CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO: una breve precisazione.

Una breve risposta alla domanda di un lettore:

Domanda:

“Penso di avere una non corretta comprensione della bolla:  ” Cum Ex Apostolatus Officio ” di Paolo IV e mi piacerebbe poterne avere una corretta interpretazione; potreste quindi spiegarmela nei dettagli? – “All’inizio mi sembrava abbastanza chiara, ma ora non riesco a trovare nulla che riguardi la nullità degli ordini (l’ordinazione) ricevuti da un eretico, a meno che questi non sia stato pubblicamente colpito da censura ed interdetto per irregolarità”.

 Risposta di Fr.UK:

Bene, esaminiamo allora subito l’articolo VI della summenzionata Bolla Papale, del 15 marzo 1559, [Confermata esplicitamente da S. Pio V con un’altra bolla, la Inter multiplices curas, del 21, XII, 1566 – ndr. -]:

6 – Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.

… Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere talvolta che un Vescovo, anche agendo in qualità di Arcivescovo o di Patriarca od anche un Cardinale della Chiesa  Romana, come detto, od un legato, o anche lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a Cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o lo avesse suscitato), prima della sua promozione o elevazione a Romano Pontefice, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i Cardinali, è nulla,  invalida e senza alcun valore (“nulla, irrita et inanis existat”); neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso conseguente della carica e dell’amministrazione, ovvero per l’incoronazione o adorazione (“adoratio”) dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza a lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa (la sua promozione o elevazione) potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare (“nullam … facultatem”) a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza (“viribus careant”) tutte e ciascuna (“omnia et singula”) di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto (nullam prorsus firmitatem nec ius), e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione (absque aliqua desuper facienda declaratione), private (sint privati) di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere (auctoritate, officio et potestate).

La bolla promulgata da S. S. Papa Paolo IV, seguì la bolla “Decet  Romanum Pontificem” del 3 gennaio 1521, di Papa Leone X, bolla di scomunica di Martin Lutero e dei suoi seguaci, quando l’eresia di Lutero causò un terribile disastro nella Chiesa cattolica in Germania ed in gran parte dell’Europa. I furiosi seguaci del condannato Lutero allora, sequestrarono ed occuparono migliaia di chiese, di conventi e monasteri. Più di dieci milioni di anime a quell’epoca caddero nell’eresia luterana, circa 50.000 persone furono uccise durante la cosiddetta “guerra dei contadini” in Germania, provocata appunto dallo stesso Lutero.  – La predicazione di Lutero consentì che il divorzio e le  convivenze impure cominciassero ad essere una “norma” per i tedeschi e per gli altri eretico-scismatici. Il processo distruttivo aumentava sempre più e si diffondeva, e molti chierici cattolici divennero segretamente eretici, restando apparentemente cattolici e continuando così ad occupare cattedrali e parrocchie di contrade, usando pertanto i pulpiti delle chiese per diffondere l’eresia luterana: in tal modo essi continuarono l’opera di distruzione e di devastazione della Chiesa Cattolica. – Quindi, per fermare il catastrofico processo di distruzione, causato dall’aggressione degli eretici luterani, e salvare così milioni di anime, Papa Paolo IV pubblicò la bolla “Cum Ex Apostolatus Officio”. –

L’insegnamento cattolico circa la validità dei Sacramenti, dichiara che ogni Sacramento, qualora fosse dubbio, non possa essere considerato valido, e quindi dovrebbe essere ripetuto in modo condizionale o assoluto. Tuttavia i Sacramenti del Matrimonio e dell’Ordine non possono essere ripetuti se non esistono impedimenti specifici, proibitivi e dirimenti, per cui non si possa essere dispensati. –

Ogni “sacramento”, amministrato dagli eretici è dubbio:

1. per Intenzione, 2. per Forma o 3. per Materia, sia da parte del ministro che da parte del ricevente. – Quindi, in particolare l’articolo VI della bolla “Cum ex Apostolatus Officio”, pubblicata da Paolo IV, denuncia l’invalidità del “Sacramento della consacrazione” per un eretico,  attenendosi a questo principio cattolico. –

È noto che Lutero essenzialmente cambiò l’insegnamento sui Sacramenti, ed in particolare la sua concezione eretica del “sacerdozio” era che ogni uomo è un “sacerdote”, e tale “sacerdozio comune” pertanto non è più per lui e per i suoi seguaci, un Sacramento. È per questo che la Chiesa Cattolica riconosce gli “ordini” luterani essere totalmente invalidi.

Ovviamente il Papa ha operato al meglio quando ha emesso la bolla “Cum ex Apostolatus Officio”. A proposito, tornando ad essa, ci sono due dettagli essenziali da mettere in rilievo:

“… È nulla, vuota e senza valore … neppure dalla ricezione della consacrazione  [“nulla, irrita et inanis existat”];

“Senza ulteriori dichiarazioni da fare” [… absque aliqua desuper facienda declaratione]. –

 Lo stesso principio, che la Chiesa Cattolica attribuisce al “sacerdozio” luterano, è ugualmente applicato al “sacerdozio” del Vaticano II “… senza ulteriori dichiarazioni da farsi”, perché la concezione del Vaticano II del “sacerdozio” è la copia esatta della concezione di Lutero. – Un’altra precisazione che occorre fare, è che la bolla papale “CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO” è un insegnamento infallibile del Magistero che non necessita pertanto di ulteriore approvazione. Tutti possono vederlo dall’articolo IX e dall’articolo X:

“IX-Mandato di pubblicazione solenne – Affinché‚ pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che ne hanno interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e con l’apposizione del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica), siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe sul confine di Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri e che una copia di esse sia lasciata affissa nello stesso luogo, che l’ordine di pubblicazione e di affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o aspettare altra.

X – Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine: Pertanto, a nessun uomo sia lecito (liceat) infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.”

Quindi, la dichiarazione di Infallibilità papale è molto semplice e chiara e non ha bisogno di spiegazioni ulteriori. Qualunque “consacrazione ” amministrata da un eretico del Vaticano II “ è nulla, invalida, senza altre ulteriori dichiarazioni da fare”.

Fr.UK, sacerdote una cum Gregorio XVIII

[Trad. G. d. G.]