in modo da invadere addirittura il dominio spirituale della Chiesa. I re si arrogavano infatti il diritto di convocare i Concili nazionali; restringevano e sorvegliavano l’amministrazione del Papa e dei Vescovi; facevano dipendere dal loro beneplacito l’entrata in Francia dei legati pontifici, il viaggio dei Vescovi francesi a Roma, la pubblicazione delle bolle pontificie e delle ordinanze episcopali; nominavano i Vescovi; appoggiavano i loro diritti con mezzi di rigore, quali il placet, l’appello al Concilio generale, l’appello ab abusu ecc. Si voleva insomma costituire per la Chiesa di Francia come un corpo separato nel Cristianesimo. Luigi XIV fece votare dall’Assemblea del clero gallicano nella Dichiarazione del 1682, le quattro celebri proposizioni: 1° S. Pietro e i suoi successori non hanno ricevuto da Dio se non il potere sulle cose spirituali; sulle cose temporali non hanno alcuna giurisdizione né diretta né indiretta; 2° La pienezza di potere che la Sede Apostolica e i successori di Pietro, Vicari di Gesù Cristo, banno sulle cose spirituali, è limitata dai decreti del Concilio di Costanza, che proclamò la superiorità del Concilio sul Papa; 3° La Sede Apostolica deve rispettare le regole, le usanze e le costituzioni ricevute nel regno e nella Chiesa gallicana; 4° Benché il Papa abbia la parte principale nelle questioni di fede e i suoi decreti riguardino tutte le Chiese e ciascuna Chiesa in particolare, tuttavia il suo giudizio non diviene irreformabile se non dopo il consenso della Chiesa universale. – Simile al Gallicanismo è il Cesarismo mitigato, seguito dai politici della scuola liberale moderna. Essi non negano alla Chiesa il diritto di governare, di insegnare e di amministrare le cose sante in virtù di una missione divina. La Chiesa può fare leggi canoniche, approvare istituzioni religiose, scomunicare e assolvere: lo Stato, avendo un fine temporale, non può ingerirsi positivamente e direttamente nelle cose della Chiesa. Ma affinché la Chiesa non rechi nocumento al fine dello Stato, esso deve avere necessariamente un potere indiretto negativo nelle cose sacre, mediante il quale, benché non possa mutare la sostanza degli atti della giurisdizione spirituale, può in qualche modo irritarli. La fede religiosa, dal momento che cessa di essere cosa intima e individuale per divenire pubblica e comune, cade sotto il dominio della autorità civile. Viene quindi attribuito allo Stato il diritto di supremo dominio sui beni ecclesiastici, il diritto di suprema ispezione in tutta la vita esterna e sociale della Chiesa, il diritto di ricevere i ricorsi dei fedeli contro le autorità ecclesiastiche, il diritto di proibire la pubblicazione degli atti pontifici e vescovili senza il permesso del tribunale civile. Lo Stato non riconosce nel suo territorio alcun’altra autorità che non sia la sua, e per conseguenza non ammette alcuna società che non sia sotto la sua dipendenza.

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E il Concilio Vaticano definì contro ogni forma di Cesarismo, che la potestà del Papa è piena e suprema sopra tutta la Chiesa, veramente episcopale, ordinaria e immediata. La giurisdizione del Papa è per sé piena e suprema; è piena perché egli ha non soltanto le parti principali della potestà, ma tutta la potestà che Cristo comunica alla sua Chiesa; è suprema, perché nessun’altra potestà è maggiore o eguale alla sua. Perciò il Papa può da solo compiere tutto ciò che appartiene al governo della Chiesa senza alcun concorso di Vescovi o consenso della Chiesa; egli non dipende da alcun altro, né la sua potestà è coartata da alcun limite o per riguardo alle persone o per riguardo ai luoghi o per riguardo agli oggetti: si estende assolutamente a tutte le cause, a tutte le particolari Chiese. Il Romano Pontefice infatti, in forza dei suoi uffici di clavigero del regno dei cieli, di Pastore supremo e di confermatore dei suoi fratelli nella fede, ha sopra tutti e singoli i fedeli e i Vescovi, anche presi collegialmente, la potestà di vera e propria giurisdizione estendentesi a tutto ciò che appartiene al fine della Chiesa; e questa potestà è affatto indipendente nel suo esercizio, non abbisogna della cooperazione di alcun altro, da essa anzi deriva e dipende qualunque altra potestà ecclesiastica. S. Leone Magno scrivendo al Vescovo di Tessalonica, da lui elevato alla sede vescovile di quella città, gli diceva: « Come usarono i miei predecessori con i predecessori vostri, io pure, seguendo l’esempio degli antichi, ho delegato alla vostra carità le veci del mio ufficio, affinché penetrato dai sentimenti stessi della vostra mansuetudine, ci veniate in aiuto nella cura, che per divina disposizione ci fu commessa di tutte le Chiese, e in certa guisa rappresentiate la nostra persona nelle province lontane dalla Sede Apostolica… Nel commettere alla carità vostra le nostre veci, vi abbiamo chiamato a parte della nostra sollecitudine, non dei nostri pieni poteri ». (Ferrè: La Costituzione dogmatica : « Pastor aeternus », Volume II, pag. 315). Conseguenza immediata ed evidente della pienezza e supremazia della potestà pontificia, è la sua superiorità sul Concilio ecumenico. Il Papa per disposizione di Cristo è il fondamento della Chiesa, ha la potestà delle chiavi su tutta la Chiesa, ha l’autorità di confermare i suoi fratelli. Ma questa triplice divina prerogativa del Papa sarebbe nulla, se egli non fosse superiore al Concilio. Osserviamo, per meglio precisare, che l’autorità del Concilio unito al Papa in confronto dell’autorità del Papa solo, è bensì maggiore estensivamente, perché anche i Vescovi come veri giudici concorrono insieme con il Papa a formare i decreti dogmatici e disciplinari; ma intensivamente, ossia per intrinseca efficacia, è al tutto uguale, perché il Papa ha in sé la piena potestà di compiere tutti gli atti richiesti dal governo della Chiesa. Se il Papa da solo, fuori del Concilio, pronunzia una definizione dogmatica, oppure emana una legge disciplinare per tutta la Chiesa, tutti i Vescovi e i semplici fedeli sono strettamente obbligati a credere e ubbidire. Se tale definizione venisse pronunziata in un Concilio, l’obbligo non sarebbe per questo più grave, perché quando si tratta di intrinseca obbligazione morale, non si dà né il più né il meno. (Oppone: I Concili ecumenici, pag. 49). – Il Concilio Vaticano affermando la piena e suprema autorità del Papa lasciò intatta la questione dell’origine della giurisdizione dei Vescovi. Si disputa e soprattutto si disputò durante il Concilio di Trento, se la giurisdizione episcopale derivi immediatamente da Dio o immediatamente dal Papa. La potestà di giurisdizione è nei Vescovi propria e ordinaria, e perciò alcuni sostengono che proviene immediatamente da Dio con la consacrazione. Altri teologi molto più numerosi dicono invece che tale potestà proviene immediatamente dal Pontefice e mediatamente da Dio. Qualunque sentenza si scelga, sempre bisogna tenere come vere le due seguenti osservazioni. La prima che i Vescovi non sono meri delegati del Papa, ma che la loro potestà è ordinaria e propria e che il grado episcopale non può essere abolito nella Chiesa, perché istituito da Gesù Cristo stesso. La seconda che la potestà dei Vescovi, anche se venga immediatamente conferita da Dio, dipende sempre dal Papa sia nel suo esercizio, perché il Papa la può limitare, amplificare o togliere del tutto in qualche caso particolare, sia per ragione del soggetto, che viene determinato dal Pontefice, sia per ragione del termine, cioè del popolo che viene affidato alla cura del Vescovo. (Tanquerey: De vera religione, pag. 574, n. 879. — De Guibert: De Ecclesia, pag. 243).

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La giurisdizione del Papa è veramente episcopale. Per autorità episcopale s’intende il diritto e il potere di fare quelle cose, che secondo l’istituzione di Gesù Cristo sono necessarie e vantaggiose per la santificazione degli uomini e per la loro salvezza spirituale. L’autorità episcopale consiste, in altre parole, nella potestà immediata e ordinaria di pascere, di reggere e di governare il gregge a sé commesso, e importa quindi il diritto e il dovere di ammaestrare i popoli nella verità della fede, di amministrare i Sacramenti, di regolare le funzioni del culto sacro, di fare leggi, di decidere le controversie e di punire i delinquenti: è insomma la potestas pascendi, regendi ac gubernandi gregem sibi commissum. Al PapaGesù Cristo conferì questa potestà episcopale quandogli affidò l’incarico di pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle:senza di essa il Papa non sarebbe più Pastoreuniversale del gregge di Cristo. Perciò il Papa non hasoltanto il diritto di ispezione e di vigilanza sopra altreChiese, come voleva Pietro Tamburini, (Il Papa avrebbe soltanto il diritto di supplire alla negligenza altrui, di provvedere, con le esortazioni e con gli esempi, all’unità della Chiesa. La potestà del Papa sarebbe simile a quella dell’Arcivescovo nelle diocesi dei suoi suffraganei, nelle quali non ha potestà episcopale) il gran corifeo dei Giansenisti in Italia, ma il diritto di compiere gli uffici del Vescovo in qualunque Chiesa particolare, e può esercitare la sua giurisdizione sopra i diversi fedeli della cristianità non soltanto per mezzo dei Vescovi, ma direttamente per sé o per mezzo dei suoi legati. Il Papa può in tutto il mondo cattolico compiere l’ufficio di Vescovo. Che differenza passa dunque tra la potestà di un semplice Vescovo, avente la propria diocesi determinata, e quella del Papa? La differenza sta in questo che la potestà nel Sommo Pontefice si trova nella sua pienezza, nei Vescovi invece ristretta; nel Sommo Pontefice indipendente nei Vescovi dipendente; nei Vescovi limitata alle loro diocesi, nel Sommo Pontefice senza alcuna limitazione di luogo, estesa sino alle estremità della terra. ( Cf. Ferré, I. c., pag: 329: — Bernardi: Il Papa secondo il Concilio Vaticano, pag. 57). Se la potestà del Papa è veramente episcopale bisogna anche dire che questa potestà è pure ordinaria. La giurisdizione ordinaria, secondo i canonisti, è quella che compete a qualcuno per proprio suo diritto, per ragione della sua dignità e del suo ufficio, conformemente alla legge, ai canoni e alla consuetudine. La giurisdizione delegata invece è quella che non compete per ragione di ufficio, ma viene ricevuta da colui che possiede l’ordinaria, ed esercitata in suo nome. Carattere quindi della giurisdizione ordinaria è che colui che ne è rivestito può delegarla ad un altro, che faccia le sue veci. Evidentemente la giurisdizione del Papa deve essere ordinaria, perché il primato pontificio non può essere effetto di una delegazione, non essendovi alcuno al mondo che possegga tanta autorità e la possa delegare. D’altra parte il Papa agisce sempre in suo nome, per sua propria autorità, e a lui appartiene delegare la giurisdizione spirituale in tutta la Chiesa. Il Papa ricevette questa giurisdizione da Gesù Cristo, che gliela comunicò nell’atto stesso che lo elevava ad essere il capo visibile di tutta la Chiesa, il pastore supremo di tutto il suo mistico ovile. Perciò giustamente viene detto Ordinario degli Ordinari. Questa verità era già stata definita sotto Innocenzo II con il seguente decreto, quasi letteralmente ripetuto dal Vaticano: « La Chiesa di Roma per disposizione del Signore ha sopra tutte le altre, potestà ordinaria, come quella che è madre e maestra di tutti i fedeli di Cristo ». (Si confronti anche S. Bonaventura: In breviloguio, p. 6, cap. 12. — FERRÈ, l. c., pag . 335). Dalla dottrina esposta segue infine che la giurisdizione del Papa è mnediata; il che significa che può essere validamente e lecitamente esercitata in tutte le diocesi senza alcun controllo di intermediari, né dei Vescovi né dei governi. Il Papa può, come il Vescovo nella sua diocesi, esercitare la potestà legislativa, giudiziaria e coercitiva immediatamente sopra tutti i fedeli del mondo cattolico; può amministrare in qualunque diocesi i Sacramenti senza alcuna licenza dell’Ordinario del luogo. Conseguentemente ciascun fedele è tenuto a sottomettersi con piena docilità ai decreti del Papa riguardanti la fede e i costumi, a conformarsi alle regole della disciplina ecclesiastica da lui emanate, e a tutto ciò che egli decide e prescrive in ordine al governo della Chiesa cattolica. La ragione si è che ciascun fedele è immediatamente sottomesso per ordine di Cristo alla suprema giurisdizione del Papa.

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Questa autorità suprema, ordinaria e immediata del Papa sopra tutto il Cristianesimo, non nuoce alla giurisdizione ordinaria e immediata dei Vescovi. « Tanto è lungi, dice il Concilio Vaticano; che questa potestà del Sommo Pontefice sia di detrimento al potere ordinario e immediato di giurisdizione episcopale…. che anzi questo loro potere viene al contrario affermato, corroborato e rivendicato dal Pastore supremo e universale, secondo le parole di S. Gregorio Magno: Il mio onore è l’onore della Chiesa universale; il mio onore è la forza solida dei miei fratelli. Allora io sono veramente onorato se a ciascuno è dato l’onore, che gli compete. » (« Pastor Æternus », cap. III). La verità dell’asserzione del Concilio Vaticano è dimostrata con tutta evidenza dalla storia, la quale ci presenta il fatto costante delle diocesi cattoliche, che si moltiplicarono e prosperarono sotto il primato romano. La potestà pontificia è come il fonte, da cui scaturisce la giurisdizione episcopale: non può quindi essere che le riesca di incaglio e di nocumento. Il Papa in rapporto ai Vescovi ha ragione di capo, di fondamento e di maestro: ora quanto maggiormente il capo è glorioso e onorato, tanto più decoro e nobiltà ricevono le membra; quanto più il fondamento è sicuro e inconcusso, tanto maggiore solidità ne ritraggono tutte le parti dell’edifizio; è infine certamente vanto del discepolo l’eccellenza del maestro. – Durante le discussioni del Concilio Vaticano, coloro che temevano un danno per la giurisdizione episcopale dall’asserita potestà del Papa, obbiettavano l’inconveniente che la medesima Chiesa possa avere due Vescovi, il Papa e il Vescovo locale. Rispondeva Mons. Pie, citando S. Tommaso: « Non si dica che sorge l’inconveniente di due Vescovi della medesima Chiesa. Vi è inconveniente, dice S. Tomaso, se due con pari autorità vengano posti a reggere lo stesso popolo: ma se hanno autorità ineguale non sorge più l’inconveniente. E così si capisce come hanno potestà immediata sopra il medesimo popolo e il Parroco e il Vescovo e il Papa. La ragione si è che quando due cause, anche totali, non sono del medesimo ordine, ma una è subordinata all’altra e sono vicendevolmente connesse, non si escludono mutuamente né generano confusione; come il concorso di Dio non esclude né turba l’azione delle cause seconde. Il Papa dunque, come supremo e universale Pastore e Vescovo della Chiesa, non impedisce punto che l’Ordinario proprio di una Chiesa particolare, si denomini e sia vero Vescovo della medesima; come il titolo ordinario del parroco niente sottrae alla superiore e più universale autorità del Vescovo in tutta la sua diocesi; benché il buon ordine domandi che le rispettive attribuzioni dei singoli non vengano senza motivo e senza discrezione, turbate e interrotte, la qual cosa è ammessa da turbate e interrotte, la qual cosa è ammessa da tutti.» (GRANDERATH: Const. Dogm. Conc. Vatic. explicatæ, pag. 118). – Non nocumento quindi, ma anzi vantaggio arreca ai Vescovi, il primato pontificio. I Vescovi ricevono aiuto grande dalla sottomissione e ubbidienza al Papa. Essi insegnano le più sublimi verità della fede con intimo convincimento, poiché sanno di non errare aderendo al maestro universale della Chiesa; e se qualche dubbio sorge loro nell’animo, hanno aperta la via per dissiparlo ricorrendo con docilità al giudice supremo della fede. Nel regolare le molteplici pratiche di pietà procedono sicuramente, poiché sono certi che quando esse vengano approvate dal Papa, non possono essere infette di superstizione. Se avvengono difficili casi di diritto e di morale, è per i Vescovi di gran sollievo il poter deferire al tribunale del Papa la questione e attenderne la sentenza definitiva. Anche nelle dure lotte contro i nemici della fede, prendono vigore e conforto nel sapersi approvati, aiutati e difesi dal Papa. – Aggiungiamo che il primato del Papa è ordinato alla necessaria unità della Chiesa di Cristo, nella quale deve esserci un solo ovile e un solo Pastore. (Giov. X, 16) Se il Papa non fosse il Vescovo e il Pastore universale con giurisdizione piena, ordinaria e immediata, i Vescovi non avrebbero alcun pastore sopra di sé, e perciò la Chiesa non sarebbe un ovile solo sotto l’autorità di un solo visibile pastore; ma vi sarebbero tanti Pastori quanti Vescovi, i quali non sarebbero governati da alcun Pastore supremo. Conseguentemente contro l’istituzione di Cristo svanirebbe l’unità della fede e della disciplina, vi sarebbero tante membra che non costituirebbero un corpo vivo e unificato. È pertanto chiarissimo che come l’unità delle Chiese particolari procede dall’unità del Vescovo, così dall’unità del Vescovo supremo è universale deriva l’unità della Chiesa universale. (Perrone: De locis theol., p. I, n. 606). Il Papa, dice il De Maistre, è il solo principio possibile, il principio divino d’unità nella Chiesa. Per mezzo di lui soltanto si può realizzare l’indispensabile unità di dottrina e di governo, e quindi la vera cattolicità; per mezzo di lui soltanto si può mantenere indefettibile la apostolicità, con il progresso e la fecondità dell’evangelizzazione. Il Papa soltanto, dominando dal suo principato spirituale, tutte le potenze terrestri, può assicurare alla Chiesa indipendenza e libertà. Del resto i fatti registrati nelle pagine della storia e più eloquenti di tutte le dimostrazioni, ci dicono che le Chiese separate soffrono di divisione e anche di sgretolamento e di anarchia, per mancanza di un’autorità superiore unificatrice. (Il Papa. — Cf. Vladimiro Soloviev:, La Russie et l’Église universelle, p. LXVI. — D’ Herbigny: Teol. de Ecclesia). Possiamo dire che la costituzione della Chiesa cattolica presenta un carattere particolare che non ci permette nessun confronto con le altre costituzioni. La Chiesa non è una federazione, nella quale dinastie più o meno autonome, si raggruppino intorno ad un presidente, come i diversi sovrani della Germania del 1871 si univano attorno all’imperatore. La Chiesa non è neppure uno Stato centralizzato secondo la formula napoleonica, dove opererebbero, nelle diverse parti del territorio nazionale, dei prefetti ad nutum, semplici delegati del potere centrale. Essa ha una costituzione tutta speciale, dove bisogna tener conto delle istituzioni di diritto divino e delle determinazioni, che gli avvenimenti hanno apportato a questo diritto. Al Papa, nel quale si trova la pienezza del potere sulla Chiesa, spetta conciliare il suo diritto e la sua missione con la missione e con il diritto dei Vescovi. Secondo una saggezza e una discrezione, che imitano il governo del Padre celeste, egli prenderà quelle misure che gli sembreranno più opportune per la salvezza delle anime, che è la legge suprema. Primato non significa assorbimento di tutte le giurisdizioni inferiori, soprattutto non significa centralizzazione amministrativa illimitata o dittatura intollerabile. Il Vicario di Cristo stringe o allarga con un senso superiore e divino di giusta comprensione, i legami che uniscono alla prima sede le altre sedi, secondo le opportunità dei tempi e dei luoghi. – Ai canonisti appartiene in modo speciale determinare l’oggetto della giurisdizione pontificia e il modo con cui si esercita. Per la nostra trattazione basta un semplice e breve cenno. Il Sommo Pontefice può emanare leggi per tutta la Chiesa, anche senza il consenso dei Vescovi. Questo potere gli fu dato da Cristo, quando disse a Pietro: Tutto quello che legherai sulla terra sarà legato in cielo. Al Papa fu pure concessa la potestà di « sciogliere », cioè non solo d’interpretare autenticamente, ma anche di mutare, di abrogare o di dispensare dalle sue leggi, da quelle dei suoi predecessori e anche dei Concili ecumenici. Anzi egli può dispensare dalle leggi fatte dai Vescovi o abrogarle, perché i Vescovi sono a lui soggetti e non possono validamente esercitare la loro autorità, se non dipendentemente dall’autorità pontificia. – Il Papa può avocare al suo tribunale le cause ecclesiastiche, riservare a sé le cause maggiori, ricevere gli appelli da qualunque giudizio dei Vescovi e pronunziare sentenze definitive, che non ammettono più alcun appello. La potestà giudiziaria infatti è una conseguenza della potestà legislativa, e colui che ha la potestà di fare leggi per tutta la Chiesa, con ciò stesso può pronunziare sentenze giudiziali per tutti i sudditi cristiani e in ogni affare ecclesiastico. Inoltre, essendo i Vescovi giudici soggetti al Papa, è sempre lecito appellare a lui dalle sentenze dei Vescovi. Non essendovi poi alcun tribunale maggiore di quello del Papa, dalle sue decisioni non è lecito appellare al Concilio ecumenico, come dice espressamente il Vaticano. (Durante il periodo del Giansenismo furono condannati gli Appellanti al futuro Concilio – Già era stato affermato da Pio II, nella Bolla Execrabilis – ndr.). Il Papa in forza del primato ha il diritto di assegnare ai singoli Vescovi il loro gregge particolare, di erigere Diocesi o di sopprimerle, di eleggere i Vescovi o almeno di confermarne l’elezione, di stabilire le norme dell’amministrazione ecclesiastica, di giudicare, trasferire o anche deporre i Vescovi, secondo che lo crederà conveniente per il bene della Chiesa. I Vescovi infatti non possono esercitare la loro potestà se non in dipendenza dal Capo della Chiesa: se qualcuno potesse ritenere ed esercitare una parte dell’autorità ecclesiastica fuori del consenso del Romano Pontefice, si spezzerebbe il vincolo dell’unità. – Appartiene al Romano Pontefice convocare, celebrare e confermare i Concili-ecumenici. (Oppone: I Concili ecumenici, pag. 29). Egli ha pure il potere di delegare ad altri la sua autorità e inviare Legati nei vari Stati, ai Concili ecumenici, per affari di grave importanza, affinché essi facciano le sue veci là dove il Papa non può recarsi, e lo informino dell’andamento delle cose religiose. Quest’uso fu in vigore sino dai primi secoli della Chiesa. Nell’esercizio della sua autorità il Papa è coadiuvato non solo dai Legati, che manda nelle diverse parti, e dai Nunzi, che risiedono presso le diverse nazioni, ma anche dalla Curia Romana, che attualmente comprende diciannove Dicasteri, cioè undici Congregazioni, tre Tribunali e cinque Uffici. (Cf. Codex J. C.). Alla piena e somma potestà del Romano Pontefice, qualunque sia il modo con cui egli la esercita, corrisponde il dovere strettissimo in tutti i figli della Chiesa della più intera e assoluta ubbidienza ai suoi decreti. I documenti della tradizione cattolica ci attestano, che quest’obbligo fu sempre riconosciuto e praticato dai veri fedeli e che dai Sommi Pontefici ne fu sempre rigorosamente richiesto l’adempimento. (FERRE, l. c., Vol. Il, p. 361. — Pio X: Il fermo proposito).

IL PRIMATO SPIRITUALE DI ROMA (5).