UN’ENCICLICA AL GIORNO TOGLIE GLI USURPANTI APOSTATI DI TORNO: S. S. PIO XII – “SACRAMENTUM ORDINIS”

Questa costituzione apostolica di S. S. Pio XII, è la pietra di inciampo [sarebbe meglio forse dire: pietra tombale! … fate voi …] per quanti, nelle finte chiese di ogni parte del mondo, si dicono ordinati Sacerdoti, o peggio Vescovi. Questo documento infatti, stabilisce in modo infallibile ed immutabile, come ogni altro documento del Magistero Universale, le formule, cioè la “forma sacramentale”, del Sacramento dell’Ordine. (… per il Santo Padre era naturalmente superfluo ricordare che prima di accedere a queste Consacrazioni, bisognava aver ricevuto obbligatoriamente la tonsura ecclesiastica dall’Ordinario della propria Diocesi di appartenenza, nonché gli ordini clericali minori, come indicato tassativamente dal Sacrosanto Concilio di Trento – Sess. XXIII).

Solo chi sia stato ordinato con queste formule – dopo la tonsura e il conferimento degli ordini minori – da un Vero Vescovo, cioè non scomunicato ipso facto (come ad esempio un Cavaliere Kadosh, grado XXX della Massoneria, in cui si è compiuto un giuramento solenne di obbedienza a Lucifero con tanto di brindisi e pugnale di sfida a Dio; né da pseudo-vescovi senza Mandato Papale e senza Giurisdizione), può considerarsi validamente consacrato ed usare della giurisdizione o della missione canonica per le funzioni proprie dei relativi Ordini. Ogni altra formula non ha alcuna validità, né si può pretendere di utilizzare, solo per fare un esempio, formule blasfeme e sacrileghe inventate da antipapi usurpanti, con documenti che possono essere usati al massimo come carta igienica (salvo diverso parere medico!). Le formule dell’antipapa marrano Montini del 18 giugno del 1968, studiate dal massone Bugnini – BUAN 1365/75 su imbeccate del “fratello” benedettino dom Botte e dei 6 (si noti il numero! … chi ha intelletto comprenda!) compagni di merenda di retrologgia, sono utili per formare pseudo-vescovi “perfetti manichei”, quindi come tali appartenenti ad organismi di confessione gnostica, come l’attuale “Novus ordo”, che usurpanti cariche e prebende, pretendono di essere addirittura cattolici, ingannando pseudo ignari fedeli, ed altrettanti pretesi e falsi sacerdoti (che hanno quanto meno una falsa coscienza, secondo i dettami della teologia morale … che essi giustamente non hanno mai studiato …), che spacciano sacramenti ed officiano riti satanici offerti, in buona o in cattiva fede, al signore dell’universo, il baphomet-lucifero adorato nelle logge ad eterna condanna loro e di quanti li seguono. Possiamo solo pregare per essi, perché il Signore apra loro gli occhi, anche se San Paolo impietosamente ci ricorda che … a coloro che non hanno amato la verità, Iddio manderà una « operationem erroris ut credant mendacio » (2 Tess. II, 11). SI SALVI CHI VUOLE!

N. B. : Ne diamo il testo originale in latino con la successiva traduzione italiana per gli a-cattolici.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

SACRAMENTUM ORDINIS

DE SACRIS ORDINIBUS DIACONATUS, PRESBYTERATUS ET EPISCOPATUS

1. Sacramentum Ordinis a Christo Domino institutum, quo traditur spiritualis potestas et confertur gratia ad rite obeunda munia ecclesiastica, unum esse idemque pro universa Ecclesia catholica fides profitetur; nam sicut Dominus Noster Iesus Christus Ecclesiae non dedit nisi unum idemque sub Principe Apostolorum regimen, unam eandemque fidem, unum idemque sacrificium, ita non dedit nisi unum eundemque thesaurum signorum efficacium gratiæ, id est Sacramentorum. Neque his a Christo Domino institutis Sacramentis Ecclesia sæculorum cursu alia Sacramenta substituit vel substituere potuit, cum, ut Concilium Tridentinum docet, (Conc. Trid., Sess. VII, can. 1, De Sacram. in genere) septem Novae Legis Sacramenta sint omnia a Iesu Christo Domino Nostro instituta et Ecclesiae nulla competat potestas in substantiam Sacramentorum », id est in ea quae, testibus divinæ revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit.

2. Quod autem ad Sacramentum Ordinis de quo agimus spectat, factum est ut, non obstante eius unitate et identitate, quam nemo unquam e catholicis in dubium revocare potuit, tamen, aetatis progressu, pro temporum et locorum diversitate, illi conficiendo ritus varii adiicerentur; quod profecto ratio fuit cur theologi inquirere coeperint, quinam ex illis in ipsius Sacramenti Ordinis collatione pertineant ad essentiam, quinam non pertineant : itemque causam praebuit dubiis et anxietatebus in casibus particularibus, ac propterea iterum iterumque ab Apostolica Sede humiliter expostulatur fuit, ut tandem quid in Sacrorum Ordinum collatione ad validitatem requiratur, suprema Ecclesiae auctoritate decerneretur.

3. Constat autem inter omnes Sacramenta Novae Legis, utpote signa sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant. Iamvero effectus, qui Sacra Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinatione produci ideoque significari debent, potestas scilicet et gratia, in omnibus Ecclesiae universalis diversorum temporum et regionum ritibus sufficienter significati inveniuntur manuum impositione et verbis eam determinantibus. Insuper nemo est qui ignoret Ecclesiam Romanam semper validas habuisse Ordinationes graeco ritu collatas absque instrumentorum traditione, ita ut in ipso Concilio Florentino, in quo Græcorum cum Ecclesia Romana unio peracta est, minime Graecis impositum sit, ut ritum Ordinationis mutarent vel illi instrumentorum traditionem insererent: immo voluit Ecclesia ut in ipsa Urbe Graeci secundum proprium ritum ordinarentur. Quibus colligitur, etiam secundum mentem ipsius Concilii Florentini, traditionem instrumentorum non ex ipsius Domini Nostri Iesu Christi voluntate ad substantiam et ad validitatem huius Sacramenti requiri. Quod si ex Ecclesiae voluntate et praescripto eadem aliquando fuerit necessaria ad valorem quoque, omnes norunt Ecclesiam quod statuit etiam mutare et abrogare valere.

4. Quae cum ita sint, divino lumine invocato, suprema Nostra Apostolica Auctoritate et certa scientia declaramus et, quatenus opus sit, decernimus et disponimus : Sacrorum Ordinum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus materiam eamque unam esse manuum impositionem; formam vero itemque unam esse verba applicationem huius materiae determinantia, quibus univoce significantur effectus sacramentales, — scilicet potestas Ordinis et gratia Spiritus Sancti, — quaeque ab Ecclesia qua talia accipiuntur et usurpantur. Hinc consequitur ut declaremus, sicut revera ad omnem controversiam auferendam et ad conscientiarum anxietatibus viam praecludendam, Apostolica Nostra Auctoritate declaramus, et, si unquam aliter legitime dispositum fuerit, statuimus instrumentorum traditionem saltem in posterum non esse necessariam ad Sacrorum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinum validitatem.

5. De materia autem et forma in uniuscuiusque Ordinis collatione, eadem suprema Nostra Apostolica Auctoritate, quae sequuntur decernimus et constituimus : In Ordinatione Diaconali materia est Episcopi manus impositio quae in ritu istius Ordinationis una occurrit. Forma autem constat verbis « Præfationis » quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita:

« Emitte in eum, quæ sumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratiæ tuæ munere roboretur ».

In Ordinatione Presbyterali materia est Episcopi prima manuum impositio quae silentio fit, non autem eiusdem impositionis per manus dexteræ extensionem continuatio, nec ultima cui coniunguntur verba: « Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata, etc. ». Forma autem constat verbis « Præfationis » quorum hæc sunt essentialia ideoque ad valorem requisita:

« Da, quæsumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramqne morum exemplo suae conversationis insinuet ».

Denique in Ordinatione seu Consecratione Episcopali materia est manuum impositio quae ab Episcopo consecratore fit. Forma autem constat verbis « Praefationis », quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita :

« Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica».

Omnia autem hæc fiant sicut per Apostolicam Nostram Constitutionem « Episcopalis Consecrationis » diei trigesimi novembris anni MCMXLIV statutum est.

6. Ne vero dubitandi præbeatur occasio, præcipimus ut impositio manuum in quolibet Ordine conferendo caput Ordinandi physice tangendo fiat, quamvis etiam tactus moralis ad Sacramentum valide conficiendum sufficiat. Tandem quae supra de materia et forma declaravimus ac statuimus, nequaquam ita intelligere fas sit ut vel paulum negligere vel prætermittere liceat ceteros « Pontificalis Romani » ritus constitutos; quin immo iubemus ut omnia data præscripta ipsius « Pontificalis Romani » sancte serventur et perficiantur.

Huius Nostrae Constitutionis dispositiones vim retroactivam non habent; quod si dubium aliquod contingat, illud huic Apostolicæ Sedi erit subiiciendum.

Haec edicimus, declaramus et decernimus, quibuslibet non obstantibus, etiam speciali mentione dignis, proindeque volumus et iubemus Tit eadem in « Pontificali Romano » quadam ratione evidentia fiant.

Nulli igitur homini liceat hanc Constitutionem a Nobis latam infringere vel eidem temerario ausu contraire.

Datum Romæ , apud Sanctum Petrum, die trigesimo novembris, in festo S. Andreæ Apostoli, anno millesimo nongentesimo quadragesimo septimo, Pontificatus Nostri nono.

PIUS PP. XII


*A.A.S., vol. XL (1948), n. 1-2, pp. 5-7

Acta Apostolicæ Sedis, vol. XL, n°s 1-2 (28, 1.-27. 2. 48). pp. 5-7

1. La Fede cattolica professa che il Sacramento dell’Ordine istituito da Cristo, per mezzo del quale è conferito il potere e la grazia spirituale di svolgere le funzioni propriamente ecclesiastiche, è uno e lo stesso per la Chiesa universale; poiché, come Nostro Signore Gesù Cristo ha dato alla Chiesa, un solo e medesimo governo sotto il Principe degli Apostoli, una sola e stessa fede, un solo stesso Sacrificio, così anche Lui le diede solo uno e medesimo tesoro di efficacia con i segni di grazia, cioè i Sacramenti. Oltre a questi Sacramenti istituiti da Cristo Nostro Signore, la Chiesa nel corso dei secoli non ha mai costituito altri Sacramenti, né avrebbe potuto farlo, poiché, come insegna il Concilio di Trento (Conc. Tr., Sess. VII, can. De Sacram, in genere), i sette Sacramenti della nuova legge furono tutti istituiti da Gesù Cristo nostro Signore, e la Chiesa non ha potere sulla “sostanza dei Sacramenti”, cioè su quelle cose che, come è provato dalle fonti della rivelazione divina, Cristo, il Signore stesso ha stabilito fossero ritenute come segni sacramentali.

2. Ma, in ciò che concerne il Sacramento dell’Ordine, di cui qui si tratta, malgrado la sua unità  e la sua identità, che nessun Cattolico ha mai potuto mettere in dubbio, è accaduto nel corso degli anni, secondo la diversità dei tempi e dei luoghi, che si siano aggiunti diversi riti alla sua amministrazione. È questo che spiega certamente che a partire da un certo momento i teologi abbiano cominciato a ricercare quali tra questi riti dell’ordinazione appartengano all’essenza del Sacramento e quali non vi appartengano affatto. Questo stato di cose ha ancora occasionato, in casi particolari, dei dubbi e delle inquietudini; così, a più riprese si è domandato alla Santa Sede che l’Autorità suprema della Chiesa, voglia ben pronunciarsi su ciò che, nei confronti degli Ordini sacri, sia richiesto per la validità,

3. Si riconosce unanimemente che i Sacramenti della nuova Legge, segni sensibili e producenti la grazia invisibile, debbano significare la grazia che producono e produrre la grazia che significano. Ora, gli effetti che le ordinazioni diaconale, sacerdotale ed episcopale debbano produrre e pertanto significare, cioè il potere e la grazia, si trovano in tutti i riti in uso nella Chiesa Universale, nelle diverse epoche e nei differenti paesi, sufficientemente indicati con l’imposizione delle mani e le parole che la determinano. Inoltre, nessuno ignora che la Chiesa Romana ha sempre ritenuto valide le ordinazioni fatte nel rito greco senza la tradizione degli strumenti. Così il Concilio di Firenze, ove è stata conclusa l’unione dei Greci con la Chiesa Romana, [la Chiesa] non ha loro imposto di cambiare il rito di Ordinazione né inserirvi la tradizione degli strumenti. Ben più, la Chiesa ha voluto che anche a Roma i Greci fossero ordinati secondo il loro rito proprio. Da questo ne risulta che anche nel pensiero del Concilio di Firenze, la tradizione degli strumenti non sia richiesta al pari della volontà del Signore Nostro Gesù-Cristo per la sostanza e per la validità di questo Sacramento. Se nel tempo essa è stata necessaria, anche per la validità, al pari della volontà e del precetto della Chiesa, si sa che ciò che Essa ha stabilito, la Chiesa può anche cambiare ed abrogare.

4. Ecco perché, dopo avere invocato la luce divina, in virtù della nostra suprema Autorità apostolica ed in piena conoscenza della cosa, Noi dichiariamo e, per quanto ce ne sia bisogno, Noi decidiamo e dichiariamo ciò che segue: la materia e la sola materia degli Ordini sacri del Diaconato, del Sacerdozio e dell’Episcopato è l’imposizione delle mani; similmente, la sola forma sono le parola che determinano l’applicazione di questa materia, parole che significano in modo univoco gli effetti sacramentali, cioè il potere di ordine e la grazia dello Spirito Santo, parole che la Chiesa accetta ed impiega come tali. Ne consegue che Noi dobbiamo dichiarare, come Noi dichiariamo effettivamente, in virtù della nostra Autorità apostolica, per sopprimere ogni controversia e prevenire le angosce delle coscienze, e decidiamo, anche nel caso in cui nel passato l’autorità competente avesse preso una diversa decisione, che la tradizione degli strumenti, almeno in avvenire, non sia necessaria per la validità degli Ordini sacri del Diaconato, del Sacerdozio, dell’Episcopato.

5. In ciò che concerne la materia e la forma nei confronti di ugnuno di questi ordini, Noi decidiamo e decretiamo, in virtù della nostra Autorità apostolica, ciò che segue. Per l’ordinazione al diaconato, la materia è l’imposizione delle mani del Vescovo, la sola prevista nel rito di questa ordinazione. La forma è costituita dalle parole del Prefatio, di cui le seguenti sono essenziali e pertanto richieste per la validità: « Emitte in eum, quæsumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tut fideliter exsequendi septiformis gratiæ tuæ munere roboretur

Nell’Ordinazione sacerdotale, la materia è la prima imposizione delle mani del Vescovo, quella che si fa in silenzio, e non la continuazione di questa stessa imposizione che si fa estendendo la mano destra, né l’ultima imposizione accompagnata da queste parole: « Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata, etc. » La forma è costituita dalle parole del Prefatio, delle quali le seguenti sono essenziali e pertanto necessarie per la validità; « Da, quæsumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suæ conversationis insinuet ». Infine per l’Ordinazione o consacrazione episcopale, la materia è l’imposizione delle mani fatta dal Vescovo consacratore. La forma è costituita dalle parole del Prefatio, delle quali le seguenti sono essenziali. La scrittura e l’antichità greca e latina non menzionano che l’imposizione delle mani e la preghiera. È soltanto verso la fine del Medio Evo e senza un atto ufficiale della Chiesa che la tradizione degli strumenti si è diffusa in Occidente ed è penetrata poco a poco nell’uso romano. È il decreto per gli Armeni, promulgato nel 1439 alla conclusione del Concilio di Firenze, che fissò come materia dei diversi ordini la tradizione degli strumenti. Ma d’altra parte, Roma continuava a considerare come valide le ordinazioni orientali fatte senza la tradizione degli strumenti. Nelle sua  Istruzione « Presbyterii græci » (31/08/1595), Clemente VIII esigeva che un Vescovo di rito greco fosse presente a Roma per conferire agli studenti della sua nazione, l’ordinazione secondo il rito Greco. Nela Bolla « Etsi pastoralis » (26/05)1742) per gli Italo-Greci, Benedetto XIV dichiara: « Episcopi græci in ordinibus conferendis ritum proprium græcum in Euchologio descriptum servent ». A più riprese, i Sovrani Pontefici si sono pronunciati nel medesimo senso. La complessità di questi fatti spiega la diversità delle opinioni che si sono fatte luce sull’essenza del Sacramento dell’Ordine e che è superfluo qui enumerare. Poco a poco l’opinione che, ispirandosi all’antichità cristiana e alla liturgia, non ammette che un solo rito essenziale, l’imposizione delle mani con l’invocazione dello Spirito Santo, aveva finito per allineare la grande maggioranza dei teologi. È evidente che dopo la presente Costituzione Apostolica, questa è l’unica tesi autorizzata. Resta da sapere quale fosse il valore del decreto per gli Armeni, menzionato più in alto. Secondo alcuni, il decreto sarebbe semplicemente una istruzione pratica di ordine disciplinare e pastorale. Secondo il cardinale Van Rossum, la cui opera « De essentia sacramenti Ordinis » (Fribourg-en-Brisgau 1914), è fondamentale in materia, il decreto sarebbe dottrinale, ma non definitivo, ex cathedra, infallibile. Egli ne vede la prova nel fatto che la Chiesa non sia mai intervenuta contro le opinioni diverse. (V. Dict. De Théol. cath., art. « ordine », soprattutto col. 1315 e segg.). « Diffondete su di lui, vi supplichiamo, Signore, lo Spirito Santo; che lo fortifichi con i sette doni delle vostra grazia perché compia con fedeltà il vostro ministero ». – « Date, ve ne supplichiamo, Padre onnipotente, al vostro servo qui presente la dignità del Sacerdozio; rinnovate nel suo cuore lo spirito di santità, affinché egli eserciti questa unzione del secondo ordine che Voi gli affidate e che l’esempio della sua vita corregga i costumi ». Per la validità è pertanto richiesta: « Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum cœlestis unguenti rore sanctifica ». Tutti questi riti saranno compiuti conformemente alle prescrizioni della Nostra Costituzione apostolica « Episcopalis consecrationis » del 30 novembre 1946.

6. Onde prevenire eventuali dubbi, Noi ordiniamo che nei confronti di ogni Ordine, l’imposizione delle mani si faccia toccando fisicamente la testa dell’ordinando, benché sia sufficiente il contatto morale per conferire validamente il Sacramento. Infine, non è affatto permesso interpretare ciò che stiamo dichiarando e decretando sulla materia e la forma, in modo da credersi autorizzato, sia a trascurare, sia ad omettere le altre cerimonie previste nel Pontificale Romano; inoltre Noi ordiniamo che tutte le prescrizioni del Pontificale Romano siano religiosamente mantenute ed osservate. Le disposizione della presente Costituzione, non hanno effetto retroattivo; qualora si presenti un dubbio, lo si sottometterà alla Sede Apostolica. Ecco pertanto ciò che Noi ordiniamo, dichiariamo e decretiamo, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione. Di conseguenza, Noi vogliamo ed ordiniamo che le disposizioni sopramenzionate siano incorporate, in un modo o nell’altro nel Pontificale Romano.

NESSUNO AVRÁ DUNQUE IL DIRITTO DI ALTERARE LA PRESENTE COSTITUZIONE DA NOI DATA NÉ DI OPPORVISI CON TEMERARIO ARDIMENTO.

Dato a San Pietro, il 30 novembre, festa di Sant’Andrea Apostolo nell’anno 1947, nono anno del Nostro pontificato.

PIO XII, PAPA.