CATECHISMO CATTOLICO DEL CARDINAL GASPARRI (14)

CATECHISMO CATTOLICO A CURA DEL CARDINAL PIETRO GASPARRI (14)

PRIMA VERSIONE ITALIANA APPROVATA DALL’AUTORE 1932 COI TIPI DELLA SOC. ED. (LA SCUOLA) BRESCIA

Brixiæ, die 15 octobris 1931.

IMPRIMATUR

+ AEM. BONGIORNI, Vie. Gen

III.

CATECHISMO PER GLI ADULTI DESIDEROSI DI APPROFONDIRSI NELLA CONOSCENZA DELLA DOTTRINA CATTOLICA.

Art. 5. — DEL SACRAMENTO DELL’ESTREMA UNZIONE.

D. 469. Che cos’è il sacramento dell’Estrema Unzione?

R . Il sacramento dell’Estrema Unzione è un Sacramento istituito da Gesù Cristo, per conferire agli adulti ammalati in pericolo di vita certi aiuti spirituali di grandissima utilità nel pericolo di morte, e talvolta anche un giovamento nelle infermità corporali (Conc. II di Lione: Prof, fidei Mich. PaL.; Conc. di Fir.: Decr. prò Armenis; Conc. di Tr. ., sess. XIV: De Sacr. Extr. Unct.; Inn. III: Prof, fidei Waldensibus præscripta; Pio X: Decr. Lamentabili, 3 lugl. 1908, prop. 48 tra le condannate.).

D. 470. Quali sono, dunque, gli effetti dell’Esterna Unzione?

R . L’Estrema Unzione:

1° conferisce un aumento della grazia;

2° solleva l’animo dell’infermo e lo aiuta specialmente a superare le tentazioni dell’ultima agonia;

3° cancella i residui dei peccati e rimette le colpe veniali, e persino le mortali, qualora l’infermo, non avendone coscienza, sia per lo meno attrito e nell’impossibilità di confessarsi;

4° cura talvolta il morbo, qualora ciò sia espediente alla salute dell’anima (Giac., V, 14, 1 5; Conc. di Tr., sess. XIV, cap. 2, De Extr. Unct.; S. Cesario d’Arles: Sermo CCLXV, 3. — I residui dei peccati sono le debolezze dell’anima e le cattive abitudini che promanano dal peccato).

D. 471. Chi è il ministro ordinario di questo sacramento?

R. Ministro ordinario di questo sacramento è il parroco del luogo ove trovasi l’infermo; in caso, poi, di necessità, con l’autorizzazione per lo meno ragionevolmente presunta del parroco o dell’Ordinario del luogo, qualsiasi altro sacerdote può amministrare questo sacramento – (Cod. D. C. , can. 938, § 2. — Nella Chiesa orientale si usa conferire questo Sacramento da parecchi sacerdoti contemporaneamente.).

D. 472. Qual è la materia dell’Estrema Unzione?

R. La materia dell’Estrema Unzione è l’olio d’oliva benedetto dal Vescovo, o dal sacerdote che dalla Sede Apostolica abbia ricevuto facoltà di benedirlo; l’unzione fatta con l’olio predetto è la materia prossima.

D. 473. Qual’è la forma dell’Estrema Unzione?

R. La forma dell’Estrema Unzione è la preghiera che il ministro pronunzia nel fare l’unzione, seguendo i propri libri rituali approvati (Conc. di Tr., 1. c.).

D. 474. A chi vien conferito questo sacramento?

R. Questo sacramento vien conferito al fedele il quale, dopo raggiunto l’uso di ragione, per malattia o vecchiaia, versa in pericolo di morte.

D. 475. Quante volte questo sacramento può esser conferito?

R. Questo sacramento una volta soltanto può esser conferito nel medesimo pericolo di morte; se poi tale pericolo, una volta cessato, si ripresentasse, può di nuovo essere amministrato (Cod. D . C , can. 940, § 2).

D. 476. Questo sacramento può esser conferito ad un infermo che non sia in possesso della sue facoltà?

R. Questo sacramento può essere conferito anche all’infermo che, mentre era ancora in possesso delle sue facoltà, o ne fece richiesta per lo meno implicita, o tale richiesta avrebbe verisimilmente fatta; e ciò stesso quand’anche in seguito avesse perduti i sensi o l’uso della ragione. (Cod. D. C. , can. 943.).

D. 477. Che cosa deve fare l’ammalato prima di ricevere l’Estrema Unzione?

R. Prima di ricevere l’Estrema Unzione, l’ammalato deve: 1° confessare, se lo può, i suoi peccati, e se non lo può, fare almeno l’atto di contrizione;

2° emettere inoltre atti di fede, di speranza, di carità e di completa rassegnazione alla volontà di Dio.

D. 478. E’ questo sacramento necessario per la salvezza?

R. Questo sacramento non è di assoluta necessità per la salvezza, ma sarebbe colpa il tralasciarlo; non solo, ma bisogna mettere ogni cura e diligenza perché l’ammalato riceva questo sacramento al più presto, non appena si affacci il pericolo di morte e mentre è ancora in possesso delle sue facoltà.

(Cod. D. C. , can. 944. — Odioso e crudele è l’agire di colui che, pretestando motivi di affetto e di prudenza, con la sua opposizione o con la sua negligenza impedisce al sacerdote di amministrare per tempo i Sacramenti agli ammalati. Così facendo, o Cristiano, vieni a privare un tuo fratello dei supremi aiuti e conforti della Religione; forse gli precludi persino la possibilità e il modo di raggiungere l’eterna felicità. Qual conto spaventoso dovrai rendere a Dio!).

Art. 6. — DEL SACRAMENTO DELL’ORDINE.

D. 479. Che cos’è il sacramento dell’Ordine, ovvero della sacra ordinazione?

R. Il sacramento dell’Ordine, ovvero della sacra ordinazione è il sacramento istituito da Gesù Cristo per costituire nella Chiesa Vescovi, sacerdoti e ministri, ognuno con quella sua potestà e grazia che li renda capaci di debitamente esercitare le funzioni del proprio grado (Atti, VI, 6; XIII, 3; Paolo: 1a ad Tim., IV, 14; V, 22 2a ad Tim., I , 6; Conc. II di Lione: Prof, fidei Mich. Pal.; Conc. di Fir.: Decr. prò Armenis; Conc. di Tr., sess. XXIII,can. 3; Pio X: Decr. Lamentabili, prop. 50 tra le condannate.).

D. 480. Questi gradi sono fra sé uguali?

R. Questi gradi non sono fra sé uguali, bensì gli uni più importanti degli altri, venendo così a formare la sacra gerarchia dell’Ordine (Matt., XVI, 18, 19; XVIII, 18; Giov., XXI, 17; Atti, VI, 6; Paolo: I a ad Tim., III, 1-13; ad Tit., I , 5-9; Conc. di Tr., sess. XXIII, can. 2, 6, 7.).

D. 481. In quale più precisa circostanza istituì Gesù Cristo questo sacramento?

R. Gesù Cristo istituì questo sacramento più precisamente allor quando agli Apostoli ed ai loro successori nel sacerdozio conferì la potestà di offrire il sacrificio della Messa e quella di rimettere o ritenere i peccati (Matt., XVIII, 18; Luca, XXII, 19; Giov., XX, 23; Paolo: 1a ad Cor., XI, 23-25.).

D. 482. Qualè la dignità del sacerdozio?

R. La dignità del sacerdozio è la più alta di tutte, in quanto il sacerdote è il ministro di Cristo e il dispensatore dei misteri di Dio, il mediatore fra Dio e gli uomini, colui che ha potestà sul corpo di Cristo, tanto reale quanto mistico (Paolo: Ia ad Cor., IV, 1 ; 2a ad Cor., V, 20; VI, 4; 2a ad Tim., V, 17; ad Hebr., XIII, 17; Pio XI: Lett. Officiorum omnium, 1 ag. 1922. — Non sono quindi da ammettersi alla dignità del sacerdozio se non quelli che, chiamati da Dio e debitamente provati dai superiori, entrano nello stato ecclesiastico con l’unico intento di servire la causa della gloria di Dio e della salute delle anime: « E nessuno — dice S. Paolo, ad Hebr., V, 4 — si assume l’onore, se non sia chiamato da Dio, come Aronne ». Cat. p, parr., p. I , cap. VII, n. 3 e segg.).

D. 483. Qual è la materia e quale la forma della sacra ordinazione?

R. La materia della sacra ordinazione è l’imposizione delle mani o la consegna degl’istrumenti quale vien prescritta nei libri pontificali approvati; la forma, poi, consiste in quelle parole che il ministro pronunzia mentre impone le mani o consegna i detti strumenti.

D. 484. Come debbono condursi i fedeli nei confronti dei sacerdoti?

R. I fedeli debbono ai sacerdoti ogni onore e riverenza, e debbono altresì pregare Iddio che alla sua Chiesa conceda santi e degni ministri (Matt., IX, 38: X, 40; Luca, X, 2, 16; Giov., XIII, 20.).

D. 485. Peccano quei genitori che costringono i figli al sacerdozio o dal sacerdozio li distolgono?

R. Peccano, e quei genitori che costringono i figli al sacerdozio, in quanto si arrogano quel diritto che Dio a sé solo riserva, cioè di scegliere i suoi ministri a traverso il ministero del Vescovo; e quelli che dal sacerdozio li distolgono, in quanto resistono alla volontà divina, ingiustamente negano ai figli il diritto di seguire la divina vocazione, e se stessi e i figli privano di grazie numerose e specialissime (Giov., XV, 16.).

D. 486. Chi è il ministro della sacra ordinazione?

R. Ministro ordinario della sacra ordinazione è il proprio Vescovo dell’ordinando, oppure un Vescovo da quello delegato; ministro straordinario è quello cui il diritto stesso o uno speciale indulto apostolico concedono la facoltà di conferire taluni Ordini (Cod. D. C, can. 951).

Art. 7. — DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. (*)

(*) Nel Cod. di D . C , can. 1012 e segg., si troveranno più diffusamente svolte le prescrizioni canoniche qui rammentate circa le proprietà del Matrimonio, gl’impedimenti matrimoniali sia impedienti che dirimenti, il consenso matrimoniale e la forma della celebrazione del Matrimonio.

D. 487. Che cos’è il sacramento del Matrimonio?

R. Il sacramento del Matrimonio è lo stesso matrimonio validamente contratto fra battezzati, eretto da Gesù Cristo a dignità di sacramento, per mezzo del quale vien conferito ai coniugi tale grazia onde possano debitamente compiere i doveri inerenti ai loro rapporti tanto mutui quanto verso i figli (Paolo: ad Eph., V, 22-23; Conc. di Fir.: Decr. prò Armenis; Conc. di Tr., sess. VII, De Sacramentis, can. I, e sess. XXIV, De Sacram. Matr., can. 1; Leone VIII: Enc. Arcanum divinæ sapientiæ, 10 febbr. 1886; S. Cir. Aless. : In Joann. Evang., II, 1).

D. 488. Può sussistere fra Cristiani matrimonio valido che non sia sacramento?

R. Fra Cristiani non può sussistere matrimonio valido che non sia lo stesso fatto sacramento, poiché Gesù Cristo si degnò di elevare a dignità di sacramento il matrimonio medesimo (Leone XIII, 1 c.; Cod. D. C., can. 1012).

D. 489. Quali sono i ministri di questo sacramento?

R. I ministri di questo sacramento sono gli sposi medesimi nell’atto di contrarre il matrimonio.

D. 490. Qual è la materia e quale la forma del sacramento del Matrimonio?

R. La materia del sacramento del Matrimonio è la mutua tradizione del diritto sul corpo in ordine al fine del Matrimonio; la forma è la mutua accettazione di questo medesimo diritto.

D. 491. Quali sono le proprietà essenziali del Matrimonio?

R. Le proprietà essenziali del Matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, proprietà che nel Matrimonio cristiano, a ragione del sacramento, hanno speciale fermezza.

(Matt., V, 32; XIX, 3-9; Marco, X, 2-12; Luca, XVI, 18; Paolo: ad Rom., VII. 2. 3; 1a ad Cor., VI, 16; VII, 10, 11, 39; Leone XIII, 1. c.; S. Àgost.: De adulterinis conjugiis, I, 9; De nuptiis et concup., I, 10)

D. 492. In che cosa consiste l’unità del Matrimonio?

R. L’unità del Matrimonio consiste in ciò che il marito, vivente la moglie, non può avere altra moglie, né la moglie, vivente il marito, un altro marito (Matt., XIX, 4-6; Conc. di Tr., 1. c., can. 2; Innoc. III: Epist. ad Episc. Tiberiadensem.).

D. 493. In che cosa consiste l’indissolubilità del Matrimonio?

R. L’indissolubilità del Matrimonio consiste in ciò che il vincolo matrimoniale non può sciogliersi se non per morte. (Matt., XIX, 6; Marco, X, 11-12; Luca, XVI, 18; Paolo: ad Rom., VII, 3; J a ad Cor., VII, 10-11, 39; Conc. di Tr., 1. c., can. 6, 7; Pio IX: prop. 67 del Sillabo; Leone XIII, 1. c. —

Questa seconda proprietà del Matrimonio va brevemente spiegata come segue:

Il Matrimonio contratto tra fedeli:

1° Se rato e consumato, è indissolubile;

2° Se rato soltanto, vien sciolto, sia dal diritto medesimo per la solenne professione religiosa, sia previa dispensa concessa dalla Sede Apostolica, su richiesta di una almeno delle parti.

Il matrimonio contratto tra infedeli:

1° Se nessuna delle due parti ha ricevuto il Battesimo, è per natura indissolubile;

2° Se una solo di esse lo ha ricevuto, allora il matrimonio viene sciolto, sia dal diritto medesimo a favore della fede in forza del privilegio paolino, quando, cioè, la parte infedele si rifiuti alla conversione, al Battesimo e alla coabitazione pacifica e senza contumelia del Creatore con la parte battezzata, e questa abbia contratto nuove nozze; sia previa dispensa concessa dalla Sede Apostolica, su richiesta della parte battezzata;

3° Se l’una e l’altra hanno ricevuto il Battesimo (e perciò stesso il matrimonio è risultato rato):

a) Qualora il matrimonio sia stato consumato dopo il Battesimo, è indissolubile;

b) Qualora non sia stato consumato, né prima né dopo il Battesimo, viene sciolto, sia dal diritto medesimo per la solenne professione religiosa, sia previa dispensa concessa dalla Sede Apostolica, su richiesta di almeno una delle parti;

c) Qualora il matrimonio sia stato consumato prima del Battesimo e non dopo, può essere sciolto previa dispensa concessa dalla Sede Apostolica, su richiesta di almeno una delle parti.

Contratto tra una parte fedele ed una parte infedele con dispensa dall’impedimento della disparità di culto:

1° Il Matrimonio non viene sciolto in forza del privilegio paolino;

2° Il Matrimonio non consumato viene sciolto per la solenne professione religiosa, e per dispensa pontificia come sopra è stato detto.

3° Consumato può esser sciolto per dispensa pontificia su richiesta della parte fedele.

È poi evidente che per l’esercizio della pontificia potestà, si richiedono motivi giusti, gravi e urgenti, e che non vi sia scandalo.)

D. 494. Qual è il diritto che disciplina il matrimonio dei cristiani?

R. Il diritto che disciplina il matrimonio dei Cristiani è quello divino ed ecclesiastico, salva la competenza del potere civile in ordine agli effetti meramente civili.

D. 495. Quali sono gli effetti meramente civili del Matrimonio?

R. Gli effetti meramente civili del Matrimonio sono effetti separabili dalla sostanza del Matrimonio, come, per esempio: la misura in cui è dovuta la dote, i diritti di successione dei coniugi tra loro, dei figli rispetto ai genitori, e vice versa, ecc.

D. 496. Che cosa s’intende con l’espressione: impedimento matrimoniale?

R. Con l’espressione: impedimento matrimoniale s’intende quello che rende la celebrazione del Matrimonio, o semplicemente illecita (impedimento impediente), o anche invalida (impedimento dirimente).

D. 497. Chi è che può fissare o dichiarare per i battezzati gl’impedimenti matrimoniali?

R. Alla suprema autorità ecclesiastica spetta il diritto esclusivo tanto di determinare per i battezzati per mezzo di legge generale o particolare, gl’impedimenti impedienti o dirimenti il matrimonio, quanto di dichiarare i casi in cui il diritto divino lo impedisce o dirime (Conc. di Tr., Sess. XXIV, can. 4).

D. 498. Quali sono gl’impedimenti che semplicemente impediscono il Matrimonio?

R. Gl’impedimenti che semplicemente impediscono il Matrimonio, sono (2 Cod. D. C, , can. 1058-1066):

1° il voto semplice, sia di virginità, sia di perfetta castità, sia di non contrarre matrimonio, sia di ricevere gli Ordini sacri e di abbracciare lo stato religioso;

2° la mista religione;

3° la parentela legale proveniente dall’adozione, in quei paesi ove la legge civile la considera quale impedimento impediente il Matrimonio.

D. 499. Quali sono gl’impedimenti che dirimono il Matrimonio?

R. Gl’impedimenti che dirimono il Matrimonio, sono (Cod. D. C., can. 1067-1080).

1° l’età;

2° l’impotenza antecedente e perpetua;

3° il legame, ossia il vincolo di un matrimonio precedente;

4° la disparità di culto;

5° l’Ordine sacro;

6° la professione religiosa solenne;

7° il ratto;

8° il crimine;

9° la consanguineità;

10° l’affinità;

11° la pubblica onestà;

12° la cognazione spirituale proveniente dal Battesimo;

13° la cognazione legale proveniente dall’adozione in quei paesi ove la legge civile la considera quale impedimento dirimente del Matrimonio.

D. 500. Quali sono le condizioni requisite per validamente contrarre il Matrimonio fra Cristiani?

R. Per validamente contrarre il Matrimonio fra Cristiani le condizioni requisite sono, che gli sposi:

1° siano immuni da ogni impedimento dirimente;

2° liberamente diano il consenso;

3° contraggano le nozze in presenza del parroco, o dell’Ordinario del luogo, o di un sacerdote delegato dall’uno o dall’altro, e in presenza per lo meno di due testimoni.

D. 501. Il Matrimonio celebrato in questa forma consegue in Italia anche gli effetti civili?

R. Il Matrimonio celebrato in questa forma consegue in Italia anche gli effetti civili, perché lo Stato italiano riconosce tali effetti al sacramento del Matrimonio.

D. 502. Il Matrimonio così celebrato come consegue in Italia anche gli effetti civili?

R. Il Matrimonio così celebrato consegue in Italia anche gli effetti civili, mediante la sua regolare trascrizione nei registri dello stato civile, fatta a richiesta del parroco.

D. 503. Gli sposi cattolici in Italia possono compiere anche il matrimonio civile?

R. Gli sposi cattolici in Italia non possono compiere il matrimonio civile né prima né dopo il Matrimonio religioso: che se lo osassero, anche con l’intenzione di celebrare in appresso il Matrimonio religioso, sono dalla Chiesa considerati come pubblici peccatori.

D. 504. Quali sono inoltre le condizioni requisite per lecitamente contrarre il matrimonio?

R. Le condizioni inoltre requisite per lecitamente contrarre il Matrimonio sono, che gli sposi:

1° siano in istato di grazia;

2° sufficientemente istruiti nella dottrina cristiana;

3° immuni da qualsiasi impedimento impediente;

4° osservino ogni altra prescrizione della Chiesa per la celebrazione del Matrimonio.

D. 505. Dispensa talvolta la Chiesa dall’impedimento della disparità di culto o della mista religione?

R. Solo per gravissimo motivo la Chiesa dispensa dall’impedimento della disparità di culto o della mista religione, permettendo i l Matrimonio fra Cattolico e non cattolico.

D. 506. Quando la Chiesa concede tale dispensa e permette detto Matrimonio, che cosa esige?

R. Quando la Chiesa concede tale dispensa e permette detto Matrimonio, dal coniuge acattolico essa esige una garanzia per cui venga eliminato ogni pericolo di perversione del coniuge cattolico; da entrambi poi i coniugi, essa esige inoltre che l’intera prole venga battezzata ed educata nel Cattolicesimo; inoltre il coniuge cattolico è tenuto a procurare prudentemente la conversione del coniuge acattolico.

D. 507. A qual giudice spettano le cause matrimoniali?

R. Qualora riguardino il vincolo, le cause matrimoniali fra battezzati spettano di diritto proprio ed esclusivo al giudice ecclesiastico, ferma rimanendo la competenza dell’autorità civile in quelle cause che riguardano i soli effetti civili (Conc. di Tr., sess. XXIV, can. 12: Cod. D. C., can. 1960 e 1961).

D. 508. Hanno l’obbligo i fedeli di rivelare all’autorità ecclesiastica gli impedimenti matrimoniali?

R. I fedeli hanno l’obbligo di rivelare all’autorità ecclesiastica gl’impedimenti matrimoniali, specie quando si fanno le pubblicazioni di matrimonio, dalla Chiesa espressamente stabilite affinché quegl’impedimenti siano conosciuti.

(Nello scegliere lo stato di vita, attendi innanzi tutto a Dio e all’anima tua. Se, dopo matura riflessione, riterrai il Matrimonio come a te più confacente, fatti un dovere di confidare questo tuo divisamento ai tuoi genitori, cui spetta il diritto e l’obbligo di aiutarti in così grave deliberazione coi loro opportuni consigli, anche se non possano né distoglierti dalle nozze quali che esse siano, né esigere che tu le contragga con persona che non ti vada a genio. Ciò fatto, con l’applicarti alla preghiera e alle opere buone, col vegliare soprattutto all’integrità dei costumi, preparati diligentemente al Matrimonio. Premessa la confessione sacramentale, accostati alla celebrazione del grande Sacramento, ed imprimigli quasi il sigillo di Dio degnamente ricevendo, assieme al coniuge, la santissima Eucaristia, affinché dalla fonte del Cuore divino scendano sul consorzio maritale più copiose le grazie. Abbi, poi, ognora presente nell’animo tuo, il proposito di santamente e inviolabilmente osservare i doveri e le leggi del Matrimonio ed educare nella religione e nei buoni costumi la prole che Dio ti avrà concesso).

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

Siamo un'Associazione culturale in difesa della "vera" Chiesa Cattolica.