Rapporti con gli acattolici

Essendo oggi i Cattolici romani [quelli “veri”, in comunione con Gregorio XVIII e la gerarchia in esilio] nella nuova situazione, per la quale si trovano ad essere circondati dalla quasi totalità di a-cattolici del “novus ordo” e di settari eretico-scismatici di varie fogge (fraternità non-sacerdotali, istituti e chiesuole varie), è bene istruirsi sul modo di comportarsi con essi [spesso anche amici e familiari] riferendosi a quanto la Santa Madre Chiesa ha sempre disposto per la salute delle anime, affinché conservino la vera fede cattolica e possano così sperare degnamente nella vita eterna che, come è certo, solo si conquista con la fede in Gesù-Cristo e l’appartenenza all’unica Chiesa di Cristo (Extra Ecclesia nulla salus!). Lo scritto riportato è di Eriberto Ione O.F.M. Capp., ed è tratto da: “Compendio di Teologia Morale”, 5° ediz. – Marietti ed., 1961, un testo classico di riferimento accreditato, con “imprimatur” e “nihil obstat”, dalla dottrina sicura ed approvata dalla Chiesa Cattolica!

teologia-morale-ione

I rapporti con gli acattolici.

Il contatto con gli acattolici può avvenire nella vita civile (communicatio civilis) oppure in atti di culto (communicatio in sacris).

La comunicazione civile con persone di altra fede è permessa fino a tanto che non ne derivino pericoli per la fede. – A causa dei pericoli per la fede, può essere proibito di restare in servizio presso persone di fede diversa, o di far parte di determinate società o di frequentare scuole acattoliche (cfr. n. 202). – Sono proibite le dispute o conferenze con acattolici su argomenti religiosi, specialmente se pubbliche, quando si tenessero senza l’autorizzazione della S. Sede o, nei casi urgenti, dell’Ordinario del luogo (can. 1325, § 3), perché nascondono in sé dei pericoli. – E pure vietata la partecipazione a riunioni, congressi, conferenze o società, aventi lo scopo di riunire in una sola alleanza religiosa tutti quelli che si chiamano cristiani; anzi è proibito persino promuovere tali iniziative (S. Uff., 8 luglio 1927, AAS, X I X , 1927, p. 278). – Sono proibite anche le cosiddette conferenze ecumeniche (S. Uff., 5 giugno 1948, AAS, X L , 1948, p. 257); in questa proibizione rientrano tutte le conversazioni e riunioni, sia pubbliche sia private, tanto se svolte con vasta partecipazione quanto se ristrette a pochi individui (S. Uff., 20 die. 1949, AAS, XL IL 1950, p. 142-147). Si presuppone tuttavia che tali adunanze avvengano dietro accordo, allo scopo preciso che la parte cattolica e quella acattolica, equiparate nella posizione dei vari problemi, trattino questioni riguardanti la fede e i costumi, esponendo ciascuna la dottrina del proprio credo come sua concezione personale. — Ai vescovi non di meno si suole concedere per un triennio la facoltà di permettere simili riunioni e conversazioni di indole locale, con le opportune cautele: per es. resta sempre proibita ogni « communicatio in sacris »; tuttavia non è proibito che all’apertura e alla chiusure delle adunanze si reciti in comune il Pater noster o altra preghiera approvata dalla Chiesa cattolica. — Per conferenze, invece, e riunioni interdiocesane. nazionali e internazionali si esige sempre, in ogni singolo caso, il previo consenso della S. Sede. A tali riunioni il vescovo della diocesi curerà di inviare soltanto sacerdoti veramente competenti in materia, i quali siano in grado di esporre e di difendere la dottrina cattolica in forma chiara e convincente. I fedeli non possono prendere parte a queste adunanze e conversazioni, se non avranno prima ottenuto il permesso speciale dall’autorità ecclesiastica, che lo concederà soltanto a coloro che siano bene istruiti nella dottrina cattolica e saldi nella fede. – Nei territori di religione mista viene concessa in genere la facoltà di permettere simili conversazioni fra teologi cattolici e acattolici; competente per tale permesso è il vescovo della diocesi in cui si tengono queste conversazioni, oppure il vescovo delegato, di comune accordo, dagli altri vescovi a dirigerle. – Non sono proibite le dispute casuali, che per es. avvengono durante un viaggio, e neppure sono vietate le conferenze apologetiche, anche con contradditorio, in modo che i partecipanti possano presentare obiezioni e difficoltà. — Tanto meno dall’Istruzione del S. Ufficio del 20 dic. 1949 sono proibite quelle adunanze miste di cattolici e di acattolici, in cui non si trattano affatto argomenti circa la fede e i costumi, ma i loro partecipanti, unendo le forze, si consultano sul modo di difendere i principi di diritto naturale e il patrimonio della fede e della moralità cristiana contro gli attuali nemici di Dio; oppure quando in esse si tratta della ricostruzione di un sano ordinamento sociale e di simili questioni. È evidente che in queste riunioni ai cattolici non è lecito approvare o ammettere teorie che siano in contrasto con la rivelazione divina o con l’insegnamento della Chiesa, benché riguardanti soltanto questioni sociali.

La comunicazione in atti di culto ha luogo quando i cattolici partecipano agli atti di culto degli acattolici o permettono che gli acattolici partecipino agli atti di culto cattolico.

La partecipazione dei cattolici agli atti di culto degli acattolici può essere attiva o passiva.

a) La partecipazione attiva agli atti di culto degli acattolici è assolutamente proibita (can. 1258, § 1).

Se si tratta di partecipazione ad atti di culto che sono eretici in sè, la partecipazione è proibita già dalla legge naturale. Riguardo ad atti di culto che gli eretici hanno comuni con i cattolici, la partecipazione, anche se non ne deriva alcuno scandalo, è proibita almeno dalla legge ecclesiastica. È, quindi, illecito chiedere ad un eretico di amministrare il battesimo, e ad un cattolico fare da padrino al battesimo di eretici (anche per procuratore). Inoltre, è proibito fare da testimonio in uno sposalizio davanti al ministro di religione acattolica; ricevere la Comunione dalle mani di uno scismatico. — In pericolo di morte, però, è lecito farsi amministrare un sacramento da un ministro acattolico, se non vi sia nessun cattolico che possa somministrarlo, e non ne derivi scandalo o pericolo di perversione. Similmente, è permesso, ottenutane la dispensa, farsi amministrare il sacramento del matrimonio da parte acattolica in un matrimonio misto e di amministrarglielo; non è mai lecito, però, che si faccia davanti al ministro del culto acattolico. – È pure proibito cantare insieme nelle funzioni religiose degli acattolici, suonarvi l’organo o altri strumenti.

— Invece, non è proibito recitare privatamente con eretici preghiere scevre d’errori o di cantare canzoncine buone, se non si ha da temere che ne derivi scandalo.

Chi, contro le disposizioni del can. 1258, partecipa agli atti di culto degli eretici, è sospetto di eresia (can. 2316).

b) La partecipazione passiva ad atti di culto degli acattolici è permessa, quando la consigliano gravi ragioni d’ufficio o di cortesia e ne è escluso il pericolo di perversione o di scandalo (can. 1258, § 2). – Nella nozione di assistenza passiva s’include il non pregare e il non cantare insieme, ecc. – Con tali restrizioni, quindi, è lecito assistere al battesimo amministrato da un eretico, o a un matrimonio contratto davanti a ministro acattolico, o a un funerale. Si può anche lecitamente visitare un tempio acattolico. Se, in una regione, esiste da lungo tempo l’eresia, può anche essere talvolta permesso assistere alle funzioni religiose per pura curiosità. —

Similmente, può un domestico o una domestica, dietro richiesta, accompagnare i padroni alle funzioni religiose acattoliche. Quando i soldati o i prigionieri vengono comandati di andare alle funzioni religiose acattoliche, possono ubbidire, se il comando non fu dato in odio della fede, ma solo per ragione di disciplina. — Ascoltare prediche acattoliche può essere spesso proibito a motivo dello scandalo che ne deriva o del pericolo per la fede. Tale pericolo si verifica pure ascoltando le prediche solo per radio, specialmente se ciò accade spesso.

2 ° La partecipazione degli acattolici ad atti di culto cattolico può essere parimenti attiva e passiva.

a) La partecipazione attiva degli acattolici a funzioni religiose cattoliche è proibita, in quanto può indurre qualcuno nella persuasione che la fede cattolica non sia essenzialmente diversa da quelle acattoliche e in quanto promuove l’indifferentismo. È proibito che gli eretici facciano da padrini nel battesimo di un cattolico; e in quanto appartengono a una setta, non possono neppur validamente fare da padrini (can. 765). Per un grave motivo, però, possono fare da testimoni nel matrimonio, purché non ne risulti scandalo alcuno.

— Circa l’amministrazione dei sacramenti in pericolo di morte a coloro che sono in buona fede, cfr. n. 566 e 637. [Confessione ed estrema unzione –ndr.-]

— Non è neppure lecito amministrare loro pubblicamente i Sacramentali. Perciò, è vietato dare loro le candele benedette il giorno della Purificazione, le Sacre Ceneri il giorno delle Ceneri, le Palme benedette la Domenica delle Palme. Mentre non è vietato dare loro privatamente dell’acqua santa o una medaglia benedetta, ecc., oppure dare loro delle benedizioni per impetrare ad essi la luce della fede e contemporaneamente la salute del corpo (can. 1149). (Cfr. n. 791).

— È pure proibito far loro portare i lumi durante le funzioni liturgiche, recitare alternativamente con essi l’Ufficio divino corale, farli partecipare ai canti liturgici. Per circostanze eccezionali, è stato permesso dal S. Ufficio che fanciulle scismatiche cantassero con quelle cattoliche durante le funzioni liturgiche. — Se non si può avere alcun organista cattolico, si può temporaneamente valersi di uno acattolico, quando non ne risulti scandalo. — Il sacerdote cattolico non può accompagnare alla sepoltura ufficialmente la salma di un eretico. Per gravi ragioni, e presupposto che non ne derivi scandalo alcuno, potrebbe come persona privata seguire il feretro e recitare alcune preghiere sulla tomba.

  1. b) Passivamente si possono far partecipare gli acattolici alle funzioni sacre. È lecito anche invitarli alle nostre prediche.

Nota.

.1° Circa la prossima o remota cooperazione ad atti di culto, cfr. n. 150.

.2° L’accettazione di un acattolico nella Chiesa cattolica si compie ottimamente nella seguente forma: a) Istruire profondamente nella fede cattolica; – b) Investigare sulla validità del precedente battesimo acattolico; cfr. n. 475. – c) Riferire il caso all’Ordinario: cfr. form, n. 810. In tale relazione si chiede, a nome del convertito, che sia accettato nella Chiesa. Quando un adulto debba essere battezzato sotto condizione, di solito si chiede contemporaneamente la facoltà di poter amministrare il battesimo senza le cerimonie solenni, se non si abbia tale facoltà per diritto consuetudinario o per disposizioni generali del vescovo. Nel caso di persone che abbiano compiuto i sette anni, per sé si debbono usare le cerimonie del battesimo degli adulti; cfr. n. 488.

d) L’atto dell’accettazione: questo varia secondo che il convertito debba essere battezzato in modo assoluto o sotto condizione o non lo debba affatto. – Nella maggioranza dei casi, spetterà al vescovo giudicare se e come debba essere amministrato il battesimo; solo quando non esiste assolutamente alcun dubbio in merito, il sacerdote stesso può decidere. Quando le ricerche siano impossibili, si può conferire il battesimo sotto condizione. – α) Se il battesimo si amministra in forma assoluta, non si richiede nient’altro che il battesimo. – Quindi non si richiede l’abiura e neppure l’assoluzione dalle censure e dai peccati. Il sacerdote stia comunque attento che il battezzando abbia il dolore dei peccati personali.

β) Se il battesimo viene amministrato sotto condizione, dopo le preghiere indicate nel rituale diocesano, si emette innanzi tutto la professione di fede, segue il battesimo sotto condizione, indi la confessione e l’assoluzione condizionata. – Il formulario per la professione di fede viene dato ordinariamente dalla Curia o si trova nel Rituale diocesano. Per ciò che riguarda la emissione della professione di fede, si stende un protocollo che viene sottoscritto dal convertito, da due testimoni e dal sacerdote delegato (cfr. formulario n. 817). Alcune Curie diocesane ordinano anche l’assoluzione condizionata dall’eresia. — L’accusa dei peccati può anche precedere il battesimo condizionato, affinché il convertito venga meglio disposto al pentimento; ma l’assoluzione condizionata dei peccati deve seguire il battesimo. Poiché, però, un convertito sovente non si confessa dal sacerdote che lo battezza, quest’ordine di cose sarà spesso impossibile.

β) Se non è necessario il battesimo, dopo la professione di fede segue prima in foro esterno l’assoluzione dalla scomunica incorsa, poi la confessione sacramentale.

L’assoluzione dalla scomunica per causa dell’eresia data in foro esterno, vale anche per il foro interno (can. 2251). – Se il formulario non è contenuto nel Rituale diocesano, di solito viene trasmesso dalla Curia vescovile. — Per la validità del resto non è prescritta formula alcuna determinata. Chi non ha compiuto il 14° anno d’età, non è incorso nella censura, e perciò non ha bisogno di esserne assolto.

e) Dopo l’accettazione, un adulto ha da assistere subito alla Messa e in essa comunicarsi, eccetto che vi si oppongano gravi e urgenti motivi (can. 735, § 2 ) . L’espressione « subito » può essere presa moralmente. Un motivo ragionevole basta, affinché la cosa non debba avvenire immediatamente. — Poi, a tempo stabilito, segue la cresima. In caso di matrimoni divenuti per tal modo interamente cattolici, si potrebbe anche riprendere la benedizione nuziale e la « Missa pro sponsis ».

— In pericolo di morte, quando la cosa urge, basta registrare su protocollo, possibilmente dinanzi a due testimoni, la petizione di ammissione nella Chiesa; a ciò segue la professione di fede, la quale si può ottenere facendo opportune domande. — Ogni sacerdote ha la facoltà di assolvere in pericolo di morte da ogni censura e peccato (cfr. n. 433, 587). Per evitare difficoltà, in caso di sepoltura, si comunica la conversione al ministro acattolico (cosa che più opportunamente faranno i parenti). In fine si manda alla Curia vescovile una accurata relazione di tutto.

 

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

Siamo un'Associazione culturale in difesa della "vera" Chiesa Cattolica.