La CHIESA CATTOLICA condanna e vieta espressamente la CREMAZIONE .

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L’obbrobrio della cremazione viene oggi fatto passare come pratica approvata dalla Chiesa Cattolica. Innanzitutto, ciò che viene sbandierato dai media di regime massonico, non è di fede cattolica, ma di fede marrano-modernista appannaggio della falsa chiesa conciliare, o meglio del tempio masso-liberista, sinagoga di satana. Ma poiché molti non sanno, non capiscono, o non voglio capire, ci intratteniamo con questo scritto, sull’ennesimo abominio modernista anticattolico, quindi ulteriore via per finire dritti nel fuoco eterno preparato per gli angeli ribelli e per coloro che lottano contro Cristo e la sua Chiesa [anche se inconsapevolmente … colpevolemente però!]. Per chiarire le idee a tanti inebetiti allocchi colpevolmente ignoranti, ricorriamo, come al solito, alla Enciclopedia Cattolica, l’ultima opera cattolica edita in Vaticano nel 1950 [oggi uno dei centri “direzionali” della Massoneria mondiale], coll. 838-841 del vol. IV, voce: CREMAZIONE., redatta addirittura da mons. Pietro Palazzini, quando ancora era nella Chiesa Cattolica, prima di essere nominato  non-Cardinale della falsa chiesa del novus ordo, dall’anti-Papa Montini [i cui atti sono quindi tutti invalidi, comprese le nomine cardinalizie].

CREMAZIONE

[Enciclop. Cattolica, C. d. V. 1950]

La voce crem. (dal lat. Crematici = abbruciamento) è stata riservata dall’uso all’atto dell’abbruciamento del cadavere umano. Il quale atto, com’è praticato oggi nei nostri paesi, è una combustione del cadavere pronta, completa e secondo la tecnica scientifica, mentre presso i popoli meno civili è un incinerimento più o meno completo con speciale cerimoniale religioso, com’era presso gli antichi. Secondo una simbologia, piuttosto convenzionale, l’incinerimento sembra voler significare che i corpi sono per sempre risoluti e dispersi, mentre il rito contrario dell’inumazione accompagna l’idea della morte equiparata a sonno, ed esprime con più aderenza la fede cristiana nella finale risurrezione. Ciò come espressione simbolica, non come realtà. In via assoluta infatti la crem. non è contraria a nessuna verità naturale o rivelata; molto meno è tale da costituire un ostacolo all’onnipotenza di Dio per la resurrezione dei corpi. E neppure può dirsi che leda in qualche modo i diritti della persona umana. Il cadavere non è più persona e quindi non è più per sé ed in sé essenzialmente inviolabile. Di fatto però la crem. è ripugnante alla disciplina della Chiesa fin dai suoi primi inizi, contraria agli squisiti sensi di pietà cristiana verso i defunti; mentre il rito contrario, l’inumazione, per unanime, ininterrotto, tradizionale insegnamento, è assurto ad una aderente significazione dell’immortalità dell’anima, della fede nella risurrezione della carne; ad un richiamo palese di avvenimenti ed insegnamenti biblici, già operanti nella tradizione giudaica, come dell’idea del corposeme ( Cor. XV, 36-44), della terra madre (Ger. III, 19; Iob. I, 2 1 ; Eccli. XL, 1), della morte-riposo e sonno (Dan. XII, 2 ; Io. XI, 11-39). Un pagano del II sec. diceva dei cristiani « execrantur rogos, et damnant ignium sepulturas » (Minucio Felice, Octavius, cap. 11: PL 3, 267). E ne faceva noto anche il motivo: la fede nella risurrezione della carne. Non si tratta dunque di una semplice consuetudine, contraria ai roghi, ma di una esecrazione, di una condanna fatta per principio religioso e così aperta da essere nota anche ai pagani. I quali, appunto per fare insulto alle convinzioni cristiane, non raramente si accanivano contro le martoriate spoglie dei martiri, incinerendole (Eusebio, Hist. eccl., V, capp. 1 e 2, PG 20, 433). – I cristiani si ritenevano gravemente ingiuriati per lo scempio fatto ai cadaveri dei loro fratelli e gli apologisti protestavano, pur facendo capire di non aver nulla a temere per la resurrezione. – Sono state tuttavia rinvenute in cimiteri cristiani urne cinerarie c resti combusti; ma il luogo di invenzione, spesso sotto cimiteri pagani, e le iscrizioni, nessuna delle quali finora è stata riscontrata cristiana, ci autorizzino senz’altro a ritenere che le dette urne cinerarie provengano per frane dai soprastanti monumenti funerari pagani (cf. O. Marucchi, Manuale di archeologia cristiana, Roma 1933. P- 201). – Materialismo, superstizione, incongruenze ridicole, tutto concorreva ad alienare l’animo dei cristiani dalla crem., oltre gli inutili maltrattamenti, a cui era sottoposto il cadavere. La consuetudine cristiana dell’inumazione, già in uso tra gli Ebrei, prende piede anche nel mondo pagano contro la pratica del rogo, proporzionalmente al diffondersi della fede cristiana e si estende ad ogni qualità di persone, anche le più alte, che avessero abbracciato il cristianesimo. I convertiti al cristianesimo, anche se di nobile casato, al fasto del rogo preferivano i loculi cimiteriali cristiani, mentre la liturgia della Chiesa si orientava tutta al rito dell’inumazione, riecheggiando gli alti significati che la tradizione ha dato alla deposizione del cadavere sotterra. – Con la vittoria della Chiesa tra la fine del IV e l’inizio del V sec, cessa la crem. nell’Impero romano. – La stessa rarità o quasi assenza della documentazione canonica in materia, è indice della assenza di abusi. Le testimonianze indirette dei concili, che legiferano in materia funeraria ci documentano la consuetudine universale di inumare i cadaveri (C. 28, C. XIII , q. 2 ). – Anche fuori dell’Impero romano i roghi sono scomparsi generalmente in ogni paese, ove è penetrato il cristianesimo. – I Sassoni renitenti ad abbandonare la crem., ne sono pressati da un capitolare di Carlo Magno del 789 (ed. Boretius, I , 69). Prima di loro avevano abbandonato la crem. i Turingi e dopo gli Scandinavi, i Norvegesi, gli Svedesi, i Danesi (1205) ed i Prussiani (1245). – Dopo il mille una strana usanza funebre si era andata diffondendo in Europa, che in qualche maniera aveva punti di contatto con la crem. Si scarnificavano artificialmente i cadaveri, previa cottura, perché più facilmente le ossa ripulite potessero essere trasferite da un luogo ad altro. Simile trattamento fu applicato al figlio dell’imperatore Conrado, all’arcivescovo di Colonia, Rainaldo (1162), a Federico I , il Barbarossa (1167) e ad alcuni suoi dignitari, a S. Luigi IX di Francia (1270) a Teobaldo, re di Navarra, Isabella d’Aragona, Filippo IV di Francia, e ad altri (Aimoino, De gestis Francorum, V, Parigi 1514, cap. 55). Una decretale di Bonifacio VIII (1299) colpisce di scomunica « latae sententiae », riservata alla S. Sede, i.mandanti e gli esecutori di tale operazione; privando insieme il corpo, così trattato, di sepoltura ecclesiastica (c. 1, De sepulturis, III, 6, in « Extravag. Comm.). La decretale nel suo testo e contesto è anche una condanna implicita della crem. – La condanna ottenne i l suo effetto, perché per secoli non si hanno più tracce di nuovi abusi. Sarà l’atteggiamento decisamente anticristiano dei cremazionisti odierni e dei loro sodalizi pro-crem. che susciterà per un fatto, in sé non strettamente legato con la dottrina, l’avversione dei credenti e le esplicite condanne della Chiesa. – Le origini del moderno movimento per la crem. si vogliono ricollegare con la Rivoluzione del sec. XVIII. Vi fu infatti un progetto di legge al Consiglio dei Cinquecento (11 nov. 1797), per ottenere che fosse resa facoltativa la crem., ma la cosa fu respinta. I tentativi saranno però ripresi più tardi nei vari Stati europei e con un certo successo. La massoneria ha molte responsabilità al riguardo. Pur non potendosi, per insufficenza di prove, imputarle la genesi di tale movimento, è certo che lo ha favorito in tutti i modi per spirito soprattutto anticlericale, curando di dargli quel carattere di indipendenza e di spirito di libertà di pensiero, di svincolamento da tradizioni religiose che è stata la causa principale delle condanne della Chiesa. Il vero lancio dell’idea cremazionista si ebbe in Italia nel 1857 ad opera di Ferdinando Coletti, un medico che fu seguito da vari colleghi; e nel 1867 formava oggetto di una proposta parlamentare non ammessa però alla lettura, ad iniziativa dell’on. Salvatore Morella celebre divorzista. Ma le proposte ripetute ebbero successo col decreto del 1874, il cui art. 67 permette la crem. come cosa, tuttavia eccezionale: da cosa eccezionale, grazie alla propaganda ed alle pressioni di una trentina di società cremazioniste, sorte nel frattempo, passava ad essere facoltativa con decreto del 1892. – Dopo il suo quarto d’ora di fortuna nel secolo scorso la c. è oggi in regresso in Italia. [Oggi le logge massoniche del Vaticano post-conciliare, in combutta con le logge a prevalenza giudaica, l’hanno riportata in auge – ndr. -]. Negli altri paesi gli inizi della campagna cremazionista si ebbero pure nel secolo scorso, e quasi dappertutto risulta il carattere storicamente antireligioso della crem. La crem. trovò traccia anche nelle altre legislazioni: fu ammessa in Francia (1887), in Belgio (1932), nella Spagna rossa (1932), nel Portogallo (1910), i n Danimarca (1892), in Cecoslovacchia (1919), in Inghilterra (1904), Finlandia (1926), Austria (1922), in molti degli Stati dell’America del nord, nell’Argentina (1886) ecc. All’avanguardia della prassi cremazionista sta forse la Svezia seguita dalla Norvegia, Svizzera (dove la legge in proposito è cantonale) e Germania. La Chiesa protestante si è mostrata in proposito molto conciliante, avversa invece la chiesa ortodossa e più di tutte la Chiesa cattolica. Ma non già per partito preso. -Difatti proprio in questo secolo la Chiesa dava prova di tolleranza in materia con i neofiti dell’India, permettendo ai suoi ministri di rimanere passivi, pur senza approvare, di fronte a casi di crem. di cadaveri di cristiani, promossa da parenti pagani per ragioni di prestigio di casta. E ciò per non porre ostacoli alla loro conversione (Collectanea S. Congr. de Propaganda Fide, n. 1626-27 sett. 1884). Intransigente invece si mostrò per opposte ragioni di fronte ai cremazionisti dei paesi cattolici nei quali era evidente il proposito di scristianizzare. Nel I° documento che è della S. Congregazione del S. Uffizio in data 19 maggio 1886 la Chiesa condanna la crem. come un detestabile abuso, proibisce di destinare per testamento o convenzione con le società di crem., o comunque, il proprio cadavere alla crem. o di far cremare quello degli altri; proibisce di appartenere a società cremazioniste, che, se affiliate alla massoneria, soggiacciono alle pene ecclesiastiche comminate contro quest’ultima (Acta Sanctae Sedis 19 [1886], p. 46). Il 15 dic. dello stesso anno usciva un altro decreto della medesima Congregazione, che interdiceva ai sacerdoti l’accesso al forno crematorio per compiervi i riti sacri, pur permettendoli, nella, casa del defunto o in Chiesa, qualora la c. avesse luogo per volontà dei superstiti. Che, se la c. avviene per destinazione del defunto, mantenuta fino alla morte, egli è privato della sepoltura ecclesiastica.Sorgevano in seguito a questi decreti molte questioni morali relative ai Sacramenti, ai suffragi ed alla cooperazione; questioni che venivano affrontate nel decreto del S. Uffizio del 27 luglio 1892. Con questo si interdiceva di amministrare i Sacramenti ai fedeli che senza essere massoni, avevano optato per la crem. e non volevano ritrattarla anche in seguito ad ammonizione; e si proibiva di applicare per loro pubblicamente la Messa in caso di decesso; si dichiarava illecita, pena l’interdizione dei Sacramenti, la cooperazione alla crem., fatta con l’animo da trasgredire il precetto ecclesiastico, pur tollerandosi la cooperazione materiale, qualora venisse tolto dalle cerimonie per la c. qualsiasi segno di aderenza alla setta massonica o di ostilità alla Chiesa (Collectanea S. Congr. De Propaganda Fide, n. 1808).Coerente a questi principi sulla cooperazione è l’istruzione del S. Uffizio del 3 ag. 1897, con cui rispondendosi alla superiora delle suore « a Matre Dolorosa », si tollerava, se eseguito dietro ordine espresso del medico, l’incenerimento di membra amputate, pur raccomandandosi, se possibile, la sepoltura in luogo benedetto (Acta Sanctae Sedis, 30 [1897] p. 630). Il codice di diritto canonico ritiene i principi e le istruzioni dei predetti decreti, ed alla loro luce vanno interpretati i canoni relativi. Il can. 1203 § 1 prescrive il seppellimento dei cadaveri, riprova la crem. e dichiara irrita la volontà del defunto, che avesse lasciato mandato in qualsiasi maniera per la crem. del suo cadavere, interdicendo la cooperazione alla crem. stessa a norma del decreto del 1892. È questa irritazione della volontà del defunto l’unico elemento nuovo della legislazione canonica. – La pena per chi, in qualunque modo, abbia dato disposizione che venga cremato il proprio cadavere, e non l’abbia ritrattata, è a norma del can. 2291 n. 5 e 1240 § 1 e 5, la privazione della sepoltura ecclesiastica, e quindi, a norma del can. 1204, dell’accompagnamento alla Chiesa, delle esequie e della deposizione in luogo sacro.- Conseguentemente il defunto sarà privato di qualunque messa esequiale, anche anniversaria (can. 1241). – La privazione della sepoltura ecclesiastica rimane in vigore come pena, anche se la crem. di fatto non sia eseguita, qualora risulti che il defunto abbia perseverato fino alla morte nel suo proposito di crem. Qualora sia dubbia questa volontà la sepoltura ecclesiastica non viene interdetta. Cosi non viene proibita, se la crem. è eseguita contro la ritrattazione dell’autore o senz’altro contro qualsiasi precedente volontà del defunto; ma occorre allora prevenire lo scandalo, il che potrà ottenersi anche rendendo pubblica la vera volontà del defunto, e occorre ancora seppellire le ceneri, a modo di inumazione di cadavere. L’accompagnamento di un cadavere al forno crematorio può riguardarsi non come un atto di religione, ma come un dovere di civili onoranze e sotto questo aspetto, anche se ci fosse il ministro acattolico, a norma del can. 1258 § 2 sarà lecito. Se negata la sepoltura ecclesiastica, si è chiamato un ministro acattolico, chi lo ha fatto è sospetto di eresia e non può essere ammesso ai Sacramenti, se non dopo aver riparato lo scandalo (risposta del S. Uffizio al vescovo di Linz, 25 febbr. 1926; AAS, 18 [1926], p. 282). – Le società di crem. sono certamente proibite, ma non sub censura a meno che non siano affiliazioni della massoneria. Anche gli acattolici, a norma del c. 12, sono tenuti ad osservare le leggi della Chiesa sulla crem. – Nel giugno del 1926 un’istruzione del S. Uffizio gettava l’allarme su una ripresa della crem., richiamando quasi letteralmente i decreti del 1886 e ribadendo ancora una volta la dottrina della Chiesa. È opportuno però rilevare, a scanso di equivoci, che nel campo puramente disciplinare e rituale: se le circostanze lo richiedessero, la Chiesa potrebbe, senza contraddirsi, cambiare disposizioni. E anche oggi non trova nulla a ridire, qualora la crem. sia richiesta in circostanze straordinarie, come guerra, epidemie ecc. per una certa e grave ragione di bene pubblico, come non trovò nulla a ridire in passato contro la pena di morte, applicata per crem. – Oltre i motivi religiosi, contro la crem., sta un grave argomento di indole sociale, tratto dalla medicina legale, che ha tra i suoi oggetti di studio, il cadavere umano, anche per qualche tempo dopo il suo seppellimento, in seguito ad una morte, che possa apparire violenta o delittuosa. Ora la crem. distrugge con il cadavere una delle eventuali prove del delitto; è dunque anche socialmente pericolosa per una maggiore sicurezza data al delitto.

BIBL.: B. Biondelli, La c. dei cadaveri umani esaminata nella sua ragione morale, religiosa e politica, Milano 1874; J . Matteucci, La crem. dei cadaveri, combattuta nei suoi rapporti storici, chimici, e religiosi, Bologna 1875; A. Guidini, La crem. dei cadaveri nei rapporti igienici e morali, Milano 1875; A. Cadet, Hygiène, inumation, crémation ou incénération des corps, Parigi 1878; A. Rota, È ammissibile la crem. dei cadaveri? Scritti contro la crem., Venezia 1882; A. Chollet, La crémation, in Revue des sciences ecclésiastiques, 54 (1886), pp. 981 sgg. ; A. Besi, Inumazione e c. dei cadaveri, Padova 1886; E. Valton, s. v., in DThC, III, coll. 2310-23; J . Besson, Incinération, in DAFC, II, coll. 628-44; H. Leclercq, Incinération, in DACL, VII, coll. 502-508; E. P. Regatillo, Crematio cadaverum, in Sal Terrae, 17 (1928), pp. 706-13; C. S . , De crematione corporis humani, in Periodica de re mor. can. lit., 18 (1929), pp. 62-82; E. Voosen, De inhumatione, in Collationes Namurcenses, 26 (1932), pp. 349-62; V. Dalpiaz, De cadaverum crematione, in Apollinaris, 17 (1934), pp. 246-54; F. Abba, La crem, Torino 1936; N . lung, Crémation, in DDC, IV coli. 757-62; E. Righi-Lambertini, De vetita cadaverum crematione…, Venegono inf. 1948. –

Pietro Palazzini

MEDICINA . – A favore della crem. sono portati, dai fautori, argomenti d’indole storica, tecnica, igienica, sociale, politica e religiosa. In particolare: 1) L’aggravarsi del problema della sistemazione dei cadaveri nelle sempre più vaste necropoli annesse alle città, crescenti per il fenomeno dell’urbanesimo: così, p. es., mentre nel 1870 il cimitero del Verano a Roma occupava un superfice di 15 ettari, attualmente le aree cimiteriali complessive della città (Verano, Flaminio) e del suburbio coprono ca. 100 ettari. 2) La difficoltà pratica di sistemare il camposanto in condizioni di ubicazione e orientazione tali da riuscire veramente non dannoso alla falda idrica sotterranea per le infiltrazioni nel sottosuolo o in rapporto alla direzione delle correnti atmosferiche dominanti, destinate a convogliare in direzione opposta all’abitato le esalazioni miasmatiche. Quantunque i competenti abbiano chiaramente dimostrato che un cimitero impiantato con tutte le regole dell’igiene non porta alcun danno al vicino abitato, bisogna riconoscere che praticamente non è facile risolvere il problema in maniera soddisfacente e son ben pochi i cimiteri non criticabili dal punto di vista igienico. Però, sia le ragioni addotte dal punto di vista dell’ingombro spaziale sia quelle d’indole igienica, se possono apparire a prima vista di notevole importanza, praticamente si rivelano non preoccupanti. Gli stessi cimiteri hanno una loro vita relativamente breve; pochi anni, al massimo una diecina, compiono nei morti quell’incenerimento che la fiamma produrrebbe in pochi istanti; la vita prepotentemente avanza e mentre la storia mostra che molte città sorsero e molti nuovi fertili campi furono conquistati dall’aratro, dove già i nostri avi trovarono pietosa sepoltura, non ha mai parlato di necropoli che soffocarono o inghiottirono città di viventi. Dal punto di vista igienico è dimostrato l’ottimo potere filtrante esercitato dalla terra sui germi patogeni più pericolosi (vaiolo, colera, tifo, ecc.); è dato d’osservazione che, ogni qualvolta scoppia un’epidemia, le fonti del contagio e della diffusione partono dai vivi e non dai morti; che non si assiste mai a risvegli di vecchie epidemie quando, nel periodo di sviluppo urbanistico del sec. XIX, i vecchi cimiteri furono travolti dal sorgere e dal dilatarsi dei nuovi abitati.

BIBL.: Documentation catholique, 23 (1930, 1), coli. 1363-1406; L . Maccone, Storia documentata della c. presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all’igiene, Bergamo 1931; E. Righi-Lambertini, Crem. o inumazione?, in La scuola cattolica, 1946, II , p. 132 sgg.; n i , p. 205 sgg.; 1947, 1, p. 28 sgg. Giuseppe de Ninno.

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Da questo scritto dell’Enciclopedia Cattolica si evince chiaramente che la cremazione è una pratica considerata abominio dalla Chiesa Cattolica, e pertanto proibita, tranne in caso di pubbliche calamità, con pene canoniche come si legge appunto nel Codice Canonico. Giova qui ricordare ai soliti “finti tonti”, gli ignobili e sacrileghi novatori del “conciliabolo roncallo-montiniano”, che il Codex Juris Canon. Pio-Benedettino del 1917 è parte integrante del Magistero della Chiesa Cattolica, quindi irreformabile ed eterno, essendo parte della Lettera Enciclica di S.S. Benedetto XV PROVIDENTISSIMA MATER – Pentecoste del 1917- [BOLLA che promulga il codex juris canonicus “… cui intendiamo attribuire validità perpetua, « promulghiamo il presente Codice, così come è stato redatto, e decretiamo e comandiamo che esso abbia d’ora in poi forza di legge per tutta la Chiesa », e lo affidiamo alla vostra salvaguardia e vigilanza.]. Codici successivi, promulgati da invalide pseudo-autorità [come gli apostati marrani antipapi del Novus Ordo], sono assolutamente invalidi, sacrileghi e blasfemi, parto distocico di lucifero. Pensare quindi semplicemente di essere cremato, costituisce peccato mortale degno del fuoco eterno; la cremazione impedisce addirittura la sepoltura ecclesiastica o in edifici sacri, indice quindi di estromissione dalla Chiesa cattolica, e pertanto sigillo sicuro di dannazione eterna. E chi afferma il contrario, anche se carnevalescamente addobbato con talare di colore porpora, rossa, nera o addirittura bianca, è un eretico, come tale estromesso dalla comunione della Chiesa Cattolica, quindi candidato certo all’eterna cremazione!