Tutta la “vera” Chiesa non ha mai dubitato della elezione di Gregorio XVII: sul “Papa dubius”

Su: “Papa dubius, nullus Papa

(Profezia sul Papa del Venerabile Bernardo de Bustis, XV sec.): “… nel tempo dell’Anticristo avverrà … un conflitto così violento con la Chiesa Romana che ci saranno grandi tribolazioni. In questo periodo, si produrrà nel seno della Chiesa uno scisma in occasione dell’elezione del Papac’è uno che sarà chiamato il vero papa, ma egli non sarà veramente tale … egli farà perseguitare il vero Papa e tutti coloro che gli obbediscono, affinché la maggioranza si dichiari per l’antipapa, piuttosto che per il vero Papa. Ma questo antipapa farà una triste fine e quello vero RIMARRÀ il Pontefice unico ed incontrastato. …”

Mani violente si abbatteranno sul capo supremo della Chiesa Cattolica… Sì, sì, il gregge diventerà piccolo.” (profezia di G. Wittman d. 1833)

Il Cardinale Johann Baptist Franzelin S.J., d. 1886 (nella foto sopra), considerato da molti come il più grande teologo del XIX secolo – espone la corretta comprensione di questo assioma spesso citato a sproposito e compreso erroneamente : “Papa dubius, nullus papa.”

Nel 1857, Franzelin fu nominato professore di teologia dogmatica, presso il Collegio Romano, posizione che mantenne fino al 1876. Nominato Consultore della Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari il 23 aprile 1869, servì come teologo del Papa nel Concilio Vaticano e diede un contributo considerevole alla stesura della Costituzione “De Fide Catholica”. Consultore della sacra Congregazione di Propaganda Fide, Concilio Tridentino, per gli affari ecclesiastici straordinari e ‘qualificatore’ del Sant’Uffizio. Creato Cardinale il 3 aprile 1876 dal Papa Pio IX, quest’ultimo lo nominò prefetto della Sacra Congregazione delle Indulgenze e delle Reliquie il 28 marzo 1885. Le sue opere teologiche sono conosciute in tutta la Chiesa per la loro solidità, erudizione e scrupolosa precisione.

Ecco un passaggio del cardinale Franzelin che discute circa “l’assioma del Papa dubbio“.

Versione breve: una volta che un uomo sia diventato un vero Papa, nessun dubbio da parte della Chiesa può privarlo del Pontificato. Se l’intera chiesa dovesse dubitare della legittimità di colui che rivendica il Papato, questo sarebbe un segno certo che costui non è mai stato un vero e legittimo Pontefice.

[Cardinale Franzelin, S.J., De Ecclesia Christi, pp. 230-36] (tradotto dal latino). Ci sembra opportuno esporre qui molto brevemente il nostro parere sul modo in cui avvenne l’estinzione di questo scisma tanto disastroso ed il ristabilimento della piena unità della Chiesa, o meglio della comunione effettiva di tutti i Cattolici con l’erede legittimo alla Sede Apostolica; questo dovrebbe a nostro avviso essere spiegato. Per ammissione di tutti i teologi, infatti tutta la Chiesa fu interamente d’accordo per il fatto in sé dell’estinzione dello scisma mediante l’elezione legittima e indubbia di Martino V come un vero successore di Pietro, tuttavia non c’è tale consenso, anche se non esiste nessuna piccola differenza di opinione tra i teologi e gli interpreti della legge quando si è trattato di valutare del modo in cui si giunse legittimamente a questo felice esito. Soprattutto ora, dopo le lucide ed esplicite definizioni del Concilio Vaticano [1870 D.C.–ndr.-] circa i diritti divini del Primato e sulle relazioni che esistono tra esso e tutto il resto della Chiesa, i principi dogmatici contenuti in queste definizioni del Concilio o che necessariamente sono seguiti ad esse, dovrebbero essere tenuti bene in vista per un più certo e costante trattamento della questione proposta.

. Come da legge divina, è stabilito che il “PRIMATO” di Pietro viene propagato in ognuno dei suoi legittimi successori, per tutta la durata della Chiesa, la quale è costruita e eretta su questa roccia perpetua; la legittima elezione del Pontefice Romano è l’UNICA CONDIZIONE, soddisfatta la quale, l’eletto entra nella serie dei successori di Pietro, ricevendo tutto il potere divinamente istituito del primato, non dagli elettori, che non ce l’hanno, ma dalla forza dell’istituzione di Cristo e da Cristo stesso, che è la Roccia propriamente originaria, costituita come una roccia dal potere partecipativo.

2º. A colui che è stabilito come Pontefice, la Chiesa sia nei suoi singoli pastori che nelle greggi e pecore, è considerata un tutt’uno, con tutti i pastori e greggi e pecore insieme, soggetto come un gregge ad un Pastore supremo: non che la Chiesa, anche presa nella sua interezza, abbia alcun potere di giurisdizione sopra il Pastore supremo, ma al contrario Egli ha la pienezza del potere su di Essa, come sul gregge, secondo le norme divinamente stabilite. –

3°. Così non esiste nessun potere nella Chiesa che, una volta che un Pontefice sia stato costituito, possa limitare o togliere il Potere supremo divinamente conferitogli con tutti i suoi diritti. Il potere stabilito da Cristo e conferito al successore di Pietro, non può cessare in lui tranne che in caso di: – rinuncia spontanea, la cui validità è abbastanza certa dopo la definizione di San Celestino V come dottrina ed azione nota nella Chiesa universale, o – per la spontanea defezione dalla Chiesa per eresia manifesta e pertinace. Tale scandalo si andrebbe a verificare quando come pastore e dottore della Chiesa, si allontanasse dalla promessa e dall’istituzione di Cristo con l’errare formalmente nelle sue definizioni, anche solamente come dottore privato, cosa mai avvenuta e che non senza ragione è contestata dai teologi, considerando la tenera Provvidenza di Cristo per la sua Chiesa e la sua divina promessa (cfr Bellarmino in “de ROM. Pontif.” l. IV. CC. 6. 7.).

. Non potrà mai cadere nell’eresia formale né nell’eresia materiale, cioè negando positivamente ciò che è rivelato, o affermando come rivelato ciò che non è rivelato, la Chiesa tutta, il Regno della verità, promessa dello Spirito di verità, che rimane in Essa per l’eternità; con lo stesso ragionamento della promessa dell’unità perenne, il cui centro e legame visibile è il romano Pontefice, tutta la Chiesa, Corpo di Cristo, non può mai essere separata da un vero e legittimo Romano Pontefice, suo Capo visibile, né con uno scisma formale né materiale. Se ad un certo momento “sembra” che tutta la Chiesa abbia operato una secessione, come negli ultimi anni di Pietro de Luna, che aveva preso il nome di Benedetto XIII, non si tratta di una defezione dal “vero” e legittimo Pontefice, che veniva privato del suo potere, cosa che è impossibile (v. al n. 3.), ma questo è semplicemente un segno certo che costui non è mai stato un vero e legittimo Pontefice. Pertanto ciò che viene detto da molti per spiegare gli atti dei concilii di Pisa e di Costanza, con l’assioma: “Il papa dubbio non è un Papa”, vale solo se c’è un dubbio e a causa di questo dubbio c’è una secessione dell’intera Chiesa; ma esso non può essere ammesso se, dopo che un Pontefice sia stato legittimamente costituito, in una parte o anche nella sola parte più elevata della Chiesa ci siano dubbi e ne derivi una secessione a causa delle anomalie introdotte.

. Quando una parte della Chiesa, senza sua colpa, a causa della oscurità nel presentarsi delle cose, aderisce con uno scisma materiale a qualcuno come ad un legittimo Romano Pontefice, alcuni dei suoi atti giurisdizionali, soprattutto quelli che riguardano il foro interno, possono acquisire validità mediante un titolo colorato; ma né da essa, né da alcun altro suo potere, anche legittimo, ma inferiore, possono validamente essere abrogate o modificate le leggi stabilite da un “vero” Romano Pontefice, in particolare quelle che determinano la validità degli atti relativi alla Fondazione visibile  della Chiesa stessa, come è appunto l’elezione del Capo della Chiesa (v. al n. 2.). – Premessi questi principi, non riusciamo a capire come si potrebbe ammettere l’opinione di coloro che nello spiegare gli atti DEL CONCILIO [di] Constanza dicono, con Bellarmino e Suarez, che il diritto di tutti i tre che a quel tempo rivendicavano il pontificato, era dubbioso, perché le “obbedienze individuali”, come le parti aderenti ai diversi pontefici sono state definite, consideravano due di loro come illegittimi; tuttavia, un tale Pontefice “dubbio” non è un vero pontefice, o come abbiamo sentito dire da Suarez: “potrebbe essere che nessuno di loro fosse stato un Pontefice certo e quindi si trattasse di un non-pontefice, perché nessuno di loro aveva ancora ricevuto il consenso sufficiente della Chiesa.”Ma colui che è legittimamente eletto, è costituito da questo unico fatto vero Pontefice, non dalla Chiesa ma da Cristo stesso (v. al n. 1.), né è richiesto il “consenso sufficiente” della Chiesa che debba servire come condizione necessaria perché egli sia un vero Pontefice; il “consenso sufficiente” è ottenuto dalla preghiera e dalla promessa di Cristo per l’unità della sua Chiesa a cui segue l’obbedienza dovuta, essendo questi un “vero” Pontefice (n. 4.). Inoltre, è evidente che a Costanza, per quanto riguarda le modalità di elezione ed i legittimi elettori stessi, sono state dichiarate e fatte molte cose particolari che erano contrarie alle leggi per la valida elezione istituite, per il potere supremo dei Romani Pontefici, da Alessandro III, Gregorio X e Clemente V. Ma tale cambiamenti e sospensioni delle leggi del potere supremo non possono essere che fatti dalla stessa potenza suprema del Romano Pontefice, divinamente costituita e che pone tutta la Chiesa in obbedienza al potere del supremo Pastore, cosa che anche Suarez ammette: “… perché una potenza inferiore non può cambiare ciò che è stato stabilito da una superiore e perché il primato di Pietro è stato dato a lui ed i suoi successori, e solo a lui o al Supremo Pontefice… appartiene il prescrivere le modalità della sua elezione e della successione” (Vedi sopra th. XII. n. III.). Ora infatti se a quel tempo non c’era nessun vero Pontefice, perché (come questi teologi asseriscono) nessuno era indubbio e determinato, è manifesto che il potere inferiore della Congregazione a Costanza, abbia agito contro le modalità dell’elezione prescritte dal potere supremo dei Sommi Pontefici. Così, nel modificare le modalità prescritte per l’elezione, sono stati ammessi ad esempio come elettori, oltre ai cardinali, anche altri vescovi e sacerdoti semplici non appartenenti oltretutto al clero della Chiesa Romana; ma le difficoltà sono esistite per quanto riguarda anche gli stessi Cardinali appartenenti alle tre obbedienze [e quindi molti di essi falsamente nominati -ndr.-], difficoltà che non si vedono risolte né citate da questi teologi, né si vede allo stesso modo come, secondo le loro ipotesi, si possano risolvere. Se per circa quarant’anni (dal 27 marzo 1378, quando morì Gregorio XI, fino all’elezione di Martino V l’11 novembre 1417) nessuno fosse stato un vero Pontefice, tutti questi cardinali creati da tali pseudo-pontefici, come hanno potuto essere considerati legittimi Cardinali, visto che provenivano dalle varie obbedienze e quindi da pontefici contrari, riconosciuti reciprocamente come illegittimi nei raduni di Pisa e di Costanza, contraddicendo quindi gli stessi pontefici dai quali erano stati creati, e come hanno potuto reclamare per se stessi i diritti propri del Cardinale? Inoltre, se l’elezione di Urbano VI (8 aprile 1378) non fosse stata valida, perché non era allora da considerarsi valida l’altra di Clemente VII (20 settembre 1378)? Se tuttavia, cosa che non può ora essere giustamente messa in dubbio, Urbano VI era stato creato Papa, e molti di quei Cardinali che in seguito hanno defezionato, lo avevano riconosciuto in atti pubblici come il legittimo successore di San Pietro, almeno fino al mese di giugno, mentre poi in lettere scritte successivamente si è gradualmente insinuato e propagato il dubbio fino al punto da farlo ritenere decaduto dal Pontificato, come non riconoscerlo, visto che il Primato non viene conferito né dai Cardinali né dalla Chiesa, ma immediatamente da Cristo-Dio? Pertanto, se non poteva essere spogliato del Pontificato divinamente conferito da eventuali atti di un uomo qualunque fino alla sua morte (avvenuta il 15 ottobre 1389 nella sua sede romana), egli è rimasto il “vero” successore di Pietro, e senza dubbio i suoi successori, eletti secondo tutte le leggi stabilite, e cioè Bonifacio IX, Innocenzo VII e Gregorio XII, furono dei veri e legittimi successori nella sede di Pietro. Quei dubbi che da parte dei Cardinali causarono i noti problemi e furono insinuati e propagati dopo che l’elezione e il riconoscimento di Urbano VI era stato già stabilito, validazioni pertanto estese pure ai suoi successori, potrebbero bastare solo, come abbiamo detto sopra, a considerare coloro che erano legati alle fazioni di Roberto di Ginevra (Clemente VII) e del suo successore Pietro de Luna (Benedetto XIII) e poi di Alessandro V eletto a Pisa (26 giugno 1409) e del suo successore Giovanni XXIII, a non essere stati formalmente, ma solo materialmente, degli scismatici, per cui tra essi potevano pure trovarsi uomini santi; ma questi dubbi, né quelli seguiti al conciliabolo di Pisa con l’elezione anche di un terzo [falso -ndr.-] romano pontefice, potrebbero assumere, al di là di Urbano VI e dei suoi successori validamente eletti, la dignità e la potenza della Chiesa Universale. L’accusa di scisma e di “famigerate eresie” portate da Pisa contro Gregorio XII, come promotore e difensore ostinato di un scisma e che, avendo negato la verità rivelata dell’unità della Chiesa, fosse di conseguenza decaduto dal Pontificato, implicava una contraddizione; essi dicevano: “ … se fosse stato il vero Pontefice che aveva da Cristo la suprema potestà sulla Chiesa universale, avrebbe dovuto difendere questo suo potere contro avversari che erano, almeno materialmente, scismatici”; tali avversari infatti egli non attaccò, né tantomeno egli negò la dottrina dell’Unità della Chiesa istituita da Cristo, principalmente nel suo Capo e sotto il suo Capo visibile. Né in seguito, “queste famigerate eresie” di Gregorio XII a Costanza sono mai state riconosciute tali come avallate nella verità dal giudizio di Pisa, cosa che fu subito chiarita. Quindi secondo essi, Gregorio, che non era obbligato a lasciare il suo Pontificato spontaneamente, in quella dispersione della Chiesa avrebbe peccato nell’opporsi a tale obbligo; ma l’asserzione che il Pontefice è privato del suo potere a causa di peccati diversi dalle eresie, è condannata all’articolo 8 contro Wycliff e negli articoli 12, 13, 20, 22 e 24 contro John Hus così come fu definito da Martino V nello stesso Concilio di Costanza.

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Questo scritto di Franzelin evidentemente è di somma importanza nella comprensione dei diritti pontifici, per cui la tanto sbadierata sedevacanza durante lo Scisma d’occidente, in realtà non è mai esistita, essendosi succeduti a Gregorio XI, sia il “vero” Papa legittimamente eletto, Urbano VI, sia, alla sua morte, i successori Bonifacio IX, Innocenzo VII e Gregorio XII, fino all’elezione a Costanza di Martino V. Questi princìpi ovviamente sono i medesimi che fanno considerare il Pontificato di Gregorio XVII [che coloro che sono a-cattolici dicono: Cardinal Siri] legittimo e valido a tutti gli effetti, potendosi così considerare assolutamente “fasulli” gli impostori antipapi che ne hanno impedito il Magistero, ed i loro ancor più fasulli gli attuali sacrileghi successori nonché i fiancheggiatori pseudo-chierici. Questo conferma ancora una volta che le leggi della Chiesa costituiscono un ingranaggio perfetto, più perfetto di un orologio svizzero, e solo stolti e malvagi servi di satana e dell’anti-Cristo possono pensare di modificarlo o interpretarlo maldestramente a loro piacimento!

… et IPSA conteret caput tuum!