UN’ENCICLICA AL GIORNO TOGLIE GLI USURPANTI APOSTATI DI TORNO E… PURE GLI SCOMUNICATI: SS. BENEDETTO XIV- “PROVIDAS ROMANORUM PONTIFICUM”

Questo documento apostolico di S. S. Benedetto XIV, è una conferma ed una ulteriore presa di posizione decisa contro le sette infernali della c. d. Massoneria, della precedente Bolla di S.S. Clemente XII. Nessuna novità rispetto al passato, anzi ulteriore ferma condanna per il nemico dichiarato, e oramai disvelato, della Chiesa Cattolica. Nuova scomunica, nuova condanna alla dannazione eterna per gli aderenti a qualsiasi titolo, giusto l’espressione dell’Apostolo delle genti: « … quae autem conventio Christi ad Belial? aut quæ pars fideli cum infideli? » [… quale accordo tra Cristo e belial, quale parte tra fedeli ed infedeli?]. Stiano attenti tutti, in particolare i cani muti, i mercenari in talare, i lupi con la mitra [… ed il mitra spirituale dell’eresia e della falsa dottrina che ha posto l’abominio della desolazione sugli altari, giusto le parole di S Girolamo – Omelia comm. al capo XXIV di S. Matteo – che ci illumina: « L’abbominazione della desolazione » si può intendere anche ogni dottrina perversa – come il modernismo postconciliare, che è la somma di tutte le eresie! ndr. – : così, se noi vedremo l’errore drizzarsi nel luogo santo, cioè nella Chiesa, e spacciarsi per Dio, dobbiamo fuggire dalla Giudea sui monti, ossia, abbandonare « la Lettera che uccide » 2Cor. III, 6 e la perversità dei Giudei … – cioè la setta del Novus Ordo, più chiaro di così!! – ndr.- ], gli scrittori ed i giornalisti complici divulgatori, i politici ispirati ai principi massonici, e simili: per tutti è già acceso il fuoco eterno riservato ai riprovati ed a coloro che hanno operato contro Cristo, la sua Chiesa, ed il suo Vicario: il Signore non farà sconti a nessuno e si pagherà fino … all’ultimo spicciolo, come il divin Redentore assicura con ammonizione evangelica. Anche se si siede fraudolentemente sulla cattedra di Pietro, pur in compagnia eccellente degli Illuminati e del suo Patriarca, uguale, anzi ancor peggiore, sarà la sorte. Guai, guai a chi semina scandali ed adesca anime create per rendere gloria a Dio. Guai a questi ladri della gloria di Dio, per essi non ci saranno né avvocati, né giudici corrotti, nè compagni di loggia, nè “superiori sconosciuti” a difenderli, solo la giustizia divina incomberà inesorabile e senza misericordia per gli impenitenti finali. Ravvedetevi, maledetti, fatte un atto di contrizione sincero, rinunciate a satana e tornate al vostro vero Padre celeste! « … Providas Romanorum Pontificum  prædecessorum Nostrorum leges atque sanctiones, non solum eas … »

Benedetto XIV (1751)

PROVIDAS ROMANORUM PONTIFICUM

Benedictus Episcopus, Servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam

I. Giudichiamo doveroso, con un nuovo intervento della Nostra autorità, rinsaldare e confermare – in quanto lo richiedono giusti e gravi motivi – le provvide leggi e le sanzioni dei Romani Pontefici Nostri Predecessori: non soltanto quelle leggi e quelle sanzioni il cui vigore o per il processo del tempo o per la noncuranza degli uomini temiamo si possano rallentare od estinguere, ma anche quelle che recentemente hanno ottenuto forza e pieno vigore. Di fatto Clemente XII, Nostro Predecessore di felice memoria, con la sua Lettera apostolica del 28 aprile dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1738, anno ottavo del suo Pontificato – Lettera diretta a tutti i fedeli e che comincia In eminenti – condannò per sempre e proibì alcune Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Conventicole o Aggregazioni volgarmente chiamate dei Liberi Muratori o des Francs Maçons, o diversamente denominate, già allora largamente diffuse in certi Paesi e che ora sempre più aumentano. Egli vietò a tutti e ai singoli Cristiani (sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno potesse essere assolto da altri, se non in punto di morte, all’infuori del Romano Pontefice pro tempore) di tentare o ardire di entrare in siffatte Società, propagarle o prestare loro favore o ricetto, occultarle, iscriversi ad esse, aggregarsi o intervenirvi, ed altro, come nella stessa Lettera più largamente e più ampiamente è contenuto.

II. Ma poiché, per quanto Ci è stato riferito, alcuni non hanno avuto difficoltà di affermare e diffondere pubblicamente che la detta pena di scomunica imposta dal Nostro Predecessore non è più operante perché la relativa Costituzione non è poi stata da Noi confermata, quasi che sia necessaria, perché le Apostoliche Costituzioni mantengano validità, la conferma esplicita del successore;

III. ed essendo stato suggerito a Noi, da parte di alcune persone pie e timorate di Dio, che sarebbe assai utile eliminare tutti i sotterfugi dei calunniatori e dichiarare l’uniformità dell’animo Nostro con l’intenzione e la volontà dello stesso Predecessore, aggiungendo alla sua Costituzione il nuovo voto della Nostra conferma;

IV. Noi certamente, fino ad ora, quando abbiamo benignamente concesso l’assoluzione dalla incorsa scomunica, sovente prima e principalmente nel passato anno del Giubileo, a molti fedeli veramente pentiti e dolenti di avere trasgredito le leggi della stessa Costituzione e che assicuravano di cuore di allontanarsi completamente da simili Società e Conventicole, e che per l’avvenire non vi sarebbero mai tornati; o quando accordammo ai Penitenzieri da Noi delegati la facoltà di impartire l’assoluzione a Nostro nome e con la Nostra autorità a coloro che ricorressero ai Penitenzieri stessi; e quando con sollecita vigilanza non tralasciammo di provvedere a che dai competenti Giudici e Tribunali si procedesse in proporzione del delitto compiuto contro i violatori della Costituzione stessa, il che fu effettivamente più volte eseguito; abbiamo certamente fornito argomenti non solo probabili ma del tutto evidenti ed indubitabili, attraverso i quali si sarebbero dovute comprendere le disposizioni dell’animo Nostro e la ferma e deliberata volontà consenzienti con la censura imposta dal predetto Clemente Predecessore. Se un’opinione contraria si divulgasse intorno a Noi, Noi potremmo sicuramente disprezzarla e rimettere la Nostra causa al giusto giudizio di Dio Onnipotente, pronunciando quelle parole che un tempo si recitavano nel corso delle sacre funzioni: “Concedi o Signore, te ne preghiamo, che Noi non curiamo le calunnie degli animi perversi, ma conculcata la perversità medesima supplichiamo che Tu non permetta che siamo afflitti dalle ingiuste maldicenze o avviluppati dalle astute adulazioni, ma che amiamo piuttosto ciò che Tu comandi”. Così riporta un antico Messale attribuito a San Gelasio, Nostro Predecessore, e che dal Venerabile Servo di Dio il Cardinale Giuseppe Maria Tommasi fu inserito nella Messa che s’intitola Contro i maldicenti.

V. Tuttavia, affinché non si potesse dire che Noi avevamo imprudentemente omesso qualche cosa, al fine di eliminare agevolmente i pretesti alle menzognere calunnie e chiudere loro la bocca; udito prima il consiglio di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, abbiamo decretato di confermare la stessa Costituzione del Nostro Predecessore, parola per parola, come sopra riportato in forma specifica, la quale sia considerata come la più ampia ed efficace di tutte: la confermiamo, convalidiamo, rinnoviamo e vogliamo e decretiamo che abbia perpetua forza ed efficacia per Nostra sicura scienza, nella pienezza della Nostra Apostolica autorità, secondo il tenore della medesima Costituzione, in tutto e per tutto, come se fosse stata promulgata con Nostro motu proprio e con la Nostra autorità, e fosse stata pubblicata per la prima volta da Noi.

VI. Per la verità, fra i gravissimi motivi delle predette proibizioni e condanna esposti nella sopra riportata Costituzione ve n’è uno, in forza del quale in tali Società e Conventicole possano unirsi vicendevolmente uomini di qualsiasi religione e setta; è chiaro quale danno si possa recare alla purezza della Religione Cattolica. Il secondo motivo è la stretta e impenetrabile promessa di segreto, in forza del quale si nasconde ciò che si fa in queste adunanze, cui meritamente si può applicare quella sentenza che Cecilio Natale, presso Minucio Felice, addusse in una causa ben diversa: « Le cose oneste amano sempre la pubblica luce; le scelleratezze sono segrete ». Il terzo motivo è il giuramento con il quale s’impegnano ad osservare inviolabilmente detto segreto, quasi che sia lecito a qualcuno, interrogato da legittimo potere, con la scusa di qualche promessa o giuramento di sottrarsi all’obbligo di confessare tutto ciò che si ricerca, per conoscere se in tali Conventicole si faccia qualche cosa contraria alla stabilità e alle leggi della Religione e della Repubblica. Il quarto motivo è che queste Società si oppongono alle Sanzioni Civili non meno che alle Canoniche, tenuto conto, appunto, che ai sensi del Diritto Civile si vietano tutti i Collegi e le adunanze formati senza la pubblica autorità, come si legge nelle Pandette (libro 47, tit. 22, De Collegiis et corporibus illicitis), e nella celebre lettera (n. 97 del libro 10) di C. Plinio Cecilio, il quale, riferisce che fu proibito per suo Editto, giusta il comandamento dell’Imperatore, che si tenessero le Eterie, cioè che potessero esistere e riunirsi Società e adunanze senza l’autorizzazione del Principe. Il quinto motivo è che in molti Paesi le citate Società e Aggregazioni sono già state proscritte e bandite con leggi dei Principi Secolari. Infine, l’ultimo motivo è che presso gli uomini prudenti ed onesti si biasimavano le predette Società e Aggregazioni: a loro giudizio chiunque si iscriveva ad esse incorreva nella taccia di pravità e perversione.

VII. Infine lo stesso Predecessore nella sopra riportata Costituzione esorta i Vescovi, i Superiori Prelati e gli altri Ordinari dei luoghi a non trascurare d’invocare l’aiuto del braccio secolare qualora occorra per l’esecuzione di tale disposizione.

VIII. Tutte queste cose, anche singolarmente, non solo si approvano e si confermano da Noi, ma anche si raccomandano e si ingiungono ai Superiori Ecclesiastici; ma Noi stessi, per debito della Apostolica sollecitudine, con la presente Nostra Lettera invochiamo e con vivo affetto ricerchiamo il soccorso e l’aiuto dei Principi Cattolici e dei secolari Poteri –essendo gli stessi Principi Supremi e Podestà eletti da Dio quali difensori della fede e protettori della Chiesa –affinché sia loro cura adoperarsi nel modo più efficace perché alle Apostoliche Costituzioni si abbiano il dovuto ossequio e la più assoluta obbedienza. Ciò riportarono alla loro memoria i Padri del Concilio Tridentino (sess. 25, cap. 20), e molto prima l’aveva egregiamente dichiarato l’Imperatore Carlo Magno nei suoi Capitolati (tit. I, cap. 2), nei quali, dopo aver comandato a tutti e i suoi sudditi l’osservanza delle Sanzioni Ecclesiastiche, aggiunse queste parole: “In nessun modo possiamo conoscere come possano essere fedeli a noi coloro che si mostrano infedeli a Dio e disubbidienti ai suoi sacerdoti”. Conseguentemente impose a tutti i Presidenti e ai Ministri delle sue province che obbligassero tutti e i singoli a prestare la dovuta obbedienza alle leggi della Chiesa. Inoltre comminò gravissime pene contro coloro che trascurassero di fare ciò, aggiungendo fra l’altro: “Coloro poi che in queste cose (il che non avvenga) saranno trovati negligenti e trasgressori, sappiano che non conserveranno gli onori nel nostro Impero, ancorché siano nostri figlioli; né avranno posto nel Palazzo, né con noi né coi nostri fedeli avranno società o comunanza, ma piuttosto pagheranno la pena nelle angustie e nelle ristrettezze”.

IX. Vogliamo poi che alle copie della presente, ancorché stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica, sia prestata la stessa fede che si presterebbe alla Lettera se fosse esibita o mostrata nell’originale.

X. A nessuno dunque, assolutamente, sia permesso violare, o con temerario ardimento contraddire questa pagina della Nostra conferma, innovazione, approvazione, comandamento, invocazione, richiesta, decreto e volontà. Se qualcuno osasse tanto, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 18 marzo dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1751, undicesimo anno del Nostro Pontificato.

[Bullarium t. 3, pp. 373-377]

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

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