Il cavaliere kadosh Achille Lienart (3)

Il Cavaliere Kadosh Achille Lienart (3)

lienart 4

   Il nostro pregiato sacrilego (finto)cardinale, il cavaliere Kadosh Achille Liénart, era in buona compagnia nelle logge delle varie conventicole, i cui nomi figurano in varie liste, da quella di Mino Pecorelli, a quella del “il Borghese”, alle inchieste di Chiesa Viva, liste che costituiscono degli ampi squarci nel velo che copriva e copre tuttora gli adepti. Tra questi nomi ritroviamo personaggi importanti della Gerarchia ecclesiastica, cardinali come Casaroli, Suenens, Villot, Tisserant, Poletti, Baggio, il noto prestigiatore Buan 1365/75, arcivescovo Bugnini, e poi Ruini etc., e ancora tante altre personalità … eccellenti … si fa per dire, per non parlare degli usurpanti della Cattedra, per i quali rimandiamo ai numeri speciali di Chiesa Viva del “segugio” don Luigi Villa.

A proposito della faccenda Lienart e Lefebvre, quando se n’è cominciato a discutere, tutto è stato incentrato, dagli adepti delle fraternità, sull’ordinazione conferita “validamente”, a loro dire, dell’Arcivescovo di Lille al sig. M. Lefebvre, con dotte citazioni e stralci dall’enciclica di Leone XIII “Apostolicae curae” [sembravano Caifa che si straccia le vesti!]. Tutto, opportunamente confezionato, …. però … la radice infetta del problema non era l’ordinazione episcopale del sig. Lefebvre, (sulla quale è stata volutamente incentrata la questione), bensì quella sacerdotale ed episcopale del sig. Lienart, il “falso” consacratore, falso perché mai consacrato egli stesso!!! Pertanto invalida l’una, invalida l’altra, e di conseguenza quelle successive, oltretutto senza giurisdizione e missione! Qualcuno, per confondere il povero sprovveduto, distingue la consacrazione valida da quella lecita, non sottolineando però che un Sacramento o una consacrazione illecita è un sacrilegio infinitamente più grave di quello invalido. Se ad esempio un tale prende un’ostia non consacrata o non validamente consacrata, e la getta nella fogna, in realtà non commette alcun peccato, ma se utilizza consapevolmente un’Ostia consacrata per fare lo stesso gesto, compie un Sacrilegio gravissimo degno del più profondo degli inferi. Comunque ne riparleremo successivamente, codice canonico alla mano, lungi dalle fantasie del magistero autonomo di Ecône, “ad usum delpini”, zeppo di sforbiciate e tagli chirurgici. – Vediamo più da vicino la questione.

Cosa comporta l’adesione alla Massoneria, o anche semplicemente l’appoggio esterno o la condivisione dei suoi falsi principi e valori? Esaminiamo succintamente cosa dice il Magistero della Chiesa, citando i più importanti documenti al riguardo, documenti inoppugnabili, inconfutabili ed irreformabili.

Encicliciche Anti massoneria.

– 1) Clemente XII: “In Eminenti” (1738)

     In questa bolla non viene riportata una vera e propria condanna contro la massoneria, perché non vengono citate concezioni eretiche o malcostume, ma viene messo in guardia il clero dall’aderire o assecondare l’ideologia massonica. Alla fine c’è la : SCOMUNICA!!!!

-.2) Benedetto XIV (1751): Bolla “Providas Romanorum Pontificum”.

   Rafforza l’ammonimento della bolla papale di Clemente XII,enumerando cinque punti che danno seguito alla condanna delle “sette muratorie” . Nel suo intento colpisce le Logge riconosciute e presenti in molte regioni italiane, in quanto rappresentano un pericolo al potere temporale della Chiesa.  Annessa:

SCOMUNICA!!!!

– 3) Pio VII (1821): “Ecclesiam a Jesu Christe”.

     Papa Pio VII° condanna le società segrete ed in maniera particolare la Carboneria. In questa bolla traspare l’intento del frenare l’ideologia massonica che tende ad espandersi. Alcune fonti storiche riportano che la bolla venne promulgata su influenza di molti sovrani europei. Anche qui è comminata la SCOMUNICA!!!! “ipso facto”.

-. 4) Leone XII (1825):” Quo graviora”.

     Leone XII condanna con particolare energia le sette dei Liberi Muratori, o dei Franc-Maçons, e dei Carbonari, nonché qualsiasi altra setta occulta comunque denominata. Al fine di eliminare qualunque interessata incomprensione, il Pontefice riproduce integralmente nella presente Bolla tutti i documenti di condanna delle società segrete promulgati dai suoi Predecessori Clemente XII, Benedetto XIV e Pio VII. Si conferma la sentenza di   SCOMUNICA!!!!

-. 5) Pio VIII (1829): “Traditi humilitati”

     Pio VIII precisa ed aggrava le accuse contro la massoneria e contro le affiliazioni carbonare. La scomunica dei massoni viene spiegata richiamando le parole di San Leone Magno:”La loro legge è la menzogna; il loro Dio è il demonio, la turpitudine il loro culto” … Inutile aggiungere che anche qui c’è: SCOMUNICA !!!! 

-. 6) Pio IX (1846): “Qui pluribus”

     Pio IX°, bersaglio privilegiato, fu grande oppositore delle conventicole, anche per la perdita del potere temporale da esse sostenute. L’enciclica tratta la questione della verità di fede, senza alludere alla massoneria, ma alludendo alla propaganda dai modi empi. Il Pontefice sensibilizza i fedeli contro il pensiero liberale. Conferma della SCOMUNICA (!!!!) delle precedenti encicliche.

 

In Etsi multa luctuosa – 21 novembre 1873, Pio IX per la prima volta definisce ufficialmente la massoneria, “sinagoga di satana”: « … Si meraviglierà forse qualcuno di Voi, Venerabili Fratelli, che la guerra che oggi si muove alla Chiesa Cattolica si espanda tanto. Ma chiunque conosce il carattere, gli obiettivi ed il proposito delle sette, sia che si chiamino massoniche, sia che si chiamino con qualsivoglia altro nome, e li paragoni al carattere, al modo, e all’ampiezza di questa guerra, da cui la Chiesa è assalita quasi da ogni parte, non potrà certamente dubitare che questa calamità non si debba attribuire alle frodi ed alle macchinazioni di quelle sette. Da esse infatti è formata la sinagoga di Satana, che ordina il suo esercito contro la Chiesa di Cristo, innalza la sua bandiera e viene a battaglia ». Le colpe della massoneria vengono ribadite in Etsi Nos (15 febbraio 1882)

Leone XIII (1884): “Humanum genus”

   Papa Leone XIII condanna in maniera perentoria la massoneria. In quel periodo Giuseppe Garibaldi era il capo della massoneria mondiale, dopo Mazzini, e non trovò alcuna indulgenza nelle parole del Papa. Alla massoneria viene attribuita la colpa di divulgare la filosofia naturalistica. Per la notizia il poeta Carducci, noto massone luciferiano, e per questo premio Nobel, cantava il suo “inno a satana”. In questa enciclica non vengono riportati riferimenti generici come in passato, in quanto la dottrina massonica non era più serbata in segreto. SCOMUNICA !!!!

In “Dall’alto dell’Apostolico Seggio” del 15 ottobre 1890, indirizzata ai vescovi italiani, c’è una nuova ferma presa di posizione contro la massoneria. Papa Leone XIII, scrive ancora sia Custodi di quella Fede [custodes fidei] (8 dicembre 1892) [ … scritta ai fedeli cattolici d’Italia sulle deplorevoli condizioni della Nazione. L’Enciclica è una nuova denuncia del Pontefice contro la Massoneria. Questa enciclica venne pubblicata in duplice edizione: questa in italiano per il popolo; e col nome “Inimica Vis” in latino per l’Episcopato italiano.]

Leone XIII (1892 ): “Inimica vis”

     Leone XIII° si rivolge ai Vescovi d’Italiani e al loro clero affinché condannino l’ideologia massonica unitamente alla bolla “Custodes Fidei” dell’ 8 dicembre 1892 riaffermando i fondamenti dell’Humanum genus del 20 aprile 1884. Si descrive crudamente condannandola senza appello la setta massonica. È implicita ed ovvia la SCOMUNICA!!!!

     L’adesione alla setta massonica comporta la SCOMUNICA!!!! (“ipso facto” e “latae sententiae”) (solo qui ne abbiamo contate otto!) che può essere revocata cioè solo dal Santo Padre o da un suo delegato, tranne che in pericolo di morte imminente. A proposito della scomunica “ipso facto”, sulla quale molti sorridono allegramente, c’è, come se non bastasse, una sentenza infallibile ed inappellabile del Magistero ecclesiastico di Papa Pio VI, in “errori del Sinodo di Pistoia”, 1794, nella proposizioni di Condanna n. XLVII.: “Similmente [condanna] quella [proposizione] che dice essere necessario, secondo le leggi naturali e divine, che tanto alla scomunica quanto alla sospensione debba precedere un personale esame, e che perciò le cosiddette sentenze “ipso facto” non abbiano altra forza che di una seria minaccia senza alcun effetto attuale; FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, INGIURIOSA AL POTERE DELLA CHIESA, (D. 1547 in “Auctorem fidei”).

   Pertanto, non occorre alcuna sentenza, avviso o giudizio di un giudice competente per comunicare ad un cattolico che è diventato un eretico, perché gli eretici sono automaticamente scomunicati dalla legge della Chiesa. Le cariche eventualmente conservate sono quindi USURPATE A TUTTI GLI EFFETTI configurando anche un illecito giuridico [ad es. furto ed appropriazione indebita]. – Sorge una domanda, a questo punto già “puerile” e superflua: ma uno scomunicato ipso facto, “latae sententiae” per adesione alla Massoneria, quindi eretico, apostata, un “vitando” della contro-Chiesa, può ricevere validamente gli ordini sacerdotali e addirittura l’episcopato, senza commettere un odioso sacrilegio, e comunicarlo poi ad altri “ordinati”, altrettanto sacrilegamente? Vediamo cosa ci suggerisce la sana teologia, nella “ Summa” del dottore angelico S. Tommaso:

Dalla Summa teologica

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A proposito della scomunica:

Parte III, Argomento 21: la scomunica.

 Art.1,4 Chi col battesimo è inserito nella Chiesa è reso capace di due cose: di costituire il ceto dei fedeli e di partecipare ai sacramenti. E questa seconda cosa presuppone la prima, poiché mediante la partecipazione ai sacramenti i fedeli sono anche in comunione tra loro. Perciò si può essere posti fuori della Chiesa con la scomunica in due modi. Primo, con la sola esclusione dai sacramenti: e questa è la scomunica minore. Secondo, con l‘esclusione da entrambe le cose: e questa è la scomunica maggiore definita in questo articolo…. «Chi è colpito di anatema (l’anatema è scomunica maggiore – n.d.r. -) per un delitto, è escluso dalla bocca, dalla preghiera, dal saluto, dalla comunione e dalla mensa». «Dalla bocca», cioè dal bacio, «dalla preghiera», poiché non si può pregare con gli scomunicati, «dal saluto», poiché essi non vanno salutati, «dalla comunione», cioè da ogni rapporto sacramentale, «dalla mensa», poiché non si può mangiare con essi. Ora, la definizione data implica l‘esclusione dai sacramenti con le parole «quanto al frutto», e dalla comunione dei fedeli quanto alle realtà spirituali con il riferimento ai «suffragi comuni della Chiesa».

… Articolo2,2

  1. In S. Matteo [18, 17], di chi si rifiuta di ascoltare la Chiesa, sta scritto: «Sia per te come un pagano e un pubblicano». Ora, i pagani sono fuori della Chiesa. Perciò è giusto che la Chiesa, con la scomunica, escluda dalla sua comunione coloro che non vogliono ascoltarla.

Parte III, Questione 36, artic. 5, in contrario:

– 1) Dionigi [Epist. 8, 2] ha scritto: «Costui», ossia chi non è illuminato [dalla grazia], «sembra molto presuntuoso, mettendo mano alle funzioni sacerdotali; e non sente timore e vergogna nel trattare le cose divine senza dignità, pensando che Dio ignori i segreti della sua coscienza; e pensa di poter ingannare Colui che egli falsamente chiama Padre; e osa servirsi delle parole di Cristo per pronunziare sui segni divini, non oso dire delle preghiere, ma delle immonde bestemmie». Perciò il sacerdote che indegnamente esercita il proprio ordine è come un bestemmiatore, o un ipocrita. Quindi pecca mortalmente. E per lo stesso motivo peccano in caso analogo tutti gli altri ordinati. 2. La santità è richiesta negli ordinandi in quanto indispensabile per esercitare le loro funzioni. Ora, chi si presenta agli ordini in peccato mortale pecca mortalmente. A maggior ragione quindi pecca chiunque esercita in stato di peccato il proprio ordine.

-.2) Dimostrazione: La legge [Dt: XVI, 20] comanda di «compiere santamente le cose sante». Perciò chi esegue le funzioni del proprio ordine in modo indegno compie le cose sante in maniera non santa, e quindi agisce contro la legge, per cui pecca mortalmente. Chi infatti esercita un ufficio sacro in peccato mortale, senza dubbio lo esercita indegnamente. Perciò è evidente che fa peccato mortale.

Spulciamo il codice canonico, pio-benedettino del 1917.

Codex juris canonici 1917

Conferma per ciò che riguarda la massoneria:

Can. 2335. Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam. – [Chi si iscrive alla massoneria o altra setta che trama contro la Chiesa o il potere civile, incorre la scomunica riservata alla Sede apostolica, ( …)].

A proposito dell’ordinazione:

CAPUT II.

De subiecto sacrae ordinationis.

Can. 968. §1. Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus; licite autem, qui ad normam sacrorum canonum debitis qualitatibus, iudicio proprii Ordinarii, praeditus sit, neque ulla detineatur irregularitate aliove impedimento. 2. Qui irregularitate aliove impedimento detinentur, licet post ordinationem etiam sine propria culpa exorto, prohibentur receptos ordines exercere. – (968. §1[Riceve validamente l’ordinazione il solo battezzato, lecitamente chi ha le qualità richieste ed è senza irregolarità o impedimento].

2 – Chi è impedito o irregolare, anche se questo avviene senza colpa, dopo ricevuto l’ordine non potrà esercitarlo.)

  E chi sono gli irregolari? Ce lo spiega ancora il C.J.C. al can 985 al punto 1, per quel che ci riguarda: Can. 985. Sunt irregulares ex delicto: Apostatae a fide, haeretici, schismatici; etc. (Can. 985. sono irregolari per delitto: 1° gli apostati della Fede, eretici, scismatici, ….)

Leggiamo al Can. 2260. §1. Nec potest excommunicatus Sacramenta recipere; imo post sententiam declaratoriam aut condemnatoriam nec Sacramentalia. [Uno scomunicato non può ricevere i Sacramenti, anzi dopo la sentenza nemmeno i Sacramentali.]

codice di diritto canonico 1917 (canone 188. 4.):

Can. 188. Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet official vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: (1°….) 4° A fide catholica publice defecerit; [“ci sono alcune cause che influenzano la tacita rassegnazione di un Ufficio, per cui le dimissioni sono accettate in anticipo per effetto di legge e quindi sono efficaci senza alcuna dichiarazione. Queste cause si verificano quando: … (4) si è pubblicamente disertato (per caduta) dalla fede cattolica.”]

Riassume compiutamente la “Enciclopedia Cattolica” [vol. XI, col. 145-146]: A qualsiasi scomunicato è vietato di: a) ricevere i Sacramenti; b) fare e amministrare i Sacramenti e i sacramentali; c) assistere agli Uffici divini; d) porre gli atti legittimi ecclesiastici, di cui al can. 2256, n. 2; e) esercitare le funzioni inerenti ad un ufficio o incarico ecclesiastico; f) usufruire di un privilegio ecclesiastico; g) eleggere, presentare, nominare; h) conseguire dignità, uffici, benefici, pensioni ed incarichi nella Chiesa; i) porre atti di giurisdizione ecclesiastica. – Quindi, anche se lo pseudo-cardinale, il sig. Achille Lienart non era stato canonicamente sancito, e non appariva un “vitando” esternamente; in foro interno era ben scomunicato e “vitando”, perché oltretutto agente dell’anti-Chiesa Cattolica, per cui non poteva ricevere l’ordine, essendo già maestro massone e 18° livello: “Rosa Croce” ed ancora peggio, come spiegato in precedenza, 30° livello, cavaliere kadosh, e ovviamente non poteva trasmetterlo a nessun altro, anche se la cerimonia veniva fatta materialmente con tutti i canoni previsti. “Nessuno può dare ad un altro ciò che non possiede”: non possedendo l’ordine, il sig. Lienart, che gridava regolarmente “Adonai nokem” non poteva naturalmente trasmetterlo, ed il suo “episcopato usurpato”, non era valido né trasmissibile, semplicemente sacrilego, come tutti i (pseudo)-consacrati. A questo punto si chiarisce bene la vicenda delle Fraternità e “derivati”, singoli o organizzati! Ed i sacrileghi ministri ricadono nella sentenza di Dio emanata per bocca del Profeta Malachia, nel cui libro leggiamo al capitolo II: 1Ora a voi questo monito, o sacerdoti.2Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette perché nessuno tra di voi se la prende a cuore. 3Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi delle vittime immolate nelle vostre solennità, perché siate spazzati via insieme con essi. 4Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché c’è anche un’alleanza fra me e Levi, dice il Signore degli eserciti. 5La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere e io glieli concessi; alleanza di timore ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome. 6Un insegnamento fedele era sulla sua bocca, né c’era falsità sulle sue labbra; con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha trattenuto molti dal male. 7Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l’istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. 8Voi invece vi siete allontanati dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete rotto l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. 9Perciò anch’io vi ho reso spregevoli e abbietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie disposizioni [e quelle della Chiesa – ndr.-].

[1] Et nunc ad vos mandatum hoc, o sacerdotes. [2] Si nolueritis audire, et si nolueritis ponere super cor, ut detis gloriam nomini meo, ait Dominus exercituum, “mittam in vos egestatem”, et “maledicam benedictionibus vestris, et maledicam illis”, quoniam non posuistis super cor. [“Manderò si di voi la maledizione … e cambierò in maledizioni le vostre benedizioni …”.  Noi siamo ignoranti è vero, ma il Signore si fa capire ai piccoli, agli ignoranti, a quelli che Lo amano con cuore sincero; i boriosi saccenti invece li acceca nel fumo della loro superbia. … “et maledicam illis”! ] . [Continua …]