NO TONSURA – NO PRETE

NO TONSURA – NO PRETE

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Esercitare il sacerdozio cattolico non è certo incarico da nulla, ma proprio perché è ufficio di fondamentale importanza, è regolato da una serie di “momenti” preliminari, definiti nei secoli dalla Chiesa in Concili e Codici, atti che, facendo parte del Magistero irreformabile in eterno, non possono essere da nessuno alterati, o addirittura aboliti. Ci voleva giustamente un falso papa, il sodomita Montini, il beato (leggi: dannato)  della sinagoga di satana, il marrano sedicente Paolo VI, capo degli Illuminati di Baviera del suo tempo, con in petto l’efod del sommo sacerdote della sinagoga e del gran kahal, l’usurpante il soglio di Pietro che, con la complicità delle conventicole massoniche al guinzaglio delle vipere che “odiano Dio e tutti gli uomini”, era stato “impedito” al legittimo eletto, S.S. Gregorio XVII, Giuseppe Siri, per distruggere il momento fondamentale e la cerimonia in cui un laico diventa chierico per così potersi preparare all’ufficio più importante affidato da Dio agli uomini, ufficio che non è stato accordato né agli Angeli, né alla Madre di Dio. Come tutti gli atti del “sommo sodomita”, anche questo è stato mirato per mettere in atto il piano della “ruspa”, cioè l’annichilimento (… si fieri potest) della Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica, l’unica in cui c’è salvezza. Il sommo marrano sapeva bene che eliminare la tonsura, equivaleva ad eliminare il sacerdozio cattolico, al cui posto insediare un finto sacerdozio apostato-modernista, il blasfemo sacerdozio ecumenico-conciliare, sacrilego e per tanti aspetti luciferino, sacerdozio che sta trascinando una infinità di anime nell’abisso della eterna perdizione. – Il finto Pontefice, il sedicente Paolo VI, G.B. Montini, nella Lettera Apostolica Motu Proprio “Ministeria Quidam” del 15 agosto 1972 ha abolito gli ordini minori: Ostiariato, Lettorato Esorcistato ed Accolitato e riguardo alla tonsura così scriveva: “La prima Tonsura non viene più conferita; l’ingresso nello stato clericale è ammesso al diaconato”. Lo stesso apostata marrano, nella lettera Apostolica Motu Proprio “Ad Pascendam” sempre del 15 agosto 1972, non contento della prima performance, per fingere sicurezza agli occhi degli esterrefatti lettori, precisava ulteriormente: “poiché l’ingresso nello stato clericale è differito fino al diaconato, non ha più luogo il rito della prima Tonsura, per il quale in precedenza il laico diventa chierico. Viene, tuttavia, introdotto un nuovo rito, grazie al quale colui che aspira al diaconato e al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio e alla Chiesa per esercitare l’ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l’ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato”. In tal modo un’altra colonna dell’edificio cattolico, veniva demolito da documenti peraltro invalidi ed illeciti, in primo luogo perché proposti in dispregio all’intero Magistero Cattolico, in vigore dalla fondazione della Chiesa, – e nessuno, [de fide], può mai impugnare le decisioni della Sede Apostolica -; e poi perché promulgati da una falsa autorità mai designata dallo Spirito Santo a governare la Chiesa di Cristo. Qui sento già le proteste ed i mugugnii dei modernisti ecumenici contro-cattolici, quelli che adorano i Baal con protestanti, islamici, ebrei e massoni … ma calma, procediamo con ordine, basta semplicemente dare un’occhiata ai documenti accessibili a tutti per capire l’inganno perpetrato sia ai danni di ignari non-sacerdoti, sia ad altrettanto ignari ed ingannati non-fedeli. – Sappiamo infatti dai documenti che esistevano due generi di Tonsura: Quella imposta ai futuri sacerdoti, era la rasura a forma di corona, che era un modo qualsiasi di portare i capelli. Nel primo caso, che è il senso veramente primitivo, la Tonsura non era che un simbolo di adozione. Anticamente, particolarmente, in Roma, l’adozione teneva un posto importante nel diritto privato. – Col progresso dei tempi il modo con cui avveniva quest’adozione ha subito delle variazioni; però una delle forme più in uso spesso tra i popoli che si divisero l’impero romano, fu quella di tagliare qualche ciocca di capelli alla persona adottata. Il nuovo sacerdote non sarà più scelto in una sola tribù, come in antico, perciò era necessario ricorrere ad una vera adozione spirituale per introdurre un giovane nella grande famiglia dei leviti della nuova legge. La Chiesa trovò nella vita civile una forma di adozione e non si curò di cercarne un’altra: l’accettò, la santificò e l’ammise fra le sue istituzioni. La cerimonia della Tonsura lo nobilita e lo separa dalla razza comune e lo pone sotto la sua protezione ornandolo delle proprie insegne. – Fu solo molto più tardi che la tonsura divenne un modo di pettinatura legalmente imposto. – Fino al V secolo, infatti, la Chiesa si limitò a prescrivere ai chierici di portare capelli corti e modesti, avendo così già insegnato S. Paolo; ma non v’è traccia alcuna dell’attuale tonsura. Fu nel VI secolo che, per protesta all’uso barbarico d’arrotondarsi la capigliatura in modo esagerato, ed anche per spirito di umiltà, i monaci cominciarono a radersi completamente. – Questa rasatura totale fu chiamata la “Tonsura di S. Paolo”. I chierici imitarono poco a poco questo esempio; ma per distinguersi dai monaci, e più ancora dai penitenti, lasciarono intorno alla testa una breve corona di capelli, detta “Corona di S. Pietro”. Questa corona man mano si allargò e la parte rasata si restrinse fino a diventar la tonsura attuale. – Tali usanze non presero forme stabili, ma variarono secondo il capriccio d’ognuno. Finalmente, per riportare un po’ d’ordine e far cessare ogni disputa, il IV Concilio di Toledo, tenuto nel 633, i cui atti sono parte integrante del Magistero irreformabile della Chiesa, perché ai suoi lavori parteciparono, come osservatori e relatori, legati pontifici, impose la Tonsura a forma di corona. E’ il primo accenno in un documento ufficiale e magisteriale: e dopo il mille (durante il pontificato di Innocenzo III), divenne regola generale della Chiesa. Il seguito, il clero secolare ridusse poco a poco la Tonsura e non si curò più di dar forma di corona ai capelli. – Il Concilio di Worcester del 1210, credé opportuno stabilire che la Tonsura dovesse variare secondo la dignità dell’Ordine. – E’ chiaro dunque che la Tonsura ha due differenti significati; ed è bello rivelare come le due forme siano conservate e ben combinate nel Cerimoniale tridentino dell’ordinazione. La Tonsura non formava nella Chiesa primitiva un’ordinazione separata, ma precedeva (obbligatoriamente) il conferimento del primo ordine cui si era ammessi. – Fu solamente verso la fine dell’VIII secolo che si incominciò a tonsurare i giovani che si dedicavano al servizio della Chiesa, senza tuttavia compiere alcuna cerimonia sacra. In seguito divenne generale l’uso di dar la Tonsura, senza Ordine alcuno, ad una quantità di adulti, col solo scopo di sottrarli al foro civile e renderli capaci di benefici ecclesiastici. Si videro così quelli che rimasero chierici per tutta la vita, come pure si videro dei chierici ammogliati. Era un abuso che bisognava togliere.

Il codice di Diritto canonico del 1917 prescrive che la Tonsura non si potrà più ricevere se non da coloro che hanno intenzione di arrivare fino al sacerdozio. (can. 973 e 976). Ministro ordinario per il conferimento della tonsura è il proprio vescovo con giurisdizione (can. 955). Ministri straordinari: cardinali ed abati regolari di governo (Can. 957).

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Tonsura

Senza tonsura, un individuo non può diventare un chierico e solo i chierici sono in grado di essere ordinati, (canoni 108 [qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur]; 118): solo i sacerdoti possono diventare pastori e ottenere un ufficio, (canoni 154, 453). – Per coloro che, scomunicati da Pio II in “Execrabilis”, aderiscono al “novus ordo”, non c’è più tonsura, pertanto, dal 15 agosto del 1972, coloro che si spacciano, magari anche in buona fede, per sacerdoti sono, canonicamente parlando, esattamente come colui che scrive, cioè dei semplici laici, che però, abusando di oggetti, cerimonie e sacramenti illecitamente, commettono di continuo peccato mortale ed orribili sacrilegi. In particolare i peccati contro lo Spirito Santo [1) – impugnare la verità conosciuta (cioè il Magistero della Chiesa), 2) – l’ostinazione nel peccato e, per la maggior parte, ancora: 3) – l’impenitenza finale e 4). – la presunzione di salvarsi] a condannare, gli incauti falsi consacrati e falsi fedeli, al fuoco eterno come da promessa evangelica del divin Maestro … “il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in cielo, né in terra”. – Ai soliti tromboni, ai sommi soloni che sogliono affermare che il Codice Canonico pio-benedettino sia sorpassato, ricordiamo che il codice stesso è parte integrante del Magistero della Chiesa, essendo stato “allegato” alla lettera enciclica di Benedetto XV “Providentissima mater”di Pentecoste del 1917, ove in particolare, benché superfluo, era specificato, per i finti sordi ed i finti ritardati mentali, che al “Codex Juris Canonicus”…. intendiamo attribuire validità perpetua, e promulghiamo il presente Codice, così come è stato redatto, e decretiamo e comandiamo che esso abbia d’ora in poi forza di legge per tutta la Chiesa, e lo affidiamo alla vostra salvaguardia e vigilanza … E addirittura al Concilio di Trento è stata pronunziata sentenza di anatema per chi non riconosce gli ordini minori ed i gradi che progressivamente conducono al Sacerdozio. Evidentemente al marrano usurpante del 1972, nessuno aveva fatto conoscere tale anatema, per cui abolendo tonsura ed ordini minori, incorreva [ma tanto a lui non è che la cosa interessasse più di tanto …] e faceva incorrere direttamente in questo ennesimo anatema, pronunziato in eterno da disposizione irreformabile. Per chi volesse approfondire la questione, già fin troppo chiara, diamo il riferimento documentale, onde evitare spreco di tempo e di … stupidaggini! Concilio di Trento, Sess. XXIII [15 luglio 1563] – Capit. IV – Canoni sul sacram. Dell’Ordine: 2., pag. 742-743, Conciliorum oecumenicorum Decreta – EDB 2013 [imprim. 1962]: “Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella Chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema”.

Ma ce n’è anche per i falsi tradizionalisti, per quelli cioè che millantano la purezza della loro fede e dei loro sacramenti, quelli che utilizzano a loro uso e consumo il Magistero, utilizzando cioè ciò che è funzionale al loro vile ed ipocrita agire, occultando, o facendo finta di dubitare di documenti inoppugnabili, con il “difetto” di non adeguarsi alle loro pretestuose illazioni. – Secondo i canoni 107 e 108 del C.J.C., decreti di legge divina, c’è una netta distinzione tra laici e clero. Questa distinzione è contrassegnata dall’ingresso nello stato clericale. Questa entrata garantisce la “vocazione” di un candidato al sacerdozio ad un Vescovo “legittimo” in comunione con il Pontefice Romano, ed il cui Seminario sia stato eretto con ordinanza dello stesso Pontefice e con l’approvazione della Santa Sede. Il rito della tonsura è solo un rito. Non si tratta di un ordine che comporti la necessità della trasmissione apostolica. Il rev. Charles Augustine, nel suo “Commentario di diritto canonico” afferma che la tonsura è chiaramente un atto giurisdizionale che deriva interamente dalla “facoltà giurisdizionale del Vescovo” (can. 957). Un vescovo che non ha mai ricevuto tale giurisdizione, che solo un Papa può conferire, e quindi canonicamente è fuori dalla Chiesa cattolica, non può esercitarlo per conferire la tonsura. Non c’è nessun “tradizionalista” [Nota: i nemici più accaniti del “vero” Papato in esilio], intruppato in fraternità sacrileghe, istituti e pseudo-chiesette varie, o agente da “cane sciolto” liberamente scorrazzante, che oggi possa vantare una missione con “Giurisdizione canonica” e facoltà speciali ricevuta da un Vescovo consacrato sotto Papa Pio XII, l’ultimo Papa validamente eletto che abbia potuto esercitare liberamente il suo ufficio; così tutti questi attuali pretesi, sedicenti “vescovi”, innegabilmente mancano di giurisdizione, che solo può derivare loro dal Romano Pontefice (Papa Pio XII in “Mystici Corporis” e “Ad Sinarum Gentum“).

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La Enciclopedia Cattolica, l’ultima opera cattolica prodotta in Vaticano, quando ancora ivi si praticava il Cattolicesimo, riassume bene la questione:; nell’ultimo volume, il XII, alle coll. 308-309, leggiamo alla voce:

TONSURA.

– Rito sacro istituito dalla Chiesa mediante il quale il fedele battezzato e cresimato col taglio dei capelli e con l’imposizione della cotta, nonché con una formula propria, da laico diventa chierico. – La t. clericale però non è da confondersi con quella monastica o religiosa, mediante la quale il candidato si separa dal mondo per dedicarsi allo stato religioso. Questa si conferisce anche alle novizie e non si amministra con la formula propria della t. chiericale. – La t. non è un ordine, ma un rito che precede gli Ordini sacri, come si rivela chiaramente dal Concilio di Trento (Sess. XXIII cap. 2 De Sacram. Ordinis e cap. 6 De Reformat.; sess. XIV, cap. 2 De Ref.). – Quanto alla forma della t., quella romana aveva la forma di una corona, quella celtica invece di una mezza corona, in quanto i celti, ecclesiastici e monaci, si radevano tutta la parte anteriore della testa da un orecchio all’altro lasciando una striscia di capelli sulla fronte. Tale originale t. suscitò vivaci polemiche nel sec. VII tra celti e missionari cattolici inviati da Roma per l’evangelizzazione degli Angli. La t., che, all’inizio, si conferisce col primo ordine, dal secolo VII se ne separa, dapprima soltanto per i bambini, poi anche per gli adulti; e la prassi d’iniziazione degli adulti, mediante la t., allo stato clericale fu approvata dalla Chiesa e riservata al Vescovo (cap. 11. X de aetate 1, 14 Decr., Innoc. III); dal quale testo risulta che tale prassi fu universalmente ammessa fin dal sec. XII e ritenuta, a parte quanto riguarda l’età anche dal Concilio di Trento.

DIRITTO VIGENTE. – Ministro ordinario per il conferimento della t. è il proprio vescovo (can. 955) ai sensi del canone 956. Ministri straordinari nel diritto antico erano soltanto i cardinali preti nei loro titoli; nel diritto vigente sono tutti i cardinali (can. 239 § 1, n. 2) e non solo per i chierici dei loro titoli, ma per tutti, purché s’intende, muniti delle dimissorie del proprio Ordinario. Sono inoltre ministri straordinari della t. gli abati regolari di governo, quantunque senza territorio, purché siano sacerdoti, abbiano ricevuto la benedizione abbaziale e si tratti dei loro sudditi, in virtù della professione almeno semplice (can. 625), pena la nullità, salvo che l’abate non sia insignito del carattere episcopale (can. 957 § 2). – Quanto ai requisiti da parte del candidato, il can. 973 C.I.C. stabilisce: la t. e gli ordini minori si conferiscono soltanto a coloro che intendono farsi preti e si prevedono degni (cfr. l’istruzione della S.C. dei Sacramenti del 27 dic. 1930: A.S.S., 23 [1931], p . 12° e segg. circa la petizione del candidato da esibirsi al rettore del seminario due mesi prima dell’Ordinazione). Requisiti questi che, oltre quelli richiesti ad validitatem (can. 968 § 1), devono riscontrarsi con altri espressamente indicati (can. 974), per la liceità di ogni ordinazione. Per l’età del tonsurando la disciplina immediatamente anteriore al C.J.C. stabiliva il settennio completo (C.41,9 in 60; Conc. Trid., sess. XXIII, c. 4 De reform. Pontificale Romanum: De ordinibus conferendis). In alcuni luoghi, però, per diritto particolare, si richiedeva l’età di 14 anni. Nel diritto vigente nessuna età è stabilita direttamente; è sancito però che la t. non si può conferire prima dell’inizio del corso teologico, per il chierico sia secolare, sia religioso (can. 976 § 1). Mediante la t., che esprime la rinuncia al mondo e la consacrazione a Dio, il laico diventa chierico (can. 108 § 1) e viene incardinato automaticamente a quella diocesi per il servizio della quale è stato tonsurato (can. 111 § 2);: vien fatto capace di giurisdizione e di ricevere benefici c5 § 1, 119 § 3); acquista i diritti e privilegi propri dei chierici (cann. 119-23); può fare da suddiacono, per quanto senza manipolo, nella Messa solenne; è tenuto a speciali doveri (cann. 124-25 ecc.) ed a portare la t., salvo le consuetudini particolari; e ad evitare ogni ricercatezza nella chioma (can. 136). Se i chierici minori smettano l’abito e la t. ed ammoniti non si emendino, dopo un mese decadono dallo stato clericale salvo il disposto del can. 2379 e del can. 188, 7. – La prima t. si può conferire in qualunque giorno ed ora (Can. 1006 § 4) ed anche negli oratori privati (can. 1009 § 3). Il rito della t., come viene descritto nel Sacramentario Gregoriano, che riporta la disciplina del sec. VIII consta del taglio dei capelli e dell’invito ai fedeli perché invochino dal Signore la grazia per il nuovo chierico. Il rito odierno è descritto dal Pontificale Romanum nel titolo: De ordinibus conferendis et de clerico faciendo. – Il rito essenziale comprende il taglio delle estremità dei capelli in cinque parti del capo: cioè sulla fronte, sull’occipite, sulle due orecchie, ed in mezzo alla testa, accompagnato con le parole « Dominus pars hereditatis meae et calicis mei tu es qui restitues hereditatem meam mihi ». – Se invece poi dei capelli veri si tagliano quelli della “coma adscititia”, il conferimento della t. è dubbio e, perciò, deve chiedersi la sanatoria o deve ripetersi sotto condizione. – Non appartiene certo all’essenza del rito l’imposizione della cotta con formula « Induat te Dominus » ecc. – La t. è un sacramentale. [Innocenzo Parisella].

A questo punto, come bambini davanti al pallottoliere, cerchiamo di capire quanto fa “1 + 1”. Chiunque sia stato ordinato sacerdote dopo il 15 agosto del 1972, non ha mai posseduto e non possiede un ordine valido, poiché non gli è stata imposta la propedeutica indispensabile tonsura. I sacerdoti consacrati previa tonsura, secondo le leggi della Chiesa cattolica, prima del 1968 sono sicuramente “veri” sacerdoti, anche se scomunicati da “execrabilis” per aver aderito al conciliabolo ribaltone, il cosiddetto Concilio Vaticano II; per quelli ordinati tra il 1968 ed il 1972 resta da vedere se la loro ordinazione sia stata effettuata da un Vescovo “vero” – ordinato cioè a sua volta prima del 18 giugno 1968, data della promulgazione del falso rito montiniano officiato con formula eretica ed assolutamente invalida – , oppure da un “finto” vescovo invalido ordinato dopo la data “spartitraffico” sopra riportata. In ogni caso, salvo l’ordinazione di qualche superstite ottuagenario, al quale ricorrere in “articulo mortis” per confessione ed estrema unzione, il sacerdozio cattolico è praticamente scomparso, sostituito da carnevaleschi, pittoreschi “laici” modernisti, che non possiedono alcun ordine, giurisdizione né missione canonica, e quindi nessuna facoltà né di celebrare il Sacrificio eucaristico, né di amministrare sacramenti. Si tratta, canonicamente parlando, e ci piange il cuore il doverlo dire, di zombi sacrileghi. Ecco a cosa è giunto il tradimento di Giuda, dei tanti Giuda Iscariota che non hanno mai preso posizione, conniventi traditori mai ribellati agli inganni palesi e che, per tenere le posizioni acquisite, hanno preferito obbedire agli uomini e ai Baal, piuttosto che a Dio, causando la rovina eterna di un numero immenso ed incalcolabile di anime. Preghiamo allora le Vergine Maria, la Madre di Cristo e la Madre nostra, con il santo Rosario quotidiano, affinché il suo Cuore Immacolato trionfi quanto prima, come da promessa profetica, onde occupi il legittimo soglio e visibilmente il successore di S. Pietro, attualmente “impedito” ed esiliato, e vi sia un rinnovato splendore per la Chiesa Cattolica, l’unica vera Chiesa di Gesù-Cristo, nella quale unicamente c’è salvezza eterna.

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“Et Ipsa conteret caput tuum!”

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

Siamo un'Associazione culturale in difesa della "vera" Chiesa Cattolica.